Ordinanza n. 286/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/2002 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 322-bisCodice di procedura penale
- art. 568Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 maggio 2001
dal Tribunale sez. per il riesame di Palermo sull'appello proposto da
B.F., iscritta al n. 828 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 maggio 2001, il Tribunale
di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che,
dopo la chiusura delle indagini preliminari e fino al passaggio in
giudicato della sentenza o del decreto di condanna, gli interessati
possano proporre opposizione avverso l'ordinanza di rigetto
dell'istanza di restituzione di cose sottoposte a sequestro
probatorio "innanzi al medesimo giudice a norma dell'art. 127 cod.
proc. pen.";
che il giudice a quo premette di essere chiamato a
pronunciare sull'appello proposto dall'imputato avverso l'ordinanza
con la quale, dopo la chiusura delle indagini preliminari, il giudice
competente aveva respinto l'istanza di restituzione di beni oggetto
di sequestro probatorio;
che il rimettente rileva come l'impugnazione dovrebbe essere
dichiarata inammissibile, dato che nessuna norma prevede l'appello al
"tribunale della libertà" contro i provvedimenti in materia di
restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio (e ciò a
differenza che per il sequestro preventivo, ex art. 322-bis cod.
proc. pen.);
che i predetti provvedimenti, d'altro canto, ove pronunciati
(come nella specie) dopo la chiusura delle indagini preliminari e
prima del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale
di condanna, non sarebbero neppure impugnabili - secondo
l'orientamento giurisprudenziale al quale il giudice a quo dichiara
di aderire - tramite il diverso rimedio dell'opposizione;
che la norma impugnata determinerebbe, peraltro, sotto tale
profilo, una ingiustificata disparità di trattamento fra il soggetto
che chiede la restituzione nell'arco temporale dianzi indicato ed il
soggetto che formula la medesima istanza nella fase delle indagini
preliminari, ovvero dopo il passaggio in giudicato della sentenza:
ipotesi, queste ultime, nelle quali i commi 5 e 6 dell'art. 263 cod.
proc. pen. consentono viceversa all'interessato di proporre
opposizione avverso il provvedimento di rigetto (adottato,
rispettivamente, dal pubblico ministero e dal giudice
dell'esecuzione), sia pure con diverse procedure di tipo camerale;
che ne deriverebbe anche una violazione del diritto di
difesa, venendo negata all'interessato quella facoltà di sostenere
la propria istanza di restituzione mediante proposizione di gravame,
che gli è riconosciuta, invece, tanto nella fase delle indagini
preliminari che dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
che la piena conformità ai parametri costituzionali del
procedimento di restituzione delle cose sequestrate resterebbe di
contro assicurata - ad avviso del rimettente - ove venisse attribuita
all'interessato, nell'ipotesi in questione, la facoltà di proporre
opposizione dinanzi al medesimo giudice che ha adottato il
provvedimento di rigetto, con applicazione della procedura camerale
prevista dall'art. 127 cod. proc. pen;
che la questione - secondo il rimettente - sarebbe altresì
rilevante nel giudizio a quo giacché, in caso di suo accoglimento,
l'impugnazione proposta, anziché essere dichiarata "meramente
inammissibile, potrebbe essere riqualificata e trasmessa, ai sensi
del comma 5 dell'art. 568 cod. proc. pen., al giudice competente, per
il giudizio di opposizione";
che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
Considerato che - conformemente a quanto già affermato da questa
Corte in riferimento a quesiti di costituzionalità del tutto
analoghi (cfr. ordinanza n. 409 del 2001) - la questione sollevata
dal Tribunale di Palermo risulta affatto irrilevante nel procedimento
a quo;
che il Tribunale rimettente risulta infatti investito
dell'appello de libertate erroneamente proposto - secondo il modello
stabilito dall'art. 322-bis cod. proc. pen. in rapporto al solo
sequestro preventivo - avverso il provvedimento di rigetto
dell'istanza di restituzione di beni sottoposti a sequestro
probatorio: appello che - come lo stesso giudice a quo non dubita -
è da ritenere dunque inammissibile;
che, d'altro canto, la sentenza additiva invocata dal
rimettente non varrebbe a devolvere al rimettente medesimo la
cognizione del gravame, ma introdurrebbe una nuova figura di
"opposizione" davanti ad un diverso, e cioè allo stesso giudice che
ha adottato il provvedimento reiettivo dell'istanza di restituzione;
che, pertanto, il quesito di costituzionalità verte su norma
della quale il giudice a quo non è e non sarebbe comunque chiamato a
fare applicazione;
che è inconferente, in senso contrario, il rilievo del
rimettente, secondo il quale, nel caso di accoglimento della
questione, il tribunale - anziché limitarsi alla semplice
declaratoria di inammissibilità dell'appello - potrebbe
"riqualificare" l'impugnazione come "opposizione", trasmettendo gli
atti al giudice competente: giacché l'epilogo sarebbe comunque
l'inapplicabilità della norma impugnata da parte del giudice a quo;
che la questione va dunque dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte