Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1999 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo

comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per

la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni

comunali), promossi con sei ordinanze emesse il 17 e il 19 giugno, il

24 aprile, il 17 giugno (due ordinanze) e il 14 luglio 1998 dal

Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai nn. 569, 596, 597,

669, 679 e 680 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 37, 39 e 40, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che il tribunale di Udine, investito di procedimenti

aventi a oggetto il reato di cui all'art. 90, secondo comma, del

testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi

delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960,

n. 570, con sei ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo comma, del testo

unico menzionato, il quale stabilisce un termine prescrizionale di

due anni per tutti i reati ivi contemplati, con ciò derogando

all'art. 157 del codice penale;

che vi sarebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione per la

disparità di disciplina a seconda che il reato sia commesso in

occasione delle elezioni politiche nazionali o in quelle

amministrative (comunali e provinciali), e per l'intrinseca

irragionevolezza del termine prescrizionale di due anni, che

vanificherebbe l'esercizio dell'azione penale, con inutile dispendio

di attività processuali e lesione degli artt. 97 e 112 della

Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel

senso della inammissibilità e, comunque, dell'infondatezza.

Considerato che, per l'identità della materia, le ordinanze vanno

riunite e decise con unica pronuncia;

che la questione è inammissibile, perché è rimesso alla

ragionevole ponderazione del legislatore non solo ogni aggravamento

di pena, ma anche l'inasprimento della disciplina sostanziale che

attenga alla punibilità;

che questa Corte non potrebbe comunque sindacare la disposizione

di favore qui denunciata, assumendo quale termine di raffronto l'art.

157 del codice penale, che è, sì, norma di carattere generale, ma

non per questo può essere considerata come momento necessario di

attuazione dei principi costituzionali invocati (sentenza n. 455 del

1998);

che non sono addotti, con le ordinanze in esame, motivi nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 100, secondo

comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per

la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni

comunali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 112 della

Costituzione, dal Tribunale di Udine, con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte