Sentenza n. 289/1998
Altra decisione · depositata il 18/07/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del Tribunale di Bergamo,
notificato il 20 gennaio 1998, depositato in Cancelleria il 9
febbraio 1998 per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
delibera adottata il 31 gennaio 1996 dalla Camera dei deputati
relativamente alla insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall'on. Roberto
Calderoli, oggetto del giudizio civile promosso dal dott. Tommaso
Buonanno dinanzi al Tribunale di Bergamo ed iscritto al n. 6 del
registro conflitti 1998.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Udito l'avv. Giuseppe Abbamonte per la Camera dei deputati.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza emessa il 29 maggio
1997, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera,
adottata il 31 gennaio 1996, con la quale è stata approvata la
proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere di dichiarare
che i fatti per i quali è in corso un procedimento civile davanti al
Tribunale di Bergamo nei confronti del deputato Roberto Calderoli
riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue
funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il Tribunale di Bergamo ritiene menomate le attribuzioni
costituzionali del potere giudiziario a causa di un uso non corretto
del potere, spettante alla Camera di appartenenza, di decidere in
ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art.
68, primo comma, della Costituzione, con riferimento ai comportamenti
per i quali il deputato Calderoli è chiamato a rispondere davanti al
Tribunale ricorrente dal dott. Tommaso Buonanno.
Il giudizio di responsabilità iniziato da quest'ultimo nei
confronti di Roberto Calderoli verte su dichiarazioni ritenute
diffamatorie rese dal deputato nei riguardi dell'attore, all'epoca
dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Bergamo e procuratore della Repubblica facente funzioni, che aveva
firmato una informazione di garanzia, ricevuta dal Calderoli l'8
novembre 1993, nella quale si ipotizzava il reato previsto dall'art.
278 cod. pen., per avere quest'ultimo, nel corso di un comizio,
qualificato il Presidente della Repubblica "sagrestano" e per avere
incitato i bergamaschi a fischiare lo stesso Presidente quando, dopo
qualche giorno, sarebbe giunto in visita a Bergamo.
In ordine ai fatti dai quali trae origine l'ipotesi di reato di
offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica, la
Camera, con altra delibera adottata nella stessa seduta del 31
gennaio 1996, ha dichiarato trattarsi di opinioni espresse dal
deputato nell'esercizio delle sue funzioni, ma tale dichiarazione di
irresponsabilità rimane estranea al presente conflitto, che concerne
unicamente il procedimento civile iniziato dal dott. Buonanno. Questi
citava in giudizio il deputato Calderoli per dichiarazioni rese in
una serie di interventi pubblici (una conferenza stampa, una serie di
trasmissioni televisive, un comizio), nel corso dei quali, come
espone il Tribunale ricorrente, il convenuto rivolgeva al dott.
Buonanno personalmente od estesa alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Bergamo, l'accusa di fare, anche per ragioni di
carriera, un uso strumentale e politico dell'azione penale,
"perdonando alcuni pubblici amministratori o potenti, in forza o in
ossequio ai rapporti di amicizia o sudditanza o peggio ... e
perseguendo invece ingiustamente gli esponenti politici appartenenti
alla Lega Lombarda". Il convenuto, si legge ancora nell'atto
introduttivo del presente giudizio, muoveva altresì all'attore
accuse di incapacità professionale, ignoranza e inefficienza.
Con ordinanza depositata il 16 maggio 1995, il Tribunale
dichiarava, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.-l. 13 marzo 1995,
n. 69, la manifesta infondatezza della questione relativa
all'applicabilità, eccepita dal convenuto, dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione, e disponeva la trasmissione alla Camera
dei deputati dell'ordinanza e degli atti di parte.
La delibera, adottata il 31 gennaio 1996, con la quale la Camera ha
approvato la proposta della Giunta e dichiarato l'insindacabilità
delle opinioni espresse dal deputato Calderoli, risulta motivata
attraverso il rinvio alle considerazioni svolte nella relazione della
Giunta dal relatore Giuseppe Scozzari. In tale relazione si osserva
che le affermazioni del deputato Calderoli traggono spunto dalla sua
posizione di parlamentare e di leader locale della Lega Nord,
ritenendosi evidente il collegamento tra gli apprezzamenti critici
rivolti tanto nei confronti del Presidente della Repubblica quanto
nei confronti della magistratura bergamasca e l'attività
parlamentare svolta dal deputato citato in giudizio, in quanto, tra
l'altro, " i temi trattati sono tipici e caratteristici del gruppo
parlamentare al quale il deputato appartiene".
2. - Richiamandosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale,
il Tribunale di Bergamo insiste nel ritenere insussistente il
collegamento delle opinioni espresse dal deputato con le funzioni
parlamentari. Anche alla luce di una interpretazione lata del
requisito del collegamento con le funzioni parlamentari, l'attività
politica e di partito svolta extra moenia, ad avviso del ricorrente,
"può dirsi riconducibile alle funzioni parlamentari immuni ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione solo allorché sussista
comunque una connessione con le funzioni tipiche e con l'espletamento
del mandato elettorale".
La valutazione della Giunta e dell'Assemblea appaiono al Tribunale
ricorrente arbitrariamente fondate sull'asserita connessione tra le
espressioni rivolte al Capo dello Stato - per le quali il deputato
Calderoli ricevette un'informazione di garanzia - ed i successivi
apprezzamenti diffamatori formulati nei confronti del dott. Buonanno,
dei quali comunque sfugge, ad avviso del Tribunale di Bergamo, il
diretto collegamento con l'attività svolta in sede parlamentare
dall'on. Calderoli e dal suo Gruppo.
Il Tribunale ricorrente osserva che "la sola attività parlamentare
pertinente ... è rappresentata dall'interrogazione presentata dallo
stesso on. Calderoli il 22 giugno 1994, dalla quale non può in alcun
modo farsi discendere il giudizio di insindacabilità delle opinioni
espresse dal convenuto ... in primo luogo, perché trattasi di
iniziativa assunta ben dopo i fatti di causa ... ed inoltre perché,
seppure interpellanze ed interrogazioni costituiscano atti tipici del
parlamentare insindacabili ex art. 68 della Costituzione, non
altrettanto può dirsi per l'attività extraparlamentare che non si
limiti alla diffusione del contenuto di esse".
Il Tribunale di Bergamo solleva il conflitto ritenendo che la
delibera adottata dalla Camera il 31 gennaio 1996 inibisca la
prosecuzione del giudizio di responsabilità, nonostante sia
intervenuta oltre il termine di novanta giorni introdotto dall'art.
3, comma 2, del d.-l. 14 gennaio 1994, n. 23, poi decaduto.
3. - Con l'ordinanza n. 442 del 1997, questa Corte ha dichiarato
l'ammissibilità del conflitto proposto dal Tribunale di Bergamo nei
confronti della Camera dei deputati.
4. - Si è costituita nel presente giudizio la Camera dei deputati,
per chiedere il rigetto del ricorso.
La difesa della Camera premette che alla notifica dell'informazione
di garanzia per il reato di vilipendio del Presidente della
Repubblica - subito divenuta di pubblico dominio - il deputato
Calderoli ha dovuto rispondere per tutelare la propria credibilità
di fronte agli elettori, compromessa da un'iniziativa giudiziaria
conseguente ad un'espressione critica nei confronti del Capo dello
Stato - "il sagrestano non ascolta la gente che vuole le elezioni" -
concernente "momenti essenziali del sistema rappresentativo, del
quale ogni rappresentante del popolo deve essere geloso custode".
Insistendo sulla stretta correlazione tra la vicenda che ha dato
occasione all'informazione di garanzia ed i comportamenti successivi,
per i quali il deputato è stato chiamato a rispondere dal dott.
Buonanno davanti al giudice civile, la difesa dell'organo resistente
qualifica le affermazioni in relazione alle quali il pubblico
ministero ha ipotizzato il reato di offesa all'onore o al prestigio
del Presidente della Repubblica "manifestazioni politiche
caratterizzate dall'ambiente in cui avvengono", ed esclude,
nonostante i "pur auspicabili affinamenti di forme sia organizzative
che espressive", qualsiasi intenzione offensiva nei riguardi del Capo
dello Stato.
Nell'atto di costituzione, la difesa della Camera dei deputati
richiama la giurisprudenza di questa Corte sulle limitate condizioni
di controllabilità della dichiarazione d'insindacabilità spettante
alla Camera di appartenenza del parlamentare a norma dell'art. 68
della Costituzione, per escludere che "possa parlarsi di manifesta
estraneità della condotta del parlamentare ai concetti di "opinioni"
e di "esercizio delle funzioni", quando nella specie l'on. Calderoli
si è doluto del mancato scioglimento delle Camere ... e nei
confronti del pubblico ministero ha censurato l'informazione di
garanzia che gli dava notizia di un procedimento ai sensi dell'art.
278 c.p. ... per le critiche rivolte in ordine alla mancata
convocazione dei comizi elettorali". La difesa della Camera ritiene
non estraneo al rapporto elettori-eletti e, quindi, al mandato
parlamentare, "l'uso di mezzi di comunicazione sociale per criticare
e svalutare il fatto che possa sminuire l'immagine del parlamentare:
ciò tanto più quando non sia seriamente contestabile la pertinenza
dell'argomento in discussione (nuove elezioni) alle materie oggetto e
causa del mandato parlamentare".
Nell'atto di costituzione si afferma altresì che le valutazioni
operate dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere e
dall'Assemblea per qualificare i comportamenti del deputato Calderoli
non sono affatto arbitrarie e sono perciò impeditive di ogni tipo di
azione giudiziaria. Su questo punto, si legge: "Non si vede che cosa
altro avrebbe potuto dire la Giunta una volta stabilita: a) la
concatenazione e, b) la localizzazione dei fatti, nonché, c) la
connessione di essi con la qualità del Calderoli di leader locale
della Lega Nord, infine, d) il collegamento tra gli apprezzamenti
critici ... verso il Presidente della Repubblica e la Magistratura
bergamasca e l'attività da lui svolta in sede parlamentare in
quanto, tra l'altro, e) i temi trattati sono tipici e caratteristici
del gruppo parlamentare al quale il deputato appartiene".
Riformulando principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale,
la difesa della Camera insiste nel ricordare che, a tutela del
principio di indipendenza ed autonomia del potere legislativo nei
confronti degli altri organi e poteri dello Stato, l'art. 68 della
Costituzione sacrifica il diritto alla tutela giurisdizionale del
cittadino che si ritenga offeso nell'onore o in altri beni della vita
da opinioni espresse da un senatore o deputato nell'esercizio delle
sue funzioni. La non interferenza dell'autorità giudiziaria -
aggiunge la difesa della Camera, richiamando la sentenza di questa
Corte n. 379 del 1996 - è finalizzata al soddisfacimento del bene
protetto dagli artt. 64, 72 e 68 della Costituzione: "la garanzia del
libero agire del Parlamento nell'ambito suo proprio e l'esclusiva
competenza di ciascuna Camera a prevedere ed attuare i rimedi contro
gli atti ed i comportamenti che incidono negativamente sulle funzioni
dei singoli parlamentari e che pregiudichino il corretto svolgimento
dei lavori".
5. - Fuori termine, ha depositato atto di intervento nel presente
giudizio il dott. Tommaso Buonanno.
6. - In prossimità dell'udienza, il Tribunale di Bergamo ha
depositato una memoria per contestare il duplice assunto dal quale
muove la Camera dei deputati, secondo la quale, da un lato, anche le
opinioni rese dal parlamentare extra moenia sono insindacabili ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, e, dall'altro,
le dichiarazioni critiche nei confronti del dott. Buonanno "sono
strettamente collegate con la vicenda delle frasi rivolte al
Presidente della Repubblica".
Premesso che la Corte è chiamata ad accertare se in occasione
della contestata dichiarazione d'insindacabilità "sia stato seguito
un procedimento corretto oppure se mancassero i presupposti di detta
dichiarazione ... o se tali presupposti siano stati arbitrariamente
valutati", il Tribunale di Bergamo, in punto di fatto, eccepisce
quanto segue.
La notificazione dell'informazione di garanzia "a piena garanzia
della riservatezza è stata eseguita a mezzo della polizia
giudiziaria, e l'onorevole Calderoli ha immediatamente convocato
presso una sala del Municipio la conferenza stampa nel corso della
quale ... ha tratto spunto e pretesto per aggredire verbalmente - ad
una settimana dalle elezioni amministrative - il dottor Buonanno e
l'ufficio giudiziario di appartenenza, e non certo per illustrare al
pubblico le buone ragioni della sua richiesta di scioglimento
anticipato delle Camere".
Il Tribunale aggiunge che il deputato Calderoli, "nelle più
diverse sedi eccettuate quelle parlamentari e ancora a distanza di un
anno dalla notificazione dell'informazione di garanzia", ha descritto
ad un vasto pubblico il dott. Buonanno "come un magistrato
professionalmente incapace, e che abusa del proprio ufficio
strumentalizzandolo a finalità politiche e di carriera", con
argomenti estranei al merito dell'informazione di garanzia e non
riconducibili al proposito di "fare chiarezza illustrando e
contrastando l'opera di chi incide sulla sua posizione e sulle sue
iniziative politiche".
Secondo il ricorrente, "quand'anche l'inesistente stretto
collegamento funzionale con la richiesta di scioglimento delle Camere
e di convocazione dei comizi elettorali fosse ravvisabile, le
dichiarazioni rese nell'una e nell'altra occasione dall'onorevole
Calderoli sono al più riconducibili all'attività politica
extraparlamentare del deputato". Il Tribunale invoca a questo
proposito l'orientamento della dottrina costituzionalistica e della
giurisprudenza ordinaria, secondo cui la prerogativa di cui si tratta
sarebbe posta ad esclusiva tutela della funzione, non della persona
del parlamentare, e richiama altresì la giurisprudenza di questa
Corte per ribadire che "sono coperti da immunità non tutti i
comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli strettamente
funzionali all'esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del
potere legislativo".
Il Tribunale di Bergamo conclude affermando che l'arbitraria
estensione delle prerogative previste dall'art. 68, primo comma,
della Costituzione a comportamenti non strettamente funzionali
all'esercizio delle attribuzioni parlamentari importa
l'ingiustificata menomazione della sfera delle attribuzioni
costituzionali dell'autorità giudiziaria e del diritto di ognuno a
far valere in giudizio la lesione del proprio diritto all'onore ed
alla reputazione, e ribadisce che nessun rapporto di stretta
funzionalità può ravvisarsi nell'attività che il parlamentare
svolga extra moenia come uomo di partito o come privato cittadino.
7. - In prossimità dell'udienza, anche la Camera dei deputati ha
depositato una memoria per sviluppare ulteriormente quanto già
dedotto con l'atto di costituzione, e per illustrare il contenuto
della richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di
Bergamo in data 26 febbraio 1996 ed il conforme provvedimento del
giudice per le indagini preliminari di Bergamo del 16 marzo 1996 -
entrambi allegati alla memoria - confermativi della deliberazione di
insindacabilità della Camera.
La difesa della Camera richiama la motivazione del decreto di
archiviazione - "il fatto è stato commesso dal parlamentare
nell'esercizio della sue funzioni" - e sottolinea che "la richiesta
di archiviazione riguarda sia l'accusa di vilipendio dell'ordine
giudiziario che l'offesa al Presidente della Repubblica", ciò che ad
avviso dell'organo resistente configura un "conflitto tra autorità
giudiziarie".
In aggiunta alle deduzioni già svolte in sede di costituzione nel
presente giudizio, la memoria della Camera riporta ampi passaggi
della recente sentenza di questa Corte n. 375 del 1997. Considerato in diritto
1. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se la Camera
dei deputati - deliberando, il 31 gennaio 1996, che i fatti per i
quali è in corso un procedimento civile davanti al Tribunale di
Bergamo nei confronti del deputato Roberto Calderoli riguardano
opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni,
ai sensi dell'art 68, primo comma, della Costituzione - abbia fatto
un uso non corretto del potere ad essa spettante di decidere in
ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art.
68, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo del necessario
collegamento delle opinioni espresse dal deputato con le funzioni
parlamentari e, conseguentemente, se debba essere annullata la
deliberazione di insindacabilità adottata il 31 gennaio 1996.
2. - Con la deliberazione adottata il 31 gennaio 1996 la Camera ha
approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere
e dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato
Calderoli. Nella relazione della Giunta si osserva che le
affermazioni del deputato Calderoli traggono spunto dalla sua
posizione di parlamentare e di leader locale della Lega Nord,
apparendo evidente alla Giunta "il collegamento tra gli apprezzamenti
critici rivolti tanto nei confronti del Presidente della Repubblica
quanto nei confronti della magistratura bergamasca e l'attività
parlamentare svolta dal deputato convenuto in giudizio, in quanto,
tra l'altro, i temi trattati sono tipici e caratteristici del gruppo
parlamentare al quale il deputato appartiene".
3. - Ancora preliminarmente, va poi dichiarato inammissibile l'atto
di intervento nel presente giudizio del dottor Buonanno. A
prescindere da ogni considerazione sulla sua legittimazione a esser
parte del presente giudizio, il suo atto di intervento è comunque
tardivo.
4. - Occorre, innanzitutto, confermare l'ammissibilità del
conflitto di attribuzione in questione, che questa Corte ha già
dichiarato, in linea di prima e sommaria delibazione, con l'ordinanza
n. 442 del 1997.
Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale di Bergamo è legittimato
a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'ambito
delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate per definire il
giudizio di responsabilità promosso nei confronti del deputato
Calderoli, in accordo con il principio ripetutamente affermato da
questa Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo
le loro funzioni in posizione di piena indipendenza,
costituzionalmente garantita, sono legittimati - attivamente e
passivamente - ad essere parte nei conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato (v. ordinanze nn. 254 e 177 del 1998, nn. 325,
251, 132 del 1997, nn. 339, 269, 6 del 1996, n. 68 del 1993; sentenze
nn. 375 e 265 del 1997, n. 379 del 1996, n. 231 del 1975).
Sotto il medesimo profilo, anche la legittimazione a resistere nel
presente conflitto deve essere riconosciuta alla Camera dei deputati,
in quanto organo competente, al pari del Senato della Repubblica, a
dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta, in
ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione (v. ordinanze nn. 254, 177 e 37 del 1998, 325 e 251 del
1997, n. 339 del 1996; sentenze nn. 375 e 265 del 1997, n. 129 del
1996, n. 443 del 1993, n. 1150 del 1988).
Anche sotto il profilo oggettivo il conflitto è ammissibile, il
Tribunale di Bergamo lamentando la menomazione della propria sfera di
attribuzioni, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un
esercizio ritenuto illegittimo, per erronea valutazione dei
presupposti, del potere, spettante alla Camera di appartenenza del
parlamentare, di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni di
quest'ultimo, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione
(v. ordinanze n. 254 del 1998, nn. 469, 325, 251 e 132 del 1997, n.
339 del 1996, n. 68 del 1993; sentenze nn. 1150 del 1988, n. 443 del
1993, n. 129 del 1996; nn. 375 e 265 del 1997).
5. - Nel merito, il ricorso è fondato.
5.1. - Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte,
il giudice costituzionale, che non è chiamato a riesaminare nel
merito la valutazione compiuta dalla Camera, deve verificare se vi
sia stato un corretto esercizio del potere, riservato alla Camera di
appartenenza, di dichiarare l'insindacabilità del comportamento
contestato al membro del Parlamento, anche sotto il profilo della
sussistenza e della non arbitraria valutazione dei presupposti ai
quali il primo comma dell'art. 68 condiziona l'operare della
prerogativa di irresponsabilità. Sotto questo profilo, il giudice
del conflitto deve accertare se l'esercizio di tale potere abbia
determinato la lamentata illegittima interferenza nelle attribuzioni
dell'autorità giudiziaria (v. le sentenze nn. 375, e 265 del 1997,
n. 129 del 1996, n. 1150 del 1988).
Nell'ambito del sindacato sul corretto esercizio, da parte delle
Camere, del potere loro spettante di qualificare i comportamenti dei
parlamentari alla stregua dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, costituisce premessa ormai costante il principio,
concernente i presupposti di applicabilità della prerogativa di
insindacabilità, per cui quest'ultima non si estende a tutti i
comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli
funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere
legislativo (v. spec. le sentenze nn. 375 del 1997 e 379 del 1996).
Questa Corte ha recentemente avuto occasione di precisare che
proprio il nesso funzionale costituisce il discrimine fra
quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche - che ricorrono
così di frequente nell'attività politica di deputati e senatori - e
le opinioni che godono della particolare garanzia prevista dall'art.
68, primo comma, della Costituzione (sentenza n. 375 del 1997).
Nella vicenda che ha originato il presente conflitto non è dato
ravvisare - alla luce degli elementi desumibili dalla delibera di
insindacabilità e dalla relazione della Giunta in essa richiamata,
nonché dalle deduzioni svolte dalla difesa della Camera - un
collegamento tra le espressioni contestate come diffamatorie al
deputato e la sua attività parlamentare. Nei comportamenti
sottoposti alla cognizione del Tribunale di Bergamo, in altri
termini, non è possibile rintracciare una connessione con atti
tipici della funzione, né risulta possibile individuare un intento
divulgativo di una scelta o di un'attività politico-parlamentare.
In particolare, dalla relazione della Giunta non emerge alcuna
indicazione idonea ad evidenziare il necessario collegamento con le
funzioni, richiesto dall'art. 68 della Costituzione, ma in essa si
legge semplicemente che "tutte le affermazioni rese dal deputato
Calderoli traggono spunto dalla sua posizione di deputato e di leader
locale della Lega Nord".
Né alcun elemento chiarificatore può trarsi dal seguito della -
per altro molto sintetica - relazione della Giunta per le
autorizzazioni a procedere dove si legge che "è apparso evidente
alla Giunta il collegamento tra gli apprezzamenti critici ...
rivolti, tanto nei confronti del Presidente della Repubblica quanto
nei confronti della magistratura bergamasca, e l'attività ... svolta
nella sede parlamentare, in quanto, tra l'altro, i temi trattati sono
tipici e caratteristici del gruppo parlamentare al quale il deputato
appartiene".
Dalla asserita omogeneità tematica di tali apprezzamenti
all'attività politica del gruppo parlamentare di appartenenza non si
vede come si possano, mancando l'indicazione di qualsiasi elemento di
fatto, derivare elementi idonei a dimostrare la connessione
funzionale richiesta come condizione di applicabilità dell'art. 68,
primo comma, della Costituzione.
Quanto poi al collegamento dei comportamenti portati alla
cognizione del giudice civile con l' "attività parlamentare"
richiamata nella relazione della Giunta, è da rilevare che nella
stessa si rinviene una pura affermazione apodittica, non suffragata
da alcun puntuale riferimento.
5.2. - Sotto questo profilo non può rilevare una interrogazione
presentata dal deputato Calderoli nel giugno 1994, in epoca
successiva, quindi, al ricevimento dell'avviso di garanzia
all'origine delle dichiarazioni diffamatorie contestate al deputato.
Come attività libera nel fine e di natura generale, ha di recente
precisato questa Corte, la funzione parlamentare non si risolve solo
negli atti tipici, ricomprendendo anche quanto di essi sia
presupposto o conseguenza. Nondimeno, non si può ricondurvi l'intera
attività politica svolta dal deputato o dal senatore: tale
interpretazione finirebbe per vanificare il nesso funzionale posto
dall'art. 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare
la prerogativa in un privilegio personale (sentenza n. 375 del 1997).
Un collegamento funzionale non può ravvisarsi tra le ripetute
allusioni, pronunciate in occasione di comizi, conferenze stampa e
trasmissioni televisive, a scorrettezze od illeciti asseritamente
compiuti da magistrati, ed una interrogazione successivamente rivolta
al Ministro di grazia e giustizia per chiedere al medesimo se intenda
promuovere attività ispettive volte ad accertare l'effettivo
compimento delle scorrettezze e degli illeciti stessi.
Con indebita inversione, si pretende in tal modo di attrarre
nell'area dell'insindacabilità la divulgazione di gravi addebiti
nelle più diverse occasioni pubbliche, ma non nella sede
parlamentare.
Diversamente opinando, qualsiasi affermazione, anche ritenuta
gravemente diffamatoria e - ciò che conta - estranea alla funzione
od all'attività parlamentare, potrebbe diventare insindacabile a
seguito della semplice presentazione in data successiva al fatto di
un'interrogazione ad hoc.
5.3. - Parimenti inidonea ad asseverare il nesso funzionale che
condiziona l'operatività della prerogativa dell'irresponsabilità
per le opinioni espresse dai membri del Parlamento è l'affermazione
- anch'essa contenuta nella relazione della Giunta e non sorretta da
alcuna argomentazione - secondo la quale appare "del tutto evidente"
come la polemica nei confronti del procuratore della Repubblica di
Bergamo "risulti strettamente collegata con la vicenda delle frasi
rivolte al Presidente della Repubblica".
6. - La palese mancanza di un nesso funzionale intercorrente tra i
comportamenti per i quali il deputato Calderoli è chiamato a
rispondere davanti al Tribunale di Bergamo e l'esercizio - anteriore
o successivo a tali comportamenti - della funzione parlamentare,
rende dunque la deliberazione di insindacabilità adottata dalla
Camera dei deputati il 31 gennaio 1996, nella parte in cui si
riferisce al procedimento civile pendente davanti al Tribunale
ricorrente, lesiva delle attribuzioni di quest'ultimo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare
l'insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Roberto Calderoli,
secondo quanto deliberato dalla stessa Camera dei deputati il 31
gennaio 1996, in relazione ai fatti per i quali è stato promosso
contro il suddetto un procedimento civile davanti al Tribunale di
Bergamo, e conseguentemente annulla la deliberazione adottata dalla
Camera dei deputati il 31 gennaio 1996, nella parte in cui si
riferisce al medesimo procedimento civile.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1998:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte