Corte costituzionale

Ordinanza n. 287/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4,

del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con

ordinanza emessa il 18 dicembre 1998 dalla Commissione tributaria

provinciale di Modena sul ricorso proposto da Reggiani Domenico

contro l'Ufficio del registro di Modena, iscritta al n. 230 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento di una

cartella esattoriale, formata, a seguito di denuncia di successione,

dall'Ufficio del registro di Modena, la Commissione tributaria

provinciale di Modena, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1998, ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R.

26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro);

che detta norma, ad avviso del giudice a quo determinerebbe

una ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti che

dispongono della rendita catastale dei loro beni e quelli che non ne

dispongono, con conseguente vulnus all'art. 3 della Costituzione per

violazione del principio di uguaglianza e di pari dignità di tutti i

cittadini;

che, pertanto, sarebbe auspicabile, secondo il giudice

rimettente, che la determinazione del valore degli immobili nel

rispetto del principio positivamente prescritto dall'art. 52, comma

4, del citato testo unico, fosse consentita, come risultanza

dell'applicazione di criteri rigorosamente oggettivi, a tutti i

contribuenti i quali dichiarino di volersene avvalere;

che nel giudizio promosso con la predetta ordinanza ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

la infondatezza della questione.

Considerato che la questione sollevata è già stata dichiarata

manifestamente infondata dalla Corte con ordinanze n. 582 del 1989,

n. 789 del 1988 e n. 586 del 1987;

che pertanto, non essendo stati addotti motivi nuovi che

possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, le

questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 52, comma 4, del d.P.R.

26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria provinciale di Modena, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte