Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla

legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti),

promosso, nell'ambito di un procedimento civile, dal Tribunale di

Genova con ordinanza del 31 maggio 2001, iscritta al n. 711 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2002 il

giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 31 maggio 2001 il Tribunale di

Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, comma 24, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo in vigore prima delle

modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi

nel settore dei trasporti), "nella parte in cui non esclude

l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria

della sospensione della validità della carta di circolazione

nell'ipotesi di violazione del disposto del comma 19 del medesimo

articolo [esecuzione di trasporti eccezionali o circolazione con

veicoli eccezionali in violazione delle prescrizioni stabilite

nell'autorizzazione], equiparando la violazione di tale comma a

quella del tutto diversa del comma 18 [esecuzione di trasporti

eccezionali o circolazione con veicoli eccezionali senza

autorizzazione]";

che il tribunale, premesso di essere investito

dell'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione prefettizia con la

quale erano state applicate al ricorrente la sanzione pecuniaria

amministrativa per violazione dell'art. 10, comma 19, del decreto

legislativo n. 285 del 1992 per avere effettuato un trasporto

eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite

nell'autorizzazione, nonché le sanzioni accessorie, previste dal

comma 24 del medesimo art. 10, del ritiro della patente e della

sospensione della carta di circolazione del veicolo, precisa di aver

già sollevato in precedenza identica questione di legittimità

costituzionale (r.o. n. 722 del 1999);

che questa Corte aveva disposto, con ordinanza n. 308 del

2000, la restituzione degli atti al giudice a quo affinché

verificasse l'incidenza delle modifiche apportate alla norma

censurata dall'art. 28, comma 1, lettera l), della legge n. 472 del

1999;

che il rimettente osserva che, alla stregua della conforme

giurisprudenza di legittimità in materia di illeciti amministrativi,

il giudice è tenuto ad applicare la legge vigente al momento del

verificarsi del comportamento illecito, anche ove la legge successiva

sia, come nel caso di specie, più favorevole, con conseguente

perdurante rilevanza della questione;

che nel merito il giudice a quo richiama le argomentazioni

svolte nella precedente ordinanza;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata si pone in

contrasto con l'art. 3 Cost. per l'irragionevole equiparazione agli

effetti sanzionatori della condotta di chi esegue trasporti

eccezionali senza osservare le prescrizioni stabilite

nell'autorizzazione (comma 19) alla condotta di chi esegue trasporti

eccezionali senza aver ottenuto l'autorizzazione (comma 18),

fattispecie in relazione alle quali nel testo anteriore alle

modifiche introdotte dalla legge n. 472 del 1999 era prevista la

medesima sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

carta di circolazione;

che il legislatore avrebbe irragionevolmente sanzionato "in

modo identico, per quanto attiene alla sanzione accessoria della

sospensione di validità della carta di circolazione del veicolo",

illeciti amministrativi caratterizzati da sostanziali e profonde

differenze sul piano oggettivo e soggettivo e da ben diverse

potenzialità offensive, in quanto la condotta di chi esegue

trasporti senza autorizzazione costituisce "l'ipotesi obiettivamente

più grave di violazione della disciplina relativa ai trasporti

eccezionali, nonché la forma più grave di danno, o, quanto meno, di

messa in pericolo dei beni oggetto della tutela normativa" mentre la

condotta di chi esegue un trasporto eccezionale senza osservare le

prescrizioni contenute nell'autorizzazione si configurerebbe come una

violazione più lieve, potendo sostanziarsi nella inosservanza di

prescrizioni meramente accessorie e senza alcuna diretta influenza

sui beni giuridici tutelati dalla norma;

che lo stesso legislatore, tenendo presente la differenza fra

i due illeciti, ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria

più elevata per la prima ipotesi, mentre per la violazione del comma

19 ha determinato il massimo della sanzione pecuniaria amministrativa

in misura inferiore a quella stabilita quale minimo per la violazione

del comma 18;

che, invece, nel disciplinare le sanzioni amministrative

accessorie il legislatore avrebbe del tutto irragionevolmente

trascurato gli elementi di diversità delle due fattispecie,

prevedendo per entrambe l'applicazione della sospensione della carta

di circolazione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto

alla luce della giurisprudenza costituzionale la determinazione della

misura della sanzione può essere sindacata in sede di controllo di

legittimità costituzionale soltanto ove venga superato il limite

della ragionevolezza;

che, inoltre, il raffronto tra trattamenti sanzionatori

diversi non può essere effettuato "separatamente per uno solo degli

elementi sanzionatori previsti per i diversi reati posti in

comparazione" ma va operato in relazione alla "disciplina

sanzionatoria complessiva quando, appunto, una molteplicità di

sanzioni, sia pure di tipo diverso, si somma e si integra

reciprocamente";

che l'Avvocatura osserva infine come il complessivo

trattamento sanzionatorio previsto per le due condotte illecite poste

a raffronto non sia per nulla identico: diverse sono infatti le

sanzioni principali pecuniarie e la stessa durata temporale della

sanzione accessoria, fissata per legge tra un minimo e un massimo,

può variare in relazione alla gravità della violazione commessa,

all'entità del danno apportato e al pericolo per la circolazione.

Considerato che il rimettente lamenta che l'art. 10, comma 24,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte

dall'art. 28, comma 1, lettera l), della legge 7 dicembre 1999,

n. 472, prevede, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la

medesima sanzione accessoria della sospensione di validità della

carta di circolazione del veicolo sia nell'ipotesi, contemplata dal

comma 18 del medesimo art. 10, di esecuzione di trasporti eccezionali

senza autorizzazione, sia in quella, prevista dal comma 19, di

esecuzione di trasporti eccezionali in violazione delle prescrizioni

stabilite nell'autorizzazione;

che il giudice a quo a seguito della restituzione degli atti

da parte di questa Corte, ha integrato la motivazione della

precedente ordinanza di rimessione, esponendo le ragioni per cui nel

giudizio principale continua a trovare applicazione la disposizione

già denunciata, sicché la questione, sotto il profilo della

motivazione circa la rilevanza, è ammissibile (v. al riguardo

ordinanza n. 209 del 2002);

che, nel merito, la disciplina censurata sarebbe priva di

ragionevolezza, in quanto le due condotte cui accede la medesima

sanzione accessoria sarebbero caratterizzate da profonde differenze

sia sul piano oggettivo, sia su quello soggettivo, ed esprimerebbero

un diverso grado di lesività o, quantomeno, di messa in pericolo del

bene oggetto di tutela;

che questa Corte ha costantemente affermato che la

determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni,

siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia

discrezionalità del legislatore e che lo scrutinio sul merito delle

scelte sanzionatorie è ammissibile "soltanto ove l'opzione normativa

contrasti in modo manifesto con il canone della ragionevolezza"

(cfr., tra le tante, ordinanze n. 136 del 2002, n. 282, n. 278 e

n. 33 del 2001, n. 58 del 1999);

che nelle situazioni in cui, come quella di specie, la legge

prevede una molteplicità di sanzioni, sia pure di tipo diverso, il

raffronto fra i trattamenti sanzionatori al fine di valutare

eventuali profili di illegittimità costituzionale deve essere

condotto tenendo conto della disciplina sanzionatoria

complessivamente considerata e, quindi, non solo delle misure

accessorie, ma anche delle pene pecuniarie a cui le stesse accedono

(v., proprio in relazione a fattispecie previste dal codice della

strada, sentenza n. 373 del 1996 e ordinanza n. 235 del 1998);

che la disciplina censurata prevede la medesima sanzione

accessoria della sospensione della validità della carta di

circolazione, ma - come mette in rilievo lo stesso rimettente - le

pene amministrative pecuniarie rispettivamente contemplate per

l'effettuazione di un trasporto eccezionale senza autorizzazione

ovvero in violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione

sono sensibilmente diverse, posto che il massimo della pena

pecuniaria per il trasporto effettuato in difformità delle

prescrizioni è inferiore al minimo della sanzione determinata per il

trasporto senza autorizzazione;

che, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della

carta di circolazione spazia da un minimo di un mese ad un massimo di

sei mesi, così che la sua durata può essere graduata in relazione

al tipo di prescrizioni imposte ed alla concreta gravità e

pericolosità delle relative violazioni;

che, tenuto conto della disciplina complessiva, non è

suscettibile di essere censurata sotto il profilo della manifesta

irragionevolezza la scelta discrezionale del legislatore di applicare

la medesima sanzione accessoria per l'effettuazione di un trasporto

eccezionale senza autorizzazione ovvero in violazione delle

prescrizioni imposte nell'autorizzazione, considerato anche che la

pericolosità della violazione di alcune prescrizioni potrebbe essere

in concreto equivalente a quella della circolazione in assenza di

autorizzazione;

che del resto lo stesso legislatore, nel modificare la

disciplina censurata (art. 28, comma 1, lettera l della legge n. 472

del 1999), ha preso atto di questa realtà, parificando nel nuovo

comma 18 la condotta di trasporto senza autorizzazione a quella di

trasporto in violazione di alcune prescrizioni (quali, fra le altre,

l'obbligo di scorta e il superamento dei limiti massimi dimensionali

e di massa) e così assimilando sul piano sanzionatorio tali

fattispecie;

che la questione deve pertanto essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 24, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel

testo in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge

7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte