Sentenza n. 287/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/07/1994 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Toscana riapprovata il 15 settembre 1993 dal Consiglio regionale,
avente per oggetto: "Disposizioni sull'attività venatoria nel
patrimonio agricolo forestale regionale", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 ottobre 1993,
depositato in cancelleria l'8 successivo ed iscritto al n. 58 del
registro ricorsi 1993;
Udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1994 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio
regionale della Toscana il 27 luglio 1993, con il titolo
"Disposizioni sull'attività venatoria nel patrimonio agricolo
forestale regionale" e riapprovata con modificazioni il 15 settembre
1993, deducendone il contrasto con gli artt. 117 e 127, quarto comma,
della Costituzione.
Il ricorrente premette che la legge impugnata, composta di un solo
articolo, conteneva inizialmente una disposizione secondo la quale -
in attesa dell'attuazione dell'art. 21, primo comma, lettera c),
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - è consentito l'esercizio
dell'attività venatoria, per la stagione 1993-1994, nei territori
appartenenti al patrimonio agricolo e forestale regionale, di cui
alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 74. Sottoposta al controllo
governativo ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, la legge
veniva rinviata al Consiglio regionale in base al terzo comma
dell'art. 127 appena citato, in quanto ritenuta in contrasto con il
principio fondamentale stabilito dal ricordato art. 21, primo comma,
lettera c), della legge n. 157 del 1992, secondo il quale deroghe al
divieto di cacciare nelle foreste demaniali possono essere disposte
soltanto al verificarsi di alcuni presupposti (nel senso che deve
trattarsi di foreste che non presentino condizioni favorevoli alla
riproduzione e alla sosta della fauna selvatica), presupposti che non
sono affatto previsti nel caso della legge rinviata. In sede di
riesame il Consiglio regionale della Toscana ha modificato il
precedente testo legislativo, che inizialmente constava di un solo
comma, introducendo nell'articolo unico un secondo comma dal seguente
tenore: "Nelle foreste demaniali e in altre porzioni di territorio
del patrimonio agricolo forestale regionale, ove - alla data di
entrata in vigore della presente legge - già vige il regime di
divieto di caccia, resta comunque vietato l'esercizio venatorio fino
a diversa disposizione assunta in applicazione della legge 157/92".
Ad avviso del ricorrente, quella riapprovata in sede di riesame
non può esser considerata "legge nuova" ai sensi dell'art. 127,
quarto comma, della Costituzione, sia perché è stata riapprovata
nell'ambito del medesimo procedimento legislativo, sia perché
l'aggiunta del secondo comma, peraltro dal significato alquanto
ambiguo, non sembra accogliere i rilievi formulati dal Governo,
lasciando inalterata la deroga al divieto di caccia oggetto di rinvio
(ove non fosse così interpretata la legge sarebbe inficiata da
un'insanabile contraddizione interna). Non essendo "legge nuova", la
delibera impugnata avrebbe dovuto essere riapprovata a maggioranza
assoluta per essere in armonia con l'art. 127, quarto comma, della
Costituzione, e non già a maggioranza semplice, come è invece
avvenuto.
Oltre ad essere costituzionalmente illegittima per il profilo ora
indicato, la legge regionale contestata appare al ricorrente in
contrasto anche con l'art. 117 della Costituzione, sotto il profilo
della violazione di un principio fondamentale della materia. Essa,
infatti, non condiziona la deroga al divieto di caccia nelle foreste
demaniali alla ricorrenza dei già ricordati presupposti fissati
dall'art. 21, primo comma, lettera c), della legge n. 157 del 1992 e,
nello stesso tempo, omette la previsione del previo parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, richiesto dal
predetto art. 21. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in
riferimento agli artt. 117 e 127, quarto comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale della legge della Regione
Toscana, dal titolo "Disposizioni sull'attività venatoria nel
patrimonio agricolo forestale regionale", riapprovata a maggioranza
semplice dal Consiglio dell'anzidetta Regione nel corso della seduta
del 15 settembre 1993. Secondo il ricorrente, la legge impugnata -
oltre a contrastare con il principio fondamentale della materia
stabilito dall'art. 21, primo comma, lettera c), della legge 11
febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), in violazione dell'art. 117
della Costituzione - sarebbe affetta da un vizio di forma, essendo
stata riapprovata, a seguito di un rinvio governativo, in un testo
non "nuovo" ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione,
con una votazione che ha riportato soltanto la maggioranza semplice
anziché quella assoluta, richiesta dal predetto art. 127.
2. - Il ricorso va accolto.
In data 27 luglio 1993 il Consiglio regionale della Toscana ha
approvato una legge, composta di un solo articolo, nel quale si
disponeva che "in attesa dell'attuazione dell'art. 21, primo comma,
lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ( ..), l'esercizio
dell'attività venatoria, per la stagione 1993-1994, è consentito
nei territori appartenenti al patrimonio agricolo e forestale
regionale di cui alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 64 ( ..)".
In data 27 agosto 1993, tale legge veniva rinviata dal Governo con il
motivo che essa appariva in contrasto con il ricordato art. 21, primo
comma, lettera c), il quale consente deroghe al divieto di caccia
nelle foreste demaniali soltanto ove queste ultime non presentino,
sulla base di un parere dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, condizioni favorevoli alla riproduzione e alla sosta della
fauna selvatica. In sede di riesame, il Consiglio regionale della
Toscana ha apportato modifiche alla legge rinviata nel senso che ha
aggiunto un comma rispetto all'unico già esistente, con il quale si
dispone che "nelle foreste demaniali e in altre porzioni di
territorio del patrimonio agricolo forestale regionale, ove - alla
data di entrata in vigore della presente legge - già vige il regime
di divieto di caccia, resta comunque vietato l'esercizio venatorio
fino a diversa disposizione assunta in applicazione della legge
157/92". Nella seduta consiliare del 22 settembre 1993 il testo così
emendato veniva riapprovato a maggioranza semplice e in pari data
veniva comunicato al Governo, che nei termini costituzionali ha
proposto il ricorso ora in esame.
A partire dalla sentenza n. 158 del 1988, questa Corte ha
costantemente affermato che, "ai fini dell'art. 127 della
Costituzione, deve considerarsi come non nuova qualsiasi legge
regionale rinviata che in sede di riesame sia stata modificata dal
Consiglio regionale esclusivamente nelle disposizioni
consequenzialmente interessate dal rinvio ovvero in parti dell'atto
legislativo medesimo prive di significato normativo (preambolo,
formula promulgativa, etc.); mentre, sempreché si resti nell'ambito
di un medesimo procedimento legislativo, una legge regionale rinviata
va considerata come nuova, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione,
soltanto nella ipotesi (inversa) in cui il legislatore in sede di
riesame abbia apportato modificazioni (ovviamente comportanti
mutamenti del significato normativo) dirette a inserirsi in parti
estranee rispetto a quelle censurate o, comunque, dirette a incidere
su disposizioni non interessate dalle osservazioni contenute nel
rinvio governativo" (v., da ultimo, sent. n. 497 del 1992, nonché
sent. n. 316 del 1993). Non v'è dubbio che, alla luce di tali
principi, la legge regionale impugnata deve esser considerata come
"non nuova", poiché, per quanto sia problematico il complessivo
significato dei due commi votati in sede di riesame, il comma
aggiunto nella seduta del 22 settembre 1993 è indubbiamente diretto
a porre riparo alle censure espresse dal rinvio governativo in
relazione all'ampiezza e all'incondizionatezza della deroga al
divieto di caccia contenuta nel primo comma della legge contestata.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. sentt.
nn. 79 e 561 del 1989, 154 del 1990, 497 del 1992), una delibera
legislativa adottata dal Consiglio regionale in sede di riesame a
seguito di rinvio governativo, ove sia considerata come "non nuova"
ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, deve esser riapprovata, in
base al medesimo art. 127, a maggioranza assoluta, non già a
maggioranza semplice. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo
di precisare, il sistema previsto dall'art. 127 presuppone, da un
lato, che il Consiglio regionale, ove intenda superare il blocco
costituito dal rinvio governativo, riapprovi la legge non nuova a
maggioranza assoluta e, dall'altro, che il Governo, di fronte ad un
legge non nuova, possa solo proporre questione di legittimità
costituzionale dinnanzi a questa Corte (v., in particolare, sent. n.
154 del 1990).
La dichiarazione d'illegittimità costituzionale sotto il profilo
dell'art. 127 della Costituzione assorbe la questione sollevata in
riferimento all'art. 117 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Toscana, dal titolo "Disposizioni sull'attività venatoria nel
patrimonio agricolo forestale regionale", riapprovata nel corso della
seduta consiliare del 15 settembre 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte