Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/12/1986 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, primo

comma, 39, secondo comma, e 54 del d.P.R.

29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito") promossi con le seguenti

ordinanze: 1) ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dal Pretore di

Napoli-Barra nel procedimento civile tra Tatucci Maria ed Esattoria

comunale di Napoli, iscritta al n. 892 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima

serie speciale dell'anno 1986; 2) ordinanza emessa il 21 dicembre

1985 dal Pretore di Valenza nel procedimento civile vertente tra

Picchio Gianni e Esattoria imposte dirette di Valenza, iscritta al n.

392 del reg. ord. 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso da Tatucci

Maria, soggetto passivo di esecuzione esattoriale in quanto ritenuta

erede di Tatucci Gennaro, il Pretore di Napoli-Barra con ordinanza

del 29 ottobre 1985 (reg. ord. n. 892 del 1985) sollevava questione

di legittimità costituzionale dell'art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973

n. 602, che affida solo all'Intendente di finanza il potere di

sospendere la procedura esecutiva;

che ad avviso del Pretore la disposizione impugnata ledeva il

principio di eguaglianza ed il diritto alla tutela giurisdizionale,

di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost.;

che analoghe questioni venivano sollevate dal Pretore di Valenza

il quale, con ordinanza del 21 dicembre 1985 emessa nel procedimento

promosso da Picchio Gianni (reg. ord. 392/1986), impugnava gli artt.

15 e 39 d.P.R. cit. i quali, rispettivamente, dispongono l'iscrizione

nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, nonché

l'iscrizione di un terzo del tributo preteso dall'ufficio, in

pendenza del giudizio tributario di primo grado (nell'ordinanza il

pretore indicava anche l'art. 11 d.P.R. cit.);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

chiedendo che le questioni fossero dichiarate inammissibili o

manifestamente infondate;

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro

analogia;

che le questioni debbono essere dichiarate manifestamente

infondate in quanto sostanzialmente coincidenti con quelle già

decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha

escluso la fondatezza nella considerazione che contro gli atti

esecutivi il contribuente è tutelato, oltreché dal potere di

sospensione attribuito all'intendente di finanza e dalla iscrizione

in ruolo soltanto parziale dei tributi non definitivamente accertati,

anche attraverso l'eventuale decisione favorevole delle commissioni

tributarie e la successiva reintegrazione del suo patrimonio; la

Corte ha altresì osservato che la garanzia cautelare non

costituisce, alla stregua delle norme costituzionali, una componente

essenziale della funzione giurisdizionale;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondate le questioni

di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, 39 e 54 d.P.R. 29

settembre 1973 n. 602, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e

113 Cost. dai Pretori di Napoli-Barra e di Valenza con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte