Sentenza n. 285/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 36/1990
- art. 5legge 110/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma sesto,
della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi), quale modificato dall'art. 2, comma secondo, della
legge 21 febbraio 1990, n. 36 (Nuove norme sulla detenzione delle
armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati),
promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1990 dal Tribunale di
Pinerolo nel procedimento penale a carico di Sgarbossa Alessandro,
iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale per il reato di cui agli
artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e 5, sesto comma,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, quest'ultimo nel testo sostituito
con l'art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, contestato per il
porto in luogo pubblico di una pistola avente la canna non occlusa da
un visibile tappo rosso incorporato, il Tribunale di Pinerolo ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di
legittimità costituzionale del secondo comma del predetto art. 2, a
termini del quale "Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale
elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato
stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti", tra l'altro,
di arma giocattolo con canna non occlusa nel predetto modo.
Dopo aver rilevato che con quest'ultima norma si è equiparata
l'ipotesi del porto di arma giocattolo priva di tale requisito a
quella del porto di arma comune da sparo di cui agli artt. 12 e 14
della legge 14 ottobre 1974, n. 497, il giudice a quo osserva che,
mentre l'assimilazione dell'uso di arma giocattolo all'uso di arma
vera è giustificata dal verificarsi anche nel primo caso
dell'effetto di intimidazione e di avvertita maggior pericolosità
della condotta, la "sottoposizione ad uguale trattamento
sanzionatorio" e "normativo" del porto di arma comune da sparo e di
arma giocattolo sarebbe irragionevole.
A suo avviso, infatti, le due ipotesi sono "profondamente
differenti nella loro materialità e nella loro valenza criminale", e
solo il porto di arma vera, non anche quello di arma giocattolo,
"presenta potenzialità offensive e denota una pericolosità
dell'agente".
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata. A suo avviso, l'equiparazione tra
arma vera ed arma giocattolo con canna non occlusa si giustifica con
la considerazione che il porto di questa implica disponibilità a
servirsene, ottenendo così l'effetto intimidatorio che le è
proprio. Considerato in diritto
1. - L'art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sostituendo il
sesto comma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110,
stabilisce, al secondo comma, che "Quando l'uso o il porto d'armi è
previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del
reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si
tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la
cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma" del predetto art.
5, e cioè "da un visibile tappo rosso incorporato".
Il Tribunale di Pinerolo, chiamato a giudicare di una ipotesi del
porto in luogo pubblico di una pistola giocattolo priva di tale
tappo, muove dal presupposto che ad essa, per effetto della predetta
norma, si applichi la pena stabilita per il porto abusivo di armi
comuni da sparo (e cioè - in forza degli artt. 12 e 14 della legge
14 ottobre 1974, n. 497 - la reclusione da un anno e quattro mesi a
sei anni e otto mesi e la multa da L. 267.000 a L. 2.667.000); e
sostiene che la sottoposizione del porto dei due tipi di armi ad
identico trattamento "normativo" e "sanzionatorio" sarebbe
irragionevole, e perciò contrastante con l'art. 3 Cost., trattandosi
di fattispecie materialmente differenti e dovendosi escludere che il
porto di arma giocattolo priva del predetto tappo presenti
potenzialità offensiva e denoti pericolosità dell'agente.
Per la verità, dalla discussione parlamentare (cfr. atti Camera,
X legislatura, Prima Commissione, seduta del 7 febbraio 1990)
sembrerebbe doversi arguire che la suddetta parificazione non fosse
nelle intenzioni del legislatore. Ma il tenore letterale della norma
non consente di darne una interpretazione diversa da quella
presupposta dal giudice rimettente.
2. - Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale,
fatta propria anche da questa Corte (sentenza n. 171 del 1986), il
testo originario dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 110 del
1975 comportava l'applicazione della pena ivi prevista (reclusione da
uno a tre anni e multa da lire centomila a lire un milione) non solo
a chi fabbrica ma anche a chi detiene o porta fuori della propria
abitazione un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso. Salvo
quanto si dirà in appresso, le innovazioni introdotte con le
disposizioni impugnate consistono, quindi, da un lato,
nell'esclusione dall'area della punibilità della mera detenzione,
dall'altro nell'elevazione della pena edittale per il porto: ed
inoltre, nella statuizione per cui l'aggravante dell'arma (ad es.,
per il delitto di rapina) sussiste anche se si tratti di arma
giocattolo priva del suddetto dispositivo.
Tanto premesso, non può negarsi che la disposizione in esame
susciti perplessità, del resto largamente presenti nella discussione
parlamentare. E ciò, per quanto qui interessa, in quanto la norma
accomuna nel medesimo trattamento fatti la cui essenziale diversità
è innegabile. Mentre l'incriminazione del porto di armi da sparo
risponde all'esigenza di prevenire il pericolo del compimento di atti
di offesa all'integrità fisica delle persone, quella delle armi
giocattolo confondibili con le prime perché prive del prescritto
dispositivo di identificazione mira a prevenire il pericolo di atti
diretti ad intimidire, ma per definizione inidonei a ledere: sicché
il loro grado di offensività e disvalore è nettamente diverso.
Non è stata qui posta in discussione la scelta di munire di
sanzione penale il divieto del porto in luogo pubblico di siffatti
strumenti, "mirata a prevenire energicamente, usi distorti,
fraudolentementecriminosi" di essi (sentenza n. 171 del 1986).
Infatti, oggetto della censura di incostituzionalità è la scelta di
parificare il trattamento sanzionatorio di fatti notevolmente
differenziati quanto a livello di offensività.
Questa Corte, occupandosi - nella più volte citata sentenza n.
171 del 1986 - dei raffronti sia tra le varie sottofattispecie
ricomprese nell'art. 5, sesto comma, della legge n. 110 del 1975, sia
tra queste ed altre disposizioni in materia di armi, ha ritenuto che
ove vi sia - come in quel caso - un notevole divario tra il limite
minimo e quello massimo della pena edittale, è consentito al
legislatore di includere in uno stesso modello di genere una
pluralità di sottofattispecie diverse per struttura e disvalore. In
questi casi, infatti, poiché "la discrezionalità di cui agli artt.
132 e 133 c.p., prima di riguardare la colpevolezza o le qualità del
singolo soggetto attivo del reato (e cioè caratteristiche relative
al singolo, individuale, irripetibile fatto) attengono all'oggettiva
qualità e quantità antigiuridica del fatto stesso", sarà il
giudice a fare emergere la differenza tra le varie sottospecie
risultante dal loro diverso disvalore oggettivo ed a graduare su
questa base, nell'ambito dei minimi edittali, la pena da irrogare in
concreto.
Questo rilievo va qui ribadito, ma deve essere correttamente
inteso. Non se ne può arguire, innanzitutto, che il giudice non
possa applicare i minimi edittali alla (o alle) sottofattispecie più
gravi, quando a tale conclusione conduca la complessiva
considerazione delle particolarità oggettive e soggettive del caso
singolo. Inoltre, esso non può essere dilatato fino al punto da
tradursi in sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva
alla legge del trattamento sanzionatorio e quello
dell'individualizzazione della pena. In linea di principio, infatti,
l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti - reato tipici, e
quindi del loro diverso grado di offensività, spetta al legislatore;
mentre al giudice compete di valutare le particolarità del caso
singolo onde individualizzare la pena, stabilendo in base ad esse,
nella cornice posta dai limiti edittali, quella adeguata in concreto.
Poiché gli ambiti delle due sfere non vanno confusi, è compito del
legislatore di rispettare quel rapporto attraverso un'adeguata
articolazione dei trattamenti sanzionatori.
Nel caso in esame, però, l'anzidetto sovvertimento non può dirsi
realizzato, né è da ritenere che la censurata equiparazione - pur
se frutto di un discutibile apprezzamento delle esigenze preventive e
repressive in materia di possesso ed uso di armi giocattolo
irregolari - travalichi i limiti della ragionevolezza.
È decisiva, al riguardo, la considerazione che, per effetto
dell'estensione della disciplina concernente il porto di armi comuni
da sparo al porto di armi giocattolo, risulta applicabile anche in
questa seconda ipotesi l'attenuante del fatto di lieve entità
prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, la quale
consente la diminuzione della pena in misura non eccedente i due
terzi, col limite minimo di sei mesi di reclusione (salvo - secondo
la prevalente giurisprudenza - il concorso di altre attenuanti). Ne
risulta, quindi, non solo un trattamento sanzionatorio del porto di
armi giocattolo in realtà inferiore a quello stabilito dalla norma
previgente, cui la predetta attenuante speciale non era applicabile
(cfr. sentenza n. 171 del 1986); ma soprattutto, per quanto qui
interessa, un significativo elemento di differenziazione rispetto al
porto di armi comuni da sparo. Infatti, dato che l'attenuante -
applicabile anche al porto di armi da guerra - è riferita alla
"qualità" (oltre che alla "quantità") delle armi ed ha, perciò,
carattere oggettivo, è logico presumere che essa ben difficilmente
potrà essere negata per le armi giocattolo, mentre per le armi
comuni da sparo il suo riconoscimento è solo eventuale. Il porto di
questi due tipi di armi è quindi differenziato in modo
significativo, sul piano sanzionatorio, sulla base di un elemento
collegato alla loro oggettiva diversità ed il cui valore
discriminante non è tanto affidato alla discrezionalità del giudice
quanto, piuttosto, emergente dallo stesso sistema normativo. Di
conseguenza, la questione deve essere dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, secondo comma, della legge 21 febbraio 1990, n. 36
(Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, sollevata dal Tribunale di Pinerolo con ordinanza del 3
ottobre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte