Sentenza n. 286/1991
Altra decisione · depositata il 18/06/1991 · relatore Giuseppe Borzellino
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato
il 25 febbraio 1991, depositato in Cancelleria il 1° marzo
successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
deliberazione del C.I.P. 19 dicembre 1990 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1990) recante "Modificazioni ai
provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura
per l'energia elettrica Provv.to 45/90)" ed iscritto al n. 13 del
registro conflitti 1991;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1991 il Giudice relatore
Giuseppe Borzellino;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 25 febbraio 1991 e depositato il 1°
marzo successivo la Regione Sardegna ha sollevato conflitto
d'attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla
deliberazione del Comitato Interministeriale dei Prezzi in data 19
dicembre 1990 (pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1990), recante "Modificazioni ai
provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura
per l'energia elettrica".
Secondo la Regione, il provvedimento impugnato, con il quale si
sarebbe determinato un rilevante aggravio delle tariffe di energia
elettrica, modificando altresì le condizioni di fornitura, si
porrebbe in contrasto con le attribuzioni costituzionali della
Regione, essendo stato emanato senza alcuna considerazione della sua
peculiare posizione.
Questa consisterebbe nel fatto di essere la Sardegna l'unica
regione italiana in cui non è stato neppure avviato il processo di
metanizzazione. Da ciò l'esclusivo utilizzo, da parte dei cittadini
e delle aziende, di energia elettrica fornita solo in base a tariffe
obbligatorie.
Sarebbe quindi stato violato il principio di eguaglianza (art. 3
Cost.), essendo stata considerata, in maniera identica alle altre
Regioni, una situazione oggettivamente diversificata.
In secondo luogo, viene invocato il "principio generale, che
impone la partecipazione della Regione nella elaborazione di tariffe
che la interessano in modo specifico e peculiare". Pur dando atto che
l'art. 53 dello Statuto di autonomia (l. cost. 26 febbraio 1948 n. 3)
prevede la rappresentanza della Regione, nella elaborazione delle
tariffe, soltanto per quelle ferroviarie, nonché per la
regolamentazione dei servizi di comunicazione e trasporti marittimi
ed aerei, si osserva tuttavia che la norma statutaria non poteva
tener conto, al tempo della sua emanazione (1948), della particolare
situazione delle tariffe elettriche, poiché in quell'epoca né si
parlava di metanizzazione (con le relative conseguenze sulla
produzione e sul costo dell'energia), né si poteva prevedere la
nazionalizzazione dell'energia.
Per le stesse considerazioni, si invoca altresì l'art. 47,
secondo comma, dello Statuto speciale, secondo il quale il Presidente
della Giunta Regionale interviene alle sedute del Consiglio dei
Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente
la Regione. La norma sarebbe infatti applicabile per analogia, in
relazione al generale principio in base al quale la Regione Sardegna
ha titolo ad essere consultata allorquando da parte statale si
intendano assumere determinazioni con effetti incisivi sull'assetto
degli interessi regionali.
2. - Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la Regione
addurrebbe considerazioni che attengono essenzialmente al "merito"
amministrativo ed alla politica economica.
Palesemente inammissibile sarebbe il primo motivo (contrasto con
l'art. 3 Cost.) non essendo stata con esso prospettata alcuna
"invasione" nell'ambito delle competenze regionali (deducendosi
oltretutto un vizio di "merito" non sindacabile neppure come eccesso
di potere, per disparità, nel giudizio amministativo "comune").
Quanto alla censurata omissione di ogni forma di consultazione
con la Regione, si osserva come la stessa Regione riconosca che
nessuna disposizione statutaria pone un tale obbligo in materia di
tariffe elettriche.
In sostanza, perciò, si chiederebbe alla Corte di "aggiungere
allo Statuto speciale una disposizione che in esso non esiste; una
sorta di pronuncia "additiva" ma.. .. .. a livello di legislazione
costituzionale".
In ordine all'invocato parametro di cui all'art. 53 dello Statuto
speciale, si osserva, poi, come tale norma, riferita alle tariffe
ferroviarie e dei trasporti, conterrebbe una disposizione certamente
"speciale", e non un principio (comunque non riferibile ai
provvedimenti di carattere generale, quale è quello, invece, che ha
occasionato il presente conflitto).
Del pari palesamente infondata sarebbe la domanda di applicazione
"per analogia" dell'art. 47, comma secondo, dello Statuto speciale,
in ordine alla partecipazione del Presidente della Giunta regionale
al Consiglio dei Ministri. Si rileva, infine, come il C.I.P. sia
organo diverso dal Consiglio dei Ministri, senza che vi sia doglianza
inerente, in punto, alla sua legale composizione. Considerato in diritto
1. - La Regione Sardegna si duole, sollevando conflitto di
attribuzione, per non essere stata preventivamente consultata dallo
Stato nella emanazione della delibera del Comitato interministeriale
dei prezzi indicata in narrativa e recante modificazioni ai
provvedimenti vigenti in materia di tariffe e condizioni di fornitura
per l'energia elettrica, valevoli per tutto il territorio nazionale.
2.1 - Tali doglianze si sostanziano, intanto, nell'asserita
violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Il territorio
regionale difetta di processi tecnici, in sito, di metanizzazione con
conseguente necessità di utilizzo, perciò, soltanto dell'energia
elettrica fornita dall'ENEL: con tali premesse si è assegnata eguale
disciplina procedimentale a una situazione di fatto (qui prospettata)
oggettivamente diversa rispetto al restante territorio nazionale.
L'obiezione non ha pregio: trattasi, come osserva l'Avvocatura
dello Stato, di rilievi, comunque astratti e di merito, sui processi
di metanizzazione ed i relativi costi; ciò costituisce elemento
tecnico, peraltro allo stato inattuale per una sua legale concreta
comparabilità con i servizi offerti all'utenza attraverso le odierne
tariffe elettriche. Esso, peraltro inesistente, non può porsi e non
si pone in alcun modo indice rivelatore, in punto di legittimità
costituzionale, di presunte violazioni, per giunta in negativo in un
procedimento posto in via generale, del principio di eguaglianza.
2.2 - La Regione allega ulteriormente e nell'ordine nell'ambito
delle proprie competenze:
a) lesione dell'art. 53 dello Statuto speciale, là dove è
prevista la propria presenza per la elaborazione delle tariffe
ferroviarie (e dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti
terrestri, marittimi ed aerei) che possano direttamente interessarla;
b) violazione dell'art. 47 dello stesso Statuto, là dove è
previsto l'intervento alle sedute del Consiglio dei ministri del
Presidente della Regione, allorché vengano in trattazione questioni
riguardanti particolarmente la Regione medesima.
Entrambi tali considerazioni non incidono nell'area del
procedimento seguito per l'approvazione delle tariffe elettriche di
cui trattasi.
Non la prima - contrariamente a quanto mostra di ritenere la
difesa regionale - poiché la norma relativa (art. 53) concerne
specificamente un oggetto (tariffe di trasporto) che esula dalla
materia su cui si controverte ed è insuscettibile d'assurgere, nella
sua circoscritta e puntuale delimitazione, a principio generale.
D'altronde, anche in tema stesso di trasporti cui la norma
statutaria si riferisce, la Corte ha avuto modo di affermare che la
partecipazione della Regione interessata alla confezione dell'atto è
prevista solo per le tariffe che la riguardino in modo specificamente
differenziato, non già nel caso di formazione tariffaria valida per
l'intero territorio nazionale (sentenza n. 627 del 1988).
Ma anche il secondo rilievo della Regione non appare suscettibile
di favorevole apprezzamento: si verte su un provvedimento del
Comitato interministeriale prezzi sulla cui legale composizione la
ricorrente nulla interpone e, d'altra parte, la Corte ha altre volte
precisato che la partecipazione in parola postula, comunque, la
sussistenza di concreti interessi in atto, dotati di una particolare
intensità e sui quali la disciplina statale venga direttamente a
incidere, con specifica ed attuale pregnanza, cioè, in ordine ai
deliberati da assumere (sent. n. 544 del 1989).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato, senza obbligo di preventiva
consultazione della Regione Sardegna, la competenza esercitata con la
deliberazione emessa il 19 dicembre 1990 dal Comitato
interministeriale dei prezzi (Modificazioni ai provvedimenti vigenti
in materia di tariffe e condizioni di fornitura per l'energia
elettrica), impugnata dalla Regione Sardegna con il ricorso in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte