Sentenza n. 287/2001
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 29legge 81/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e
5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco,
del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale), promosso con ordinanza emessa il 18 agosto
1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Bologna nel procedimento penale a carico di P. L., iscritta al n. 112
del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il giudice per le indagini preliminari (infra: g.i.p.)
presso il tribunale di Bologna ha sollevato, con ordinanza del
18 agosto 1999, pervenuta alla Corte il 29 gennaio 2001, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 29, commi 3 e 5, della legge
25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del presidente
della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale),
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
2. - Il rimettente premette che nel giudizio a quo si procede nei
confronti di un candidato alle elezioni comunali, imputato dei reati
previsti dall'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (recte:
illecito amministrativo) e dall'art. 29, commi 3 e 5, della legge
n. 81 del 1993 e che per entrambe le norme egli ha già sollevato
questione di legittimità costituzionale, dichiarata da questa Corte
manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla
rilevanza (ordinanza n. 301 del 1998).
Il g.i.p. deduce che con lo stesso provvedimento con il quale
propone la questione egli ha dichiarato "non luogo a procedere" in
ordine alla contestazione riferita all'art. 9, della legge n. 212 del
1956, poiché l'illecito previsto da quest'ultima norma è stato
depenalizzato. Egli ritiene, invece, di impugnare nuovamente
l'art. 29, commi 3 e 5, della legge n. 81 del 1993, integrando la
motivazione svolta nell'ordinanza con la quale, in precedenza, ha
già censurato detta disposizione.
Il rimettente espone, quindi, che la norma impugnata punisce con
la pena della multa da lire un milione a lire cinquanta milioni la
diffusione di pubblicazioni di propaganda elettorale prive
dell'indicazione del nome del committente responsabile e precisa che
all'imputato, candidato alle elezioni amministrative comunali, è
stato contestato di avere affisso manifesti pubblicizzanti la propria
candidatura, privi di siffatta indicazione.
Secondo il g.i.p., una condotta analoga a quella in esame, tenuta
in "un contesto logicamente identico" ossia in occasione delle
elezioni politiche, è punita meno gravemente, dato che per essa è
prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire cinquanta milioni.
A suo avviso, la norma impugnata si porrebbe, quindi, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sia perché, in violazione
del principio di eguaglianza, realizzerebbe una ingiustificata
disparità di trattamento tra due situazioni omologhe, sia perché
tutti gli illeciti previsti dalla legge n. 212 del 1956 sarebbero
stati depenalizzati, cosicché sarebbe irragionevole che soltanto per
la "ipotesi residuale" in esame permanga la previsione di una
sanzione penale. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe concerne l'art. 29, commi 3 e 5,
della legge 25 marzo 1993, n. 81, nella parte in cui stabilisce che,
in occasione delle campagne elettorali per le elezioni
amministrative, la mancata indicazione del nome del committente
responsabile sulle pubblicazioni di propaganda elettorale specificate
nel comma 3 è punita con la multa da un milione a cinquanta milioni
di lire.
Secondo il giudice rimettente la norma impugnata violerebbe
l'art. 3 della Costituzione, sia perché realizzerebbe
un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'identica
condotta, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, tenuta
in occasione delle campagne elettorali per le elezioni politiche, sia
perché tutti gli illeciti previsti in materia dalla legge 4 aprile
1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale)
sono stati depenalizzati, cosicché sarebbe irragionevole che
soltanto per la "ipotesi residuale" in esame sia mantenuta la
previsione di una sanzione penale.
2. - Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della
questione, già in precedenza ritenuta da questa Corte manifestamente
inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza (ordinanza
n. 301 del 1998), in quanto il giudice a quo ha integrato la
precedente motivazione (ex plurimis, sentenza n. 176 del 2000),
specificando che i dubbi di costituzionalità prospettati si
riferivano ad una vicenda verificatasi in occasione delle elezioni
amministrative.
Ancora in via preliminare va precisato che la questione di
legittimità si deve incentrare esclusivamente sul comma 5
dell'art. 29 della legge n. 81 del 1993, giacché il rimettente,
nonostante abbia espressamente indicato nell'ordinanza di rinvio i
commi 3 e 5 del citato articolo, non svolge alcuna censura in ordine
alla prima di queste due disposizioni, la quale stabilisce appunto
l'obbligo di indicare il nome del committente responsabile sulle
pubblicazioni di propaganda elettorale.
3. - Nel merito la questione è fondata nei termini di seguito
indicati.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza
costituzionale, pur rientrando nella "discrezionalità legislativa il
potere di configurare le ipotesi criminose (...) e di depenalizzare
fatti dianzi configurati come reato" (da ultimo, ordinanza n. 144 del
2001), tuttavia lo scrutinio di costituzionalità può investire il
merito delle scelte del legislatore quando l'opzione legislativa
contrasti con il principio di eguaglianza, sotto il profilo
dell'arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza (tra le più
recenti: sentenze n. 531 e n. 508 del 2000).
Nel quadro di questi orientamenti giurisprudenziali occorre
dunque accertare se la fattispecie oggetto della norma censurata sia
omologa rispetto al tertium comparationis individuato dal rimettente
con riferimento alla corrispondente condotta tenuta in occasione
delle campagne elettorali per le elezioni politiche (artt. 3, comma
2, e 15, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante
"Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica"). In proposito va ricordato
che l'art. 29, comma 3, della legge n. 81 del 1993 nel disciplinare
la propaganda elettorale in occasione delle elezioni amministrative
dispone espressamente, tra l'altro, che "tutte le pubblicazioni di
propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio,
televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione,
debbono indicare il nome del committente responsabile". Analogamente
l'art. 3, comma 2, della legge n. 515 del 1993 stabilisce, con
formulazione lessicalmente identica, lo stesso obbligo per le
campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica.
A questa identità delle condotte oggetto delle due norme citate
si contrappone invece un differente trattamento sanzionatorio,
giacché, in caso di inosservanza, l'art. 29, comma 5, della legge
n. 81 del 1993 prevede, quando si tratta di elezioni amministrative,
"la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni", mentre
l'art. 15, comma 2, della legge n. 515 del 1993 prevede, quando si
tratta di elezioni politiche, "la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire cinquanta milioni".
4. - La prospettata diversità della disciplina sanzionatoria in
riferimento a condotte sostanzialmente identiche appare quindi priva
di giustificazioni. Tanto più che la materia della propaganda
elettorale, nella quale tradizionalmente vengono ricompresi gli
illeciti in esame (sentenza n. 52 del 1996), è stata da tempo
caratterizzata, a partire dalla legge n. 212 del 1956 per arrivare
alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, da una disciplina sostanzialmente
applicabile a qualsiasi tipo di competizione elettorale, in base ad
un criterio di omogeneità, non derogato dalle modificazioni
introdotte dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 (Modifiche alla
disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la
presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché
dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e
comunali).
In particolare va poi tenuto presente che la legge n. 515 del
1993, nel disciplinare le campagne elettorali per le elezioni
politiche, da un lato ha operato - come ha anche rilevato questa
Corte (sentenza n. 52 del 1996) - "un ampio intervento sul versante
della decriminalizzazione" che ha riguardato "figure di reati in
materia di propaganda elettorale" già previste dalla legge n. 212
del 1956. Dall'altro lato è specificamente intervenuta, con
l'art. 15, comma 18, proprio sull'impugnato art. 29, comma 5, della
legge n. 81 del 1993, sostanzialmente modificando l'originaria pena
della multa in sanzione pecuniaria amministrativa per le ipotesi di
violazioni ivi previste, ad eccezione appunto di quella relativa
all'obbligo di indicazione del committente responsabile sulle
pubblicazioni di propaganda elettorale.
In via di principio, peraltro, l'introduzione, da parte della
citata legge n. 81 riguardo alle campagne elettorali per le elezioni
amministrative, della figura del committente responsabile avrebbe
potuto anche corrispondere ad una ratio tale da rendere, di per sé,
non arbitraria la singolarità della disciplina sanzionatoria
irrogata appunto nel caso di violazione dell'obbligo stabilito dal
comma 3 dell'art. 29. Ma essendo stati previsti, a distanza di pochi
mesi, in riferimento alle campagne elettorali per le elezioni
politiche, un'analoga figura ed un analogo obbligo, risulta ancor
meno individuabile, nel quadro di una disciplina sostanzialmente
unitaria della materia, una qualsiasi giustificazione della
disparità di trattamento sanzionatorio, posta in essere dalla norma
impugnata riguardo all'altra fattispecie omologa.
Si deve dunque ritenere che l'art. 29, comma 5, della legge n. 81
del 1993 stabilisca, nella parte censurata, un trattamento
sanzionatorio arbitrariamente più severo rispetto alla situazione
invocata come tertium comparationis, tanto più irrazionale ed
ingiustificato nel contesto delle modificazioni legislative sopra
ricordate e nel quadro di depenalizzazione degli illeciti in materia
di propaganda elettorale disposta per i vari tipi di competizione
elettorale dalla citata legge n. 515 del 1993.
Si deve pertanto ripristinare l'eguaglianza violata, dichiarando
illegittima, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la norma
censurata nella parte in cui dispone, per il caso di inosservanza
dell'obbligo previsto dal comma 3, la multa da lire un milione a lire
cinquanta milioni, anziché prevedere la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 5,
della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezione diretta del sindaco, del
presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio
provinciale) nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3
con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
cinquanta milioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:287 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte