Corte costituzionale

Ordinanza n. 285/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 299, terzo

comma, e 291, primo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 20 maggio 1993 dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a

carico di Boria Luigi ed altri, iscritta al n. 772 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Catania ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'artt.

299, terzo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui

limita il potere del giudice di provvedere di ufficio nella fase

delle indagini preliminari", e dell'art. 291, primo comma, del

medesimo codice, "nella parte in cui non prevede che il p.m. presenti

gli elementi progressivamente acquisiti nella stessa fase al g.i.p.

dopo l'applicazione della misura cautelare";

che in ordine alla rilevanza della questione il giudice

remittente osserva che l'art. 299, terzo comma, cod. proc. pen. non

consente di estendere il provvedimento di sostituzione della misura

della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari -

adottato nei confronti di due persone sottoposte a indagini in

accoglimento della richiesta da esse presentata - ad altri due

indagati nello stesso procedimento che non avevano avanzato richiesta

in tal senso e nei confronti dei quali risultavano, al pari degli

altri indagati, attenuate le esigenze cautelari;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata.

Considerato che la questione è stata sollevata contestualmente al

provvedimento con il quale il giudice ha definito il procedimento

cautelare di cui era stato investito (sostituzione della misura

cautelare applicata nei confronti di due persone sottoposte ad

indagini), tanto che nel dispositivo della ordinanza di rimessione

manca la statuizione circa la sospensione del giudizio;

che, avendo il giudice a quo esaurito la propria cognizione,

viene meno la pregiudizialità della questione, che va pertanto

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 299, terzo comma, e 291,

primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con ordinanza del

20 maggio 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte