Corte costituzionale

Ordinanza n. 287/1989

Altra decisione · depositata il 25/05/1989 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 15legge 330/1988
  • art. 16legge 330/1988
  • art. 17legge 330/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nel

testo sostituito ad opera dell'art.18 della legge 10 ottobre 1986, n.

663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1988 dal Tribunale di

sorveglianza di Torino nel procedimento di sorveglianza su domanda di

Santamaria Giacomo, iscritta al n. 710 del registro ordinanze 1988 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 maggio 1988, il Tribunale

di sorveglianza di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 54 della

legge 26 luglio 1975, n. 354, quale sostituito ad opera dell'art. 18

della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, ai fini

della concessione della liberazione anticipata, prevede il computo

del periodo "della custodia cautelare", secondo quanto si legge nel

dispositivo, o del periodo "trascorso agli arresti domiciliari",

secondo quanto si legge nella motivazione;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrata in vigore la legge 5 agosto 1988, n. 330 (Nuova disciplina

dei provvedimenti restrittivi della libertà personale nel processo

penale), i cui artt. 15, 16 e 17 hanno, rispettivamente, sostituito

l'art. 254-bis (Misura disposta in luogo della custodia in carcere

con il mandato o l'ordine di cattura), abrogato l'art. 254-ter

(Misura disposta in luogo della custodia in carcere con provvedimento

successivo) e sostituito il primo comma dell'art. 254-quater

(Contenuto e modalità della misura disposta in luogo della custodia

in carcere), norme tutte relative anche alla misura dell'arresto

domiciliare;

e che, quindi, si rende necessario restituire gli atti al

Tribunale di sorveglianza di Torino perché verifichi se, alla

stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia

tuttora rilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di

Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte