Corte costituzionale

Ordinanza n. 285/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/2000 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4,

del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con

ordinanza emessa il 23 febbraio 1998 dalla Commissione tributaria

centrale sul ricorso proposto da Nista Vittorio ed altri contro

l'Ufficio del Registro di San Severo, iscritta al n. 389 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da alcuni

contribuenti contro la decisione con la quale la Commissione

tributaria di secondo grado, in parziale accoglimento dell'appello,

aveva rettificato il valore del fondo oggetto di accertamento, la

Commissione tributaria centrale ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26

aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro), in riferimento agli artt 3 e 53

della Costituzione, nella parte in cui preclude la rettifica sul

valore dei suoli forniti di rendita catastale, inedificabili ma

utilizzabili per coltivazione di cava;

che, in fatto, l'ufficio del registro aveva accertato che il

terreno oggetto del contratto di compravendita era classificato a

pascolo ma era "utilizzato a cava per l'estrazione e per la

commercializzazione";

che la disposizione censurata violerebbe gli indicati

parametri costituzionali, atteso che opererebbe una disparità di

trattamento tra i fondi edificabili, per i quali è liquidabile

l'imposta di registro sul valore reale, eventualmente superiore a

quello catastale, rispetto a quelli non edificabili ma destinati a

cava, la cui imposta di registro dovrebbe essere liquidata non sul

valore catastale, ma con il criterio dell'effettivo valore venale. In

tali casi, inoltre, l'atto conterrebbe una espressione di ricchezza

che rimarrebbe, senza alcuna giustificazione, estranea al prelievo

tributario;

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è

intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri rappresentata e

difesa dall'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso chiedendo

che sia dichiarata la manifesta infondatezza della questione, in

quanto la disposizione censurata ponendo un limite al potere di

rettifica da parte dell'ufficio del registro, qualora il valore

dichiarato sia superiore a quello determinato sulla base delle

rendite catastali non è applicabile ai terreni utilizzati a cava,

atteso che, l'attività posta in essere con la coltivazione di un

fondo adibito a questo fine è riconducibile a quelle di carattere

industriale e, come tale, non è suscettibile di valutazione secondo

i canoni utilizzati per i terreni agricoli e per i fabbricati. Ed

invero, ex art. 18 del r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572 (Approvazione del

testo unico delle leggi sul nuovo catasto) le cave sono escluse dalla

stima fondiaria per la determinazione delle tariffe di reddito

dominicale ed agrario dei terreni. Né alcuna conseguenza sul potere

di rettifica dell'ufficio del registro può derivare dal fatto che

l'interessato non abbia adempiuto all'obbligo di presentare la

denuncia di variazione da terreno agricolo a cava, dal momento che il

presupposto della valutazione automatica viene meno per il terreno

effettivamente adibito a cava, non per la circostanza che sia

presentata la prescritta denuncia di variazione.

Considerato che la disciplina dell'imposta di registro (d.P.R.

n. 131 del 1986) si fonda sul principio generale secondo cui il

valore degli immobili che deve essere assunto per i beni e i diritti

afferenti all'atto assoggettato ad imposta è quello corrispondente

al loro valore venale, con il conseguente potere di rettifica da

parte dell'ufficio ex art. 52, comma 1;

che il successivo comma 4 dello stesso articolo, introducendo

la c.d. valutazione forfettaria, pone un limite al potere di

rettifica di cui sopra, impedendo all'ufficio di procedere ad una

maggiore valutazione allorché il valore degli immobili sia superiore

all'ammontare determinato in modo automatico mediante applicazione di

determinati coefficienti di rivalutazione sulla base,

rispettivamente, del reddito dominicale risultante in catasto per i

terreni e per i fabbricati;

che l'art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931 esclude le cave dalla

stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale, sicché

il reddito del terreno formalmente risultante in catasto di natura

agricola non è espressivo dell'effettiva ricchezza derivante dalla

sua pacifica destinazione e dallo sfruttamento del medesimo a

finalità estrattiva, essendo riconducibile l'utilizzazione a cava ad

una attività di carattere esclusivamente industriale;

che, come già in sede di accertamento fiscale e nel

contenzioso tributario, l'ordinanza di rimessione parte da un erroneo

presupposto interpretativo non considerando che avrebbe dovuto

tenersi conto del menzionato art. 18, che fa sistema con le norme che

più direttamente riguardano l'imposta di registro;

che una corretta interpretazione della normativa su detta

imposta esclude l'applicazione dell'istituto della c.d. valutazione

automatica quando le risultanze catastali non corrispondano alla

effettiva e giuridica destinazione del terreno, anche se il

contribuente non abbia avuto cura di denunciare la variazione;

che, pertanto, la sollevata questione va dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R. 26

aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta di registro), sollevata in riferimento agli

artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria

centrale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte