Sentenza n. 286/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 724/1975
- art. 3legge 724/1975
- art. 7legge 724/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7
della legge 10 dicembre 1975 n. 724 (Disposizioni sull'importazione e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni
alle norme sul contrabbando di tabacchi esteri) promosso con ordinanza
emessa il 24 aprile 1980 dalla Corte d'appello di Napoli nel
procedimento penale a carico di Pulos Georgis ed altri, iscritta al n.
652 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 311 dell'anno 1980;
udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale a carico di Pulos Georgis ed
altri, imputati del reato di contrabbando aggravato di sigarette
(importate dal Belgio), previsto e punito dagli artt. 292-295 d.P.R. 23
gennaio 1973 n. 43, la Corte d'appello di Napoli con ordinanza del 24
aprile 1980 (reg. ord. n. 652 del 1980) sollevava questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n.
724 in riferimento agli artt. 3 e 11 Costituzione.
La Corte rilevava che l'art. 12 del Trattato CEE vietava
l'istituzione di nuovi dazi doganali all'importazione e
all'esportazione, o di tasse equivalenti, mentre il successivo art. 37
prevedeva l'obbligo degli Stati membri di riordinare progressivamente i
monopoli nazionali in modo da escludere qualsiasi discriminazione tra
cittadini in ordine all'approvvigionamento ed agli sbocchi commerciali;
l'art. 95, infine, vietava imposte discriminatrici a favore dei
prodotti nazionali. Secondo il giudice rimettente, l'impugnato art. 31,
n. 724 del 1975 aveva introdotto, per i tabacchi di provenienza dai
paesi della detta Comunità economica, una "sovraimposta di confine"
equivalente ad un dazio doganale o ad una tassa in favore dei prodotti
nazionali, ciò che sembrava in contrasto con i citt. artt. 12 e 95
Trattato CEE. Inoltre l'art. 1, istituendo, sempre per i detti tabacchi
importati, depositi di distribuzione all'ingrosso soggetti ad
autorizzazione ed a prescrizioni dell'Amministrazione finanziaria,
pareva contrastare con il cit. art. 37 Tratt. CEE, in quanto era idoneo
a limitare gli effetti dell'abolizione dei dazi doganali e quindi a
discriminare le posizioni dei cittadini degli Stati membri della
Comunità. L'art. 7, infine, veniva impugnato per il suo richiamo ai
reati di contrabbando per cui si procedeva in sede penale.
Conclusivamente il giudice a quo riteneva che l'anzidetta
disciplina violasse gli artt. 3 e 11 Cost. e perciò sollevava le
questioni di legittimità costituzionale sopra indicate.
Nessuna delle parti si costituiva né interveniva la Presidenza del
Consiglio. Considerato in diritto :
Nel presente giudizio sono oggetto di censura le disposizioni degli
artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724, in riferimento all'art. 11
Cost. (nell'ordinanza è citato, senza però specifica motivazione,
anche l'art. 3 Cost.). Al riguardo va preliminarmente osservato che la
denuncia concerne le previsioni del Trattato di Roma del 25 marzo 1957,
istitutivo della Comunità Economica Europea, ritenendosi dal giudice a
quo che le norme censurate violino non già puntuali regolamenti o
norme comunitarie, bensì direttamente un principio fondamentale -
nella specie, ricavabile, in particolare, dagli art. 12, 37 e 95 del
Trattato stesso - che della Comunità Economica Europea informerebbe
l'intero assetto: e cioè il principio secondo cui compito principale
della Comunità è quello di promuovere, mediante l'instaurazione di un
Mercato Comune ed il graduale avvicinamento delle politiche degli Stati
aderenti, lo sviluppo armonioso dell'attività economica nell'ambito
coperto dal Trattato ora citato. Conseguentemente, in conformità alla
precedente giurisprudenza (cfr. sent. 8 giugno 1984 n. 170 e ordd. 22
febbraio 1985 nn. 47 e 48 e 20 marzo 1985 n. 81), la Corte ritiene di
doversi occupare delle due questioni sottoposte al suo esame.
Nel merito si osserva che le anzidette questioni hanno un
presupposto comune e cioè che la "sovraimposta di confine "di cui
all'impugnato art. 3 l. n. 724 del 1975 sia un dazio doganale, vietato
dal Trattato.
Tale presupposto è però palesemente infondato, in quanto la detta
sovrimposta corrisponde esattamente ("è pari", dice il cit. art. 3)
all'imposta di consumo gravante sui tabacchi di produzione nazionale
(cfr. art. 2 l. 13 luglio 1965 n. 825 nonché la l. 7 marzo 1985 n. 76)
ed ha lo scopo di uniformare al trattamento fiscale di questi ultimi
quello dei tabacchi di produzione CEE, evitando così una diversità di
trattamento. Ciò trova precisa conferma nel fatto che la stessa
imposta colpisce anche i tabacchi provenienti da paesi non appartenenti
alla CEE (art. 1 l. n. 825 del 1965), ma rispetto a tali paesi essa si
aggiunge ai dazi doganali eventualmente dovuti (art. 2, secondo comma,
st. l.).
La violazione dell'invocato principio del Trattato non sussiste e
risulta perciò inconferente il richiamo ai parametri costituzionali
che si assumono lesi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 1, 3 e 7 l. 10 dicembre 1975 n. 724, sollevate in
riferimento agli artt. 3 e 11 Cost. dalla Corte d'appello di Napoli con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
RENATO DELL'ANDRO - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - VINCENZO
CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte