Sentenza n. 289/1974
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/12/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi del Presidente della
Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 15 maggio 1974, depositati
in cancelleria il 20 successivo ed iscritti ai nn. 5 e 6 del registro
1974, per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle ordinanze 4
aprile 1974, n. 19, e 23 aprile 1974, n. 23, con le quali il tribunale
amministrativo regionale ha sospeso i provvedimenti del Sindaco di
Tavagnacco e della Giunta regionale del Friuli- Venezia Giulia che
avevano, rispettivamente, revocato e annullato l'autorizzazione
concessa a Battistini Luigia per l'apertura di supermercato nel
territorio del Comune di Tavagnacco.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
uditi l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli-Venezia Giulia,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In data 22 marzo 1973 la sig.ra Luigia Battistini ha presentato
domanda al Sindaco di Tavagnacco per ottenere l'autorizzazione
all'apertura di un esercizio di vendita al dettaglio di generi di largo
e generale consumo, che il Sindaco con successive lettere in data 5
giugno e 6 settembre dello stesso anno inoltrava, unitamente alla
richiesta documentazione, alla Giunta regionale del Friuli- Venezia
Giulia ai fini del nulla-osta prescritto dall'art. 26 della legge 11
giugno 1971, n. 426, senza peraltro avvertire di aver già concesso
l'autorizzazione alla istante.
Con delibera del 13 novembre 1973 la Giunta negava il nulla-osta al
rilascio dell'autorizzazione e, successivamente, l'Assessore regionale
per l'industria e il commercio, edotto dell'avvenuta emissione del
provvedimento autorizzativo, invitava più volte il Sindaco a disporne
il ritiro ottenendo peraltro risposta negativa.
A questo punto la Giunta regionale iniziava la procedura intesa ad
annullare l'autorizzazione indebitamente rilasciata e pronunciava, in
effetti, l'annullamento in questione con delibera in data 20 marzo
1974, mentre, a propria volta, il Sindaco il 18 marzo provvedeva
autonomamente alla revoca del proprio provvedimento.
Sia contro quest'ultima revoca, sia contro la delibera regionale di
annullamento la signora Battistini proponeva distinti ricorsi al
tribunale amministrativo regionale di Trieste, ottenendo in entrambi i
giudizi una ordinanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Avverso le due ordinanze rispettivamente n. 19 del 4 aprile 1974 e
n. 23 del 23 aprile successivo, il Presidente della Giunta regionale
proponeva altrettanti ricorsi per conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, assumendo che ne
sarebbe derivata invasione della competenza esclusiva della Regione
nelle materie del commercio e dell'urbanistica (art. 4, n. 6 e n. 12,
dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, approvato con
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), chiedendo nel contempo in
via incidentale la sospensione degli atti giurisdizionali impugnati,
per ovviare ad una situazione obiettivamente criminosa (apertura
dell'esercizio commerciale senza nulla-osta regionale art. 39 della
legge citata) che tali atti avrebbero concretamente reso possibile.
Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo la reiezione dei ricorsi e delle domande
incidentali di sospensione, nell'assunto che queste ultime in
particolare difetterebbero sia del fumus boni juris sia dei gravi
motivi previsti dalla legge.
Con ordinanza n. 253 del 1974 questa Corte, riservata ogm decisione
sull'ammissibilità del conflitto e sulle questioni di merito con esso
sollevate, rigettava le istanze di sospensione dei provvedimenti
giurisdizionali impugnati.
Nella pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettative
conclusioni. Considerato in diritto :
I ricorsi sono inammissibili, non essendo rivolti a contestare,
nella materia in oggetto, né - in generale - la giurisdizione del
T.A.R. nei riguardi di atti dell'amministrazione regionale né - in
particolare - la sussistenza, in capo al medesimo, del potere di
sospenderne l'esecuzione, a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
È ben vero che, in precedenti occasioni, questa Corte ha ritenuto
che anche atti giurisdizionali, o comunque strumentalmente inerenti
all'esplicazione di funzioni giurisdizionali, siano idonei a dar luogo
a conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, quante volte si assuma
che ridondino in una invasione o menomazione della sfera di competenza
costituzionalmente garantita alla Regione ricorrente. Ma altro è che
la dedotta lesione della competenza regionale derivi dal solo fatto di
esercitare la giurisdizione nei confronti di atti o di soggetti che si
affermino ad essa sottratti da norme costituzionali, altro - come nella
specie - censurare il modo come la giurisdizione si è concretamente
esplicata, denunciando eventuali errori in judicando nei quali il
giudice amministrativo sarebbe incorso.
Non mette conto di ricordare al riguardo come sia connaturale al
sistema della giustizia amministrativa vigente in Italia, ed oggi
presupposto dalla Costituzione (artt. 24, 113 e 125, ultimo comma), la
potestà spettante agli organi in quella rientranti di incidere con le
loro pronuncie sulla efficacia dei provvedimenti di qualsiasi pubblica
amministrazione, così dello Stato come delle Regioni o di altri enti,
territoriali od istituzionali, sia facendola definitivamente cessare,
sia, ove ricorrano le particolari condizioni previste dalla legge,
sospendendola a titolo cautelare, poiché tutto ciò risulta
esplicitamente riconosciuto dal patrocinio della Regione: alla quale,
d'altronde, costituitasi parte resistente nei giudizi instaurati
dinanzi al T.A.R., non mancano - a tutela dei propri legittimi
interessi - i mezzi ordinari di difesa processuale, e specie i mezzi di
gravame avverso decisioni ad essa sfavorevoli.
Altrettanto certo e pacificamente ammesso tra le parti del presente
giudizio è che l'annullamento o la sospensione di una autorizzazione
amministrativa si risolvono, naturaliter, nel ripristino,
rispettivamente definitivo o provvisorio, dell'autorizzazione medesima.
ora, quest'ultima essendo, per l'appunto, l'ipotesi concretamente
verificatasi nel caso in oggetto, si palesa perciò intrinsecamente
contradditorio il tentativo della difesa regionale di trarre argomento,
al fine di coonestare in qualche modo la configurabilità del
conflitto, dalla motivazione delle ordinanze del T.A.R., laddove questa
non fa che enunciare (come prescritto dal citato ultimo comma
dell'articolo 21 della legge n. 1034) le ragioni di pubblico interesse
poste - a ragione od a torto - a fondamento delle disposte sospensioni.
Né più producente al detto fine è l'ulteriore argomento delle
conseguenze penali, che sarebbero ricollegabili all'apertura
dell'esercizio senza il nulla-osta della Giunta regionale, del quale la
Regione afferma la inderogabile necessità (contestata, peraltro, nella
specie, per motivi che qui non interessano, nei giudizi a quo),
trattandosi di questione che può concernere eventualmente i rapporti
tra la giurisdizione amministrativa e quella penale, ma anch'essa
chiaramente inidonea a determinare un conflitto di attribuzione tra lo
Stato e la Regione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi della Regione del Friuli-Venezia
Giulia indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte