Sentenza n. 287/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/12/1974 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22r.d.l. 1639/1936
- art. 29r.d.l. 1639/1936
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 22,
terzo comma, e 29, terzo comma, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639
(Riforma degli ordinamenti tributari), convertito nella legge 7 giugno
1937, n. 1016; dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
E, sul contenzioso amministrativo; dell'art. 53, primo comma, del r.d.
24 agosto 1877, n. 4021 (Testo unico delle leggi per l'imposta sui
redditi della ricchezza mobile); dell'art. 285, primo comma, del r.d.
14 settembre 1931, n. 1175 (Testo unico per la finanza locale),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 aprile 1969 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Re Cesare e l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10
dicembre 1969;
2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1969 dal tribunale di Rimini nel
procedimento civile vertente tra Ceschina Dante, Mario e Renzo, il
Comune di Misano Adriatico e la Cassa di Risparmio di Rimini, iscritta
al n. 27 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;
3) ordinanza emessa il 27 febbraio 1970 dalla Corte d'appello di
Torino nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle
finanze dello Stato e Ferrando Luigi, iscritta al n. 128 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 125 del 20 maggio 1970;
4) ordinanza emessa il 29 dicembre 1969 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Dragoni Enrico e l'Amministrazione
delle finanze dello Stato, iscritta al n. 206 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del
15 luglio 1970;
5) ordinanza emessa il 17 aprile 1970 dal tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra Getto Giancarlo ed altri e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 213 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970;
6) ordinanza emessa l'11 novembre 1970 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Negri Carmela e l'Amministrazione
delle finanze dello Stato, iscritta al n. 85 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del
28 aprile 1971;
7) ordinanze emesse il 21 dicembre 1970 dal tribunale di Napoli ed
il 14 aprile 1971 dal tribunale di Cremona nei procedimenti civili
vertenti rispettivamente tra la società Minerva ed altri e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato e tra Invernizzi Carlo ed
il Comune di Gussola, iscritte ai nn. 182 e 191 del registro ordinanze
1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del
30 giugno 1971;
8) ordinanza emessa il 5 aprile 1971 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Rozera Fabio e l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13
ottobre 1971;
9) ordinanza emessa il 10 maggio 1971 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Furgi Luigi ed altri e
l'Amminitrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 456 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972;
10) ordinanza emessa il 16 novembre 1971 dal tribunale di Lucca nel
procedimento civile vertente tra Benelli Alpo e il Comune di
Pietrasanta, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972;
11) ordinanza emessa il 18 novembre 1971 dal tribunale di Rimini
nel procedimento civile vertente tra Semprini Giovanni e il Comune di
Rimini, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1972 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 22 marzo 1972;
12) ordinanza emessa il 6 luglio 1972 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Grazioli Aldo e il Comune di Milano,
iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 20 settembre 1972;
13) ordinanza emessa il 22 giugno 1972 dal tribunale di Potenza nel
procedimento civile vertente tra Casassa Aldo e l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28 del 31
gennaio 1973.
Visti gli atti di costituzione di Ferrando Luigi, di Rozera Fabio,
di Semprini Giovanni e dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Guido Cervati, per Rozera, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Giorgio Azzariti, per l'Amministrazione
finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con le quattordici ordinanze riportate in epigrafe sono state
impugnate dinanzi a questa Corte, con riferimento all'art. 113 della
Costituzione, le norme che in materia di tributi erariali diretti e
indiretti (artt. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E; 53, primo
comma, del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021; 22, terzo comma, e 29, terzo
comma, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639) e in materia di tributi
locali (art. 285, primo comma, del t.u. 14 settembre 1931, n. 1175)
sottraggono, in tutto o in parte, alla giurisdizione del giudice
ordinario la cognizione delle controversie relative alla estimazione
dei redditi e dei valori imponibili.
Tutte le ordinanze di rinvio muovono dal presupposto che la
limitazione così inferta alla cognizione dell'autorità giudiziaria in
materia relativa alla estimazione potrebbe essere compatibile con il
dettato costituzionale solo se il contribuente potesse tutelare il
proprio diritto soggettivo a non subire una imposizione oltre i limiti
stabiliti dalla legge, davanti ad altri organi giurisdizionali. Il che
si riteneva appunto avvenisse quando alle commissioni tributarie si
attribuiva natura giurisdizionale.
Poiché tale presupposto sembra essere venuto meno dopo che la
Corte costituzionale, con le sentenze nn. 6 e 10 del 1969, ha invece
opinato che alle dette commissioni debba essere attribuita natura di
organi amministrativi, si assume nelle ordinanze che ora la ricordata
limitazione non può non apparire in contrasto con il principio della
tutela giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica
Amministrazione sancito dall'art. 113 della Costituzione e, secondo una
delle ordinanze (quella del tribunale di Potenza), anche con il
principio di eguaglianza e col diritto di difesa, rispettivamente
tutelati dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.
2. - Le ordinanze sono state notificate e pubblicate come per
legge.
Nei giudizi dinanzi alla Corte si sono costituite solo alcune delle
parti private: e precisamente i signori Ferrando Luigi, nel giudizio
promosso dalla Corte d'appello di Torino con ordinanza 27 febbraio
1970; Rozera Fabio, nel giudizio promosso dal tribunale di Napoli con
ordinanza 5 aprile 1971; e Semprini Giovanni, nel giudizio promosso dal
tribunale di Rimini con ordinanza emessa il 18 settembre 1971.
Tutte le parti private costituite condividono le censure
prospettate nelle ordinanze di rinvio sostenendo che
l'incostituzionalità delle norme denunciate si pone come logico,
coerente e necessario corollario dell'orientamento della Corte
costituzionale che ha ritenuto la natura amministrativa e non
giurisdizionale delle commissioni tributarie.
3. - In tutti i giudizi in cui sono state denunciate le norme, che,
in tema di tributi erariali, limitano la giurisdizione del giudice
ordinario, si è costituita l'Amministrazione delle finanze, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato.
Secondo la difesa dello Stato, che nei diversi atti di costituzione
ha ribadito le proprie deduzioni, le sentenze nn. 6 e 10 del 1969 della
Corte costituzionale, pur avendo un altissimo valore di principio, non
avrebbero comportato alcuna concreta modifica del sistema legislativo
vigente, giacché non hanno pronunziato la illegittimità di alcuna
norma di legge, ma si sono limitate a dichiarare la inammissibilità di
questioni di legittimità costituzionale proposte dalle commissioni
tributarie, sia pure nel presupposto della loro natura giuridica,
qualificata come amministrativa.
Il sistema del contenzioso tributario, che tradizionalmente ha
escluso il sindacato del giudice ordinario in ordine alle questioni di
semplice estimazione e di determinazione del valore, sarebbe rimasto
perciò immutato anche per quanto attiene alla natura giuridica delle
commissioni; tanto più che il carattere giurisdizionale di un organo
deliberante dipende, più che dalla sua denominazione e dalla sua
struttura, dalla natura delle funzioni. Tali funzioni, per quanto
attiene alle commissioni in esame, sarebbero giurisdizionale perché
provvedono alla applicazione della legge al caso concreto, rispondendo
così al requisito essenziale della giurisdizione, che è quello di
dirimere attraverso il processo, conflitti di interessi tra le parti.
Del che, secondo l'Avvocatura, sarebbe prova la forza di
resistenza delle decisioni delle commissioni, che, come ogni altra
decisione giurisdizionale, producono, la "cosa giudicata" quando, entro
il previsto termine, non sia proposta azione dinanzi all'autorità
giudiziaria. In tal caso, infatti, il contenuto di esse non può essere
né modificato né disatteso nei futuri giudizi.
Per quanto riguarda i rilievi contenuti nelle già citate sentenze
della Corte a proposito della mancata conformità delle commissioni ai
precetti costituzionali di indipendenza e di imparzialità del giudice,
l'Amministrazione delle finanze osserva che, fino a quando non sia
intervenuta la caducazione delle norme legislative che disciplinano
l'attività delle commissioni in modo difforme dai principi
costituzionali, non può essere negata la natura giurisdizionale di
tali organi sul mero rilievo delle anomalie che essi presentano in
concreto, rispetto al modello stabilito dalla Costituzione per gli
organi giurisdizionali.
Sulla base di tali argomentazioni, l'Avvocatura conclude chiedendo
che la Corte dichiari infondate le dedotte questioni di legittimità
costituzionale, dovendosi ritenere che la limitazione della competenza
del giudice ordinario in materia di semplice estimazione e di
determinazione del valore, non comporti alcuna violazione della tutela
giurisdizionale del cittadino, contro gli atti impositivi
dell'Amministrazione finanziaria.
Con successiva unica memoria, l'Avvocatura ha ribadito le
conclusioni cui era pervenuta nelle deduzioni già depositate ed ha
insistito sulla tesi della giurisdizionalità delle commissioni,
sottolineando il valore della "interpretazione autentica" che sarebbe
recentemente intervenuta da parte del legislatore con il d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636. Ciò perché tale decreto, allorché ha
disciplinato il nuovo contenzioso tributario, ha sicuramente attribuito
carattere giurisdizionale alle dette Commissioni.
All'udienza di discussione sono comparse la difesa di Rozera e
quella dello Stato, che hanno ulteriormente illustrato le tesi svolte
nelle memorie scritte. Considerato in diritto :
1. - Poiché le quattordici ordinanze elencate in epigrafe
propongono la stessa questione di legittimità costituzionale, i
giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Viene infatti con esse posto il dubbio se, in riferimento all'art.
113 della Costituzione - in forza del quale "contro gli atti della
pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di
giurisdizione ordinaria o amministrativa" - , non debbansi ritenere
costituzionalmente illegittime le disposizioni che, nella materia
tributaria, escludono (artt. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
E, 53 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, 285 del t.u. 14 settembre 1931,
n. 1175, e 22 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639) o limitano ad un profilo
di legittimità (art. 29 dello stesso d.l. 1639) la cognizione
dell'autorità giudiziaria ordinaria nelle controversie di così detta
"semplice estimazione", vertenti sul diritto soggettivo del cittadino a
una giusta imposizione.
Ciò, osservano le ordinanze di rimessione, dovrebbe apparire
evidente, dopo che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 6 e 10
dell'anno 1969, al fine di pervenire alla conclusione della
inammissibilità di varie questioni di costituzionalità formulate da
commissioni tributarie, ha ritenuto che queste non siano ammesse a
proporle, perché non sono organi giurisdizionali - cui è, dall'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, conferito il potere di proporre
alla Corte tali questioni - ma sono bensì organi contenziosi
amministrativi.
2. - Prima di procedere all'esame del merito della questione di
costituzionalità, occorre ricordare che le ordinanze di rimessione
provengono da una Corte di appello e da vari tribunali: organi che,
com'è noto, hanno competenza ad esaminare le controversie tributarie -
meno che sul punto della estimazione del reddito imponibile - dopo che
esse sono state già decise dalle commissioni, secondo un sistema che
è stato recentemente sottoposto ad una totale revisione dal decreto
legislativo delegato 26 ottobre 1972, n. 636, che si inserisce nella
generale riforma dei tributi, e che è entrato in vigore il 10 gennaio
1973, e quindi in data successiva a quelle delle anzidette ordinanze.
A tal proposito l'Avvocatura generale chiede che la Corte consideri
preliminarmente se non sia il caso di rimettere le questioni ai giudici
che le hanno proposte perché le riesaminino sotto il profilo della
rilevanza, in ordine alla mutata disciplina normativa del settore.
Ma il suggerimento in tale senso formulato non può essere accolto,
in quanto la nuova disciplina non si applica alle controversie che,
come quelle in esame, risultino già decise dalle commissioni
tributarie istituite secondo la disciplina precedente. Dispone infatti
l'art. 43, comma quarto, del d.P.R n. 636 del 1972 che, contro le loro
decisioni, "le parti possono esperire l'azione giudiziaria dinanzi ai
tribunali, secondo le disposizioni di legge anteriormente vigenti".
3. - Passando all'esame del merito, sembra utile mettere in rilievo
che una decisa volontà del legislatore, volta a sottrarre alla
cognizione della magistratura ordinaria le questioni attinenti alla
determinazione quantitativa del reddito imponibile, rappresenta una
costante del nostro sistema tributario Al riguardo si è detto che essa
non sarebbe idonea, per mentalità e insufficienza di cognizioni
tecniche, a penetrare i fenomeni economici, a volte complessi, che
presiedono alla formazione del reddito, e si è aggiunto che non
potrebbe comunque far fronte ad un altro lavoro, di enorme mole, qual
è quello cui danno luogo le controversie sull'accertamento dei
tributi.
Se queste od altre siano le ragioni che hanno determinato la scelta
del legislatore, qui non occorre indagare. Rileva invece considerare
come, in materia, una limitazione alla giurisdizione ordinaria sia
stata introdotta nelle nostre leggi fin dai primordi dello Stato
unitario, giacché, nello stesso momento in cui, nel 1865, si
procedeva, con la legge del 20 marzo di quell'anno, n. 2248, all. E,
art. 1, all'abolizione dei tribunali del contenzioso, devolvendo (art.
2) alla giurisdizione ordinaria tutte le materie nelle quali si faccia
questione di un diritto civile o politico, comunque vi possa essere
interessata la pubblica amministrazione, si stabiliva, altresì (art.
6) che rimanevano però escluse dalla competenza delle autorità
giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale e al reparto di
quota e tutte le altre sulle imposte sino a che non avesse avuto luogo
la pubblicazione dei ruoli. La terminologia veniva poi meglio precisata
nel t.u. sulla ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021, in cui,
all'art. 53, si stabiliva non potersi deferire all'autorità
giudiziaria nessuna decisione delle Commissioni concernente la semplice
estimazione dei redditi. Il principio e la formula, passati, con
qualche non significativa variante, nelle leggi successive, anche
relative ad altre imposte, sono stati poi ripetuti in occasione della
recentissima riforma, contenuta nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in
cui, all'art. 40, si stabilisce appunto che, contro la decisione della
commissione di secondo grado, si può ricorrere alla Corte di appello
per violazione di legge e per questioni di fatto, escluse quelle
relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie.
Questa continuità di indirizzo legislativo, ribadito ora nella
riforma e volta ad escludere dalla cognizione del giudice ordinario le
questioni di valutazione, cioè di determinazione quantitativa dei
redditi imponibili, rileva una convinzione profonda del nostro
legislatore circa una necessità, ritenuta imprescindibile per
un'efficiente organizzazione della pubblica finanza e il conseguimento
dei suoi risultati, di limitare il controllo di merito
dell'accertamento quantitativo, escludendo dal parteciparvi l'autorità
giudiziaria.
4. - Questa lunga tradizione normativa, se costringe a riflettere
sulla serietà delle ragioni che hanno dovuto ispirarla in un quadro di
tutela di fondamentali interessi pubblici, non può certamente
dispensare dal porre in raffronto quella stessa normativa con i
principi della nostra Carta costituzionale. Al che sollecitano appunto
le ordinanze di rimessione, le quali concentrano però le censure su un
solo aspetto: quello cioè che le valutazioni estimative contenute
negli atti di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, in
conformità del disposto dell'art. 113 della Costituzione, devono avere
in ogni caso un giudice, per la tutela dei diritti e degli interessi
che vi sono connessi. Mentre accade che essi un giudice non hanno, o
non lo hanno più, da quando almeno la Corte costituzionale ha
ritenuto, nelle note sentenze, che le commissioni tributarie, al cui
esclusivo controllo le questioni di semplice estimazione sono commesse,
non sono organi giurisdizionali, ma bensì amministrativi, anche se
attuano procedure contenziose.
In sostanza dunque il problema di costituzionalità è legato a
quello della natura giuridica delle commissioni tributarie, e cioè a
una questione lungamente e costantemente controversa, che ha rivelato i
termini della sua opinabilità anche recentemente nel contrasto
interpretativo in cui sono venute a trovarsi la Corte costituzionale da
una parte e la Corte di cassazione dall'altra; quest'ultima rimasta
ferma alla ritenuta giurisdizionalità di quelle commissioni.
- E la questione resterebbe probabilmente a questo punto di
irrisolto contrasto se, dopo le note sentenze di questa Corte, non
fossero intervenuti fatti nuovi, in sede legislativa, che debbono
ritenersi abbiano autoritativamente risoluto quel contrasto,
decidendolo nel senso della giurisdizionalità. Si intende qui
ovviamente fare riferimento al complesso delle nuove leggi sulla
riforma tributaria ed in particolare alle disposizioni della legge di
delega (legge 9 ottobre 1971, n. 825) e a quelle della legge delegata
in materia di contenzioso tributario (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).
Si legge nell'art. 10. n. 14, della legge di delega che al Governo
era commesso il compito di procedere "alla revisione della
composizione, del funzionamento e delle competenze funzionali delle
commissioni tributarie, anche al fine di assicurarne l'autonomia e
l'indipendenza, e in modo da garantire l'imparziale applicazione della
legge". Il che è quanto dire che si intendeva assicurare alle
commissioni stesse la struttura, le funzioni e le finalità che sono
connaturali ai veri e propri organi giurisdizionali.
In relazione a siffatte direttive del legislatore delegante, si
può constatare che nella legge delegata sono stati accuratamente
eliminati gli aspetti dai quali traeva fondamento la tesi della natura
amministrativa e accentuati i caratteri in base ai quali le commissioni
venivano considerate come organi giurisdizionali. Dal che può trarsi
la sicura convinzione che le commissioni tributarie, così revisionate
e strutturate, debbono ora considerarsi organi speciali di
giurisdizione.
6. - Quanto fin qui si è detto riguarda la natura e la
qualificazione giuridica delle nuove commissioni tributarie, così come
sono state "revisionate" dalla legge di riforma. Ma è evidente che
quest'ultima muove inequivocabilmente dal presupposto che
giurisdizionali abbiano a considerarsi anche le preesistenti
commissioni: non è dubbio, infatti, che il legislatore con la recente
normativa abbia inteso esercitare il potere di revisione che la VI
disp. trans. Cost. prevede proprio per gli organi speciali di
giurisdizione già esistenti nell'ordinamento al momento dell'entrata
in vigore della Costituzione. In definitiva la nuova legislazione -
imponendo all'interprete di considerare giurisdizionale il procedimento
che si svolge davanti alle nuove commissioni - esclude che,
nell'interpretare la legislazione precedente, si possa attribuire alle
vecchie commissioni natura semplicemente amministrativa.
Non si può disconoscere che, di fronte al ricordato contrasto
giurisprudenziale in ordine a quel problema, il legislatore avesse il
potere di rimuovere ogni incertezza: e per le cose dette è indubbio
che la legge, indirettamente ma sicuramente abbia imposto una soluzione
nel senso della giurisdizionalità delle commissioni tributarie. Di
ciò la Corte costituzionale non può non prendere atto e concludere in
conseguenza per la non fondatezza delle proposte questioni di
costituzionalità.
Ed infatti, se le commissioni tributarie anteriori erano organi di
giurisdizione, e le questioni di semplice estimazione avevano in esse
il proprio giudice, non possono ritenersi contrarie all'art. 113 della
Costituzione le norme delle varie disposizioni di legge che ne
sottraevano l'esame all'autorità giudiziaria ordinaria. E per gli
stessi motivi, come appare ovvio, deve ritenersi infondata anche la
questione di costituzionalità proposta in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli articoli:
6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso
amministrativo;
53, primo comma, del testo unico 24 agosto 1877, numero 4021 (legge
sulla imposta sui redditi della ricchezza mobile); 22, terzo comma, e
29, terzo comma, del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 (Riforma degli
ordinamenti tributari); 285, primo comma, del r.d. 14 settembre 1931,
n. 1175 (Testo unico per la finanza locale); questione proposta con le
ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 113, 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte