Corte costituzionale

Ordinanza n. 285/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

17 luglio 2001 dalla Corte di appello di Torino nel procedimento

penale a carico di M.S.F., iscritta al n. 801 del registro ordinanze

2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1ª

serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione della S.I.A.E. e della Buena Vista

Home Entertainment S.r.l. nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 luglio 2001, la Corte di

appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, in quanto "pur

(se) letto alla luce della sentenza" n. 10 del 1997 di questa Corte,

il disposto normativo in questione "comporta per il giudice ricusato

il divieto di ogni sorta di delibazione anche di fronte alla

reiterazione di istanza di ricusazione che appaia ictu oculi

palesemente inammissibile ed infondata";

che, a parere del giudice a quo dalla disciplina impugnata

deriverebbe una ingiustificata lesione dei principi di uguaglianza,

di obbligatorietà dell'esercizio della azione penale e di efficienza

del processo, principio, quest'ultimo, che il rimettente ritiene di

poter desumere dall'art. 101 Cost., in quanto "se si consente

all'imputato di condizionare l'esercizio della giurisdizione mediante

istanze di ricusazione di contenuto dilatorio, si sottrae il giudice

all'esclusiva soggezione alla legge";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque non fondata la

questione;

che nel giudizio hanno altresì spiegato atto di costituzione

le parti civili, chiedendo dichiararsi la illegittimità

costituzionale della norma impugnata.

Considerato che il giudice a quo nel prospettare il dubbio di

legittimità costituzionale, ha articolato il relativo quesito in

termini del tutto generici, omettendo di descrivere compiutamente la

fattispecie sottoposta al suo giudizio e limitandosi ad un semplice

accenno - in punto di rilevanza - alla circostanza che nel corso

della udienza di discussione sarebbe stata proposta "una seconda

istanza di ricusazione dopo quella presentata nella precedente

udienza e dichiarata inammissibile ...", senza alcuna indicazione

circa la eventuale novità o meno dei motivi e della relativa

pretestuosità; omissioni, quelle segnalate, che si traducono,

pertanto, in un evidente difetto di motivazione sulla rilevanza;

che l'indicata carenza traspare ancor di più alla luce di

quanto questa Corte ha avuto modo di precisare nella giurisprudenza

più recente - del tutto trascurata dal giudice a quo - essendosi in

più occasioni affermato che "in base alla sentenza n. 10 del 1997,

non si fa più divieto al giudice di pronunciare la sentenza prima

dell'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione,

ove l'istanza venga riproposta sulla base degli stessi elementi

intesi sia in senso formale che materiale (vale a dire, con

l'utilizzazione di argomenti speciosi che, privi di serio raccordo

con la realtà fattuale, dimostrino la loro totale inconsistenza e

vacuita)" (v. ordinanze n. 466 del 1998 e n. 366 del 1999);

che la questione proposta deve quindi essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v., ex plurimis ordinanza n. 8 del

2002).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101

della Costituzione, dalla Corte di appello di Torino con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:285 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte