Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5legge 114/1977

usata come parametro

citata

  • art. 10legge 576/1975
  • art. 18legge 576/1975
  • art. 8d.l. 260/1974
  • art. 2d.l. 30/1976
  • art. 3d.P.R. 920/1976
  • art. 48d.P.R. 597/1973
  • art. 44Riscossione imposte sul reddito
  • art. 44d.P.R. 692/1973
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche); dell'art. 48 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche) e dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre

1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul

reddito), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1982 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritta al n. 405

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 260 dell'anno 1983;

Visti l'atto di costituzione di Forno Filippo nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Francesco Saja;

Ritenuto che con distinti ricorsi Forno Filippo, lavoratore

dipendente, richiese per gli anni 1976, 1977, 1978 e 1979 il rimborso

della IRPEF, pagata per la non riconosciuta deduzione oltre lit.

3.000.000 degli interessi passivi di un mutuo ipotecario nonché per

la mancata detrazione delle spese di trasporto sopportate per recarsi

al posto di lavoro, il tutto con gli interessi oltre all'effettiva

svalutazione monetaria;

che l'adita Commissione tributaria di primo grado di Genova con

ordinanza del 28 gennaio 1983 (registro ord. n. 405/83) sollevava, in

riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questioni di legittimità

costituzionale: A) dell'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114 che

ha modificato l'art.10 lett. c) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

B) dell'art. 48 di detto d.P.R., modificato dall'art. 10 della legge

2 dicembre 1975, n. 576 e dall'art. 18 della legge 26 luglio 1978, n.

417;

C) dell'art. 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 692 (recte 602),

modificato dall'art. 8 del D.L. 6 luglio 1974, n. 260 convertito con

modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nonché dall'art. 2

del D.L. 4 marzo 1976, n. 30 convertito nella legge 2 maggio 1976, n.

160 e dall'art. 3 d.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920;

che il giudice rimettente in tutte e tre le questioni sollevate

prospettava il contrasto delle suddette disposizioni con i citati

artt. 3 e 53 Cost. in quanto:

a) l'art. 5 della legge 114/77, limitando a decorrere dal 1976

la deduzione degli interessi passivi per un importo non superiore a

L. 3.000.000 e per i soli mutui garantiti da ipoteca su immobili,

incideva su rapporti giuridici preesistenti, rispetto ai quali non

sussistevano i suddetti limiti, in contrasto con l'affidamento dei

contribuenti nella legislazione vigente al momento in cui il mutuo

era stato stipulato;

b) l'art. 48 del d.P.R. 597/73 non consentiva nella

determinazione del reddito di lavoro dipendente la deduzione dei

costi di produzione, a differenza di quanto avveniva per i lavoratori

autonomi (art. 50 stesso d.P.R.);

c) l'art. 44 del d.P.R. 602/73 escludeva, per i rimborsi di

imposte pagate, la corresponsione degli interessi per il primo

semestre compreso fra la data del versamento del tributo e la data

dell'ordinativo e limitava altresì il pagamento degli stessi ad un

tasso del 6% semestrale, insufficiente a compensare la svalutazione

monetaria;

che nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la parte

privata Forno Filippo, la quale svolgeva considerazioni adesive

all'ordinanza di rimessione;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva

chiedendo che le questioni fossero dichiarate infondate;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, primo comma, lett. c) del d.P.R. 597/73 nel testo

modificato dall'art. 5 legge cit. è stata già decisa con sentenza

n. 143 del 1982 con cui questa Corte ha escluso che la retroattività

della norma impugnata leda il principio della capacità contributiva,

né alcun elemento nuovo viene addotto in contrasto a tale

orientamento;

che è altresì manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 48 stesso d.P.R., in quanto la

diversità di disciplina tra lavoratori subordinati e lavoratori

autonomi, in materia di oneri deducibili, trova la sua

giustificazione nella diversità obiettiva di situazioni tra le due

categorie di lavoratori (cfr. sent. n. 284 del 1985), in relazione

alla peculiarità della situazione dei lavoratori autonomi, i quali

debbono approntare i mezzi per l'organizzazione e lo svolgimento

della loro attività produttiva;

che infine manifestamente infondata è anche la questione di

legittimità dell'art. 44 d.P.R. 602/1973, in quanto la disciplina

degli interessi per il rimborso di imposte pagate, data la speciale

natura del credito cui si riferiscono nonché la particolarità dei

soggetti e dei suoi presupposti, è diversa da quella civilistica e

lavoristica sicché la sua disciplina rientra nella sfera di

discrezionalità del legislatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt.:

10, primo comma, lett. c) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

nel testo modificato dall'art. 5 legge 13 aprile 1977, n. 114;

48 stesso d.P.R. modificato dall'art. 10 della legge 2 dicembre

1975, n. 576 e dall'art. 18 della legge 26 luglio 1978, n. 417;

44 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, modificato dall'art. 8 del

D.L. 6 luglio 1974 n. 260 convertito con modificazioni nella legge 14

agosto 1974, n. 354, nonché dall'art. 2 del D.L. 4 marzo 1976, n. 30

convertito nella legge 2 maggio 1976, n. 160 e dall'art. 3 d.P.R. 24

dicembre 1976, n. 920, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado

di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte