Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/1984

Altra decisione · depositata il 12/12/1984 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10legge 825/1971

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, n. 11,

legge 9 ottobre 1971 n. 825 (Delega al Governo della Repubblica per la

riforma tributaria) e 47 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promosso

con ordinanza emessa il 3 marzo 1983 dalla Commissione Tributaria di

primo grado di Enna sul ricorso di Truscia Francesca Maria, iscritta al

n. 849 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 marzo 1983, pervenuta alla

Corte costituzionale il 19 ottobre 1983, la Commissione Tributaria di

primo grado di Enna ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825

(Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma

tributaria) per aver delegato al Governo la emanazione delle

disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle

sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza

determinare all'uopo i principi e criteri direttivi prescritti

dall'art. 76 della Costituzione, e conseguentemente delle norme emanate

in virtù di siffatta delega (art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte

sui redditi);

che nel giudizio promosso con la suddetta ordinanza non si è

costituita la parte né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato che nelle more del giudizio è intervenuta la legge 12

febbraio 1983 n. 27, che ha convertito con modificazioni il d.l. 15

dicembre 1982, n. 916. Tra le modificazioni apportate dall'art. 1 di

detta legge vi è quella operata con l'aggiunta al decreto legge

convertito dell'art. 2 ter, a norma del quale i sostituti di imposta,

tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 7 del

d.P.R. n. 600 del 1973, "per i periodi di imposta relativamente ai

quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto

anteriormente al 1 agosto 1982, sempreché non sia intervenuto

accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni

integrative in luogo di quelle omesse"; il che risulta verificatosi

nella specie. Dispone poi l'ottavo comma del citato art. 2 ter che le

sanzioni amministrative previste dal Titolo V del d.P.R. n. 600 del

1973 (tra le quali rientrano quelle previste dal denunciato art. 47)

"non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per

l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative";

che pertanto si rende necessario restituire gli atti alla

Commissione Tributaria sopra indicata perché accerti se la questione

sollevata sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di

primo grado di Enna perché accerti se la questione sollevata sia

tuttora rilevante.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.

F. to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte