Corte costituzionale

Ordinanza n. 286/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/03/1988 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre

1984 dal Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra

Marigo Giannino e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 221 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 161- bis dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di

Padova dubita, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità

costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, (T.U.

delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui

stabilisce che la retribuzione da prendere in considerazione ai fini

della costituzione della rendita è quella relativa all'anno

precedente il verificarsi dell'infortunio (o della malattia

professionale), anche nel caso in cui il grado minimo indennizzabile

venga raggiunto in epoca successiva;

che ad avviso del giudice a quo ciò determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra chi denuncia la malattia

professionale nel momento in cui può essere già indennizzata e

colui il quale invece l'abbia denunciata in anticipo, atteso che in

questo secondo caso la retribuzione di riferimento potrebbe essere

inferiore a quella - normalmente più elevata - in atto nel periodo

successivo, più prossimo al momento del raggiungimento della soglia

del minimo indennizzabile;

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha

chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la rilevanza della predetta questione nel giudizio

principale è solo apoditticamente affermata, e non motivata, e che

mancano altresì precisazioni in ordine alla fattispecie concreta

idonee a consentire le necessarie valutazioni sulla rilevanza

medesima;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 116 del d.P.R. 30 giugno 1985,

n. 1124, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di

Padova con ordinanza del 9 novembre 1984 (r.o. 221/85).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte