Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 409, comma

quarto, e 412, primo e secondo comma, del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento

penale a carico di Settimini Franco ed altro, iscritta al n. 148 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona, con ordinanza del 5 novembre 1990, ha sollevato

questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 409, quarto comma, del codice di procedura penale,

in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, "laddove non

contempla esplicitamente determinate conseguenze processuali

nell'ipotesi di mancata ottemperanza (anche parziale) da parte del

pubblico ministero all'ordinanza del giudice per le indagini

preliminari che indichi ulteriori indagini allo stesso pubblico

ministero fissando il termine indispensabile per il compimento di

esse e nella parte in cui non specifica la natura ordinatoria e

imperativa del provvedimento";

b) dell'art. 412, primo e secondo comma, del codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 112 della Costituzione,

"laddove il primo comma non comprende esplicitamente fra le ipotesi

di mancato esercizio dell'azione penale, tali da comportare

l'obbligatoria avocazione delle indagini preliminari da parte del

procuratore generale, quella in cui detto mancato esercizio derivi

dall'inottemperanza del pubblico ministero all'ordinanza del giudice

per le indagini preliminari di formulare l'imputazione ai sensi

dell'art. 409, quinto comma, del codice di procedura penale, e

laddove il secondo comma dell'art. 412 dello stesso codice non

contempla detta obbligatoria avocazione nell'ipotesi di

inottemperanza del pubblico ministero all'ordinanza del giudice per

le indagini preliminari che dispone supplemento di indagini

preliminari";

E che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che questa Corte con ordinanza n. 253 del 1991 ha già

dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, secondo comma,

del codice di procedura penale sollevata dal medesimo giudice, il

quale in questo giudizio non adduce argomenti nuovi o diversi da

quelli allora esaminati;

che la ratio decidendi posta a fondamento della richiamata

pronuncia di questa Corte vale a dissolvere anche la censura di

incostituzionalità sollevata in merito all'art. 412, primo comma,

del codice di rito;

e che, di conseguenza, entrambe le questioni qui proposte devono

essere dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 412, primo e secondo

comma, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli

artt. 2, 3, 97 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 maggio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte