Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater comma

2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della liberta), promosso, nell'ambito di un procedimento di

sorveglianza, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza

del 2 ottobre 2001, iscritta al n. 972 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie

speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di costituzione della parte privata nel procedimento

a quo;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Annamaria Alborghetti per la parte privata.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo

comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 58-quater comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354

(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure

privative e limitative della liberta), "nella parte in cui estende il

divieto di concessione dei benefici penitenziari a tutti i condannati

nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura

alternativa, anziché limitare tale divieto ai soli condannati per

uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-bis della stessa

legge";

che il giudice a quo premette di essere investito del reclamo

avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza con il quale

era stata dichiarata inammissibile l'istanza di un condannato volta

alla concessione di un permesso premio ex art. 30-ter

dell'ordinamento penitenziario, preclusa dai commi 2 e 3

dell'art. 58-quater in quanto non erano ancora trascorsi tre anni

dalla revoca della semilibertà disposta nei confronti

dell'interessato;

che il rimettente ritiene che il divieto di concessione del

lavoro all'esterno, dei permessi premio, dell'affidamento in prova al

servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47 dell'ordinamento

penitenziario, della detenzione domiciliare e della semilibertà -

stabilito dal comma 1 dell'art. 58-quater nei confronti dei

condannati per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-bis

del medesimo ordinamento che hanno posto in essere una condotta

punibile a norma dell'art. 385 del codice penale - operi, ove sia

stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi degli

artt. 47, comma 11, 47-ter comma 6, o 51, primo comma,

dell'ordinamento penitenziario, nei confronti dei condannati per

qualsiasi delitto;

che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo precisa che,

"ove la norma censurata non fosse riferibile anche ai condannati per

delitti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 4-bis"

l'istanza volta alla concessione del permesso premio sarebbe

ammissibile, salvo la valutazione nel merito della stessa;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente

espone le ragioni per le quali ritiene che la norma censurata non

possa essere riferita ai soli condannati per i delitti di cui al

comma 1 dell'art. 4-bis rilevando che l'interpretazione a cui

aderisce è largamente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità

e di merito;

che, esclusa la possibilità di poter pervenire ad una

interpretazione adeguatrice tale da superare i dubbi di legittimità

costituzionale, ad avviso del rimettente la disciplina censurata si

porrebbe in contrasto: con l'art. 3 Cost., in quanto, operando il

divieto contenuto nel comma 2 dell'art. 58-quater nei confronti della

generalità dei condannati "indipendentemente dal reato in

esecuzione" per il solo fatto che sia stata disposta la revoca dei

benefici dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e

della semilibertà, verrebbero assimilate situazioni eterogenee, in

violazione del principio secondo cui a fronte di casi che esprimono

diverse esigenze il legislatore non può dettare una disciplina

uniforme, tanto più quando si incide "su valori costituzionali, come

la libertà personale e la funzione rieducativa della pena" con

l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto il

divieto di concessione dei benefici stabilito nell'art. 58-quater

comma 2, contraddice irragionevolmente il sistema di divieti basato

sulla tipizzazione per titoli di reato che ispira tutte le altre

ipotesi disciplinate dall'art. 58-quater pregiudicando la finalità

rieducativa della pena in tutti i casi in cui, per la lieve entità

del fatto sanzionato, non sussistono esigenze di prevenzione generale

e di tutela della sicurezza collettiva, con l'art. 27, terzo comma,

Cost., in quanto la "assoluta rigidità" della disciplina censurata,

che impone al magistrato di sorveglianza, senza consentirgli alcuna

valutazione, di dichiarare inammissibile l'istanza qualora accerti

che nel triennio precedente è stata revocata una misura alternativa,

indipendentemente dalla condotta che è alla base del provvedimento,

preclude l'accesso anche a misure diverse da quella per la quale è

stata disposta la revoca, e si traduce per i condannati a pene

detentive brevi nella impossibilità di fruire nuovamente dei

benefici;

che ad avviso del rimettente il divieto dovrebbe operare solo

nei confronti dei condannati per i delitti di cui al comma 1

dell'art. 4-bis per i quali "il meccanismo dell'art. 58-quater comma

2, non potrebbe dirsi incostituzionale, perché esso si innesta su

una valutazione compiuta direttamente dal legislatore con riguardo ad

una tipologia determinata di reati precisamente individuati,

valutazione che la stessa Corte costituzionale non ha mai ritenuto

illegittima";

che nel giudizio si è costituita la parte privata nel

procedimento a quo, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria

Alborghetti, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata, o,

in alternativa, un rigetto interpretativo;

che la parte privata, sviluppando le censure prospettate dal

rimettente, rileva in particolare, con riferimento all'art. 3 Cost.,

che la norma censurata parifica, quanto a presupposti e durata, il

divieto di concessione dei benefici rispetto a categorie di

condannati del tutto eterogenee, irragionevolmente derogando, proprio

a sfavore di soggetti condannati per reati espressivi di minore

disvalore sociale, alla logica del "doppio binario", che è invece

alla base della scelta legislativa di prevedere un regime

differenziato di esecuzione della pena nei onfronti di condannati per

i delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-bis;

che, con riferimento all'art. 27 Cost., la parte privata,

richiamandosi a numerose decisioni della Corte costituzionale, rileva

che il divieto sancito nel comma 2 dell'art. 58-quater si traduce in

una "presunzione assoluta triennale di non rieducabilità" in

contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena;

che, infine, quanto al presupposto interpretativo da cui

muove il rimettente circa l'applicabilità della norma censurata alla

generalità dei condannati, la parte privata - premesso che non si è

formato un diritto vivente nel senso indicato dal giudice a quo -

rileva, sulla base di argomentazioni di carattere letterale e

sistematico e dell'iter parlamentare relativo all'art. 58-quater come

non sia preclusa una interpretazione adeguatrice conforme a

Costituzione;

che nella pubblica udienza il difensore della parte privata

ha insistito per l'accoglimento della questione, precisando che per

rendere conforme a Costituzione la disciplina censurata sarebbe

sufficiente attribuire al magistrato di sorveglianza il potere di

operare una valutazione in concreto, eliminando l'automatismo del

divieto di concessione delle misure alternative in ogni caso di

revoca di precedente misura.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 58-quater comma 2, della legge 26 luglio

1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione

delle misure privative e limitative della liberta), nella parte in

cui prevede che il divieto di concessione dei benefici penitenziari

di cui al comma 1 si applica a tutti i condannati nei cui confronti

sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi degli

artt. 47, comma 11, 47-ter comma 6, o 51, primo comma,

dell'ordinamento penitenziario, anziché ai soli condannati per uno

dei delitti indicati dall'art. 4-bis comma 1, del medesimo

ordinamento;

che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con gli

artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, in

quanto il divieto triennale di concessione dei benefici penitenziari

previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 58-quater si applica ai condannati

per qualsiasi reato, in contrasto con la logica che sorregge il

sistema delle altre ipotesi di divieto di concessione delle misure

previste dalla norma in esame, basata sulla individuazione, quale

presupposto della disciplina impeditiva, di determinate categorie di

reati di particolare gravità, ed opera in via assoluta ed

automatica, a prescindere dalla condotta che ha determinato la revoca

della misura alternativa e dal beneficio penitenziario

successivamente richiesto;

che il rimettente chiede a questa Corte una pronuncia che,

alla stregua di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 58-quater

circoscriva la sfera di applicazione del divieto stabilito nel comma

2 ai condannati per i reati previsti dall'art. 4-bis comma 1,

dell'ordinamento penitenziario, in quanto solo nei confronti di tali

soggetti il divieto troverebbe ragione nella scelta, già operata in

via generale dal legislatore, di prevedere una disciplina

differenziata di concessione e revoca dei benefici in relazione a

determinate categorie di reati;

che, nei termini in cui è posta, la questione, volta ad

ottenere una radicale trasformazione della disciplina censurata, è

manifestamente infondata;

che diversi sono infatti i presupposti cui è collegato nel

comma 1 e nel comma 2 dell'art. 58-quater il divieto di concessione

del lavoro all'esterno, dei permessi premio, dell'affidamento in

prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della

semilibertà, in quanto nel comma 1 il divieto consegue ad una

condotta punibile a titolo di evasione, mentre nel comma 2 la

preclusione trova la sua causa nella revoca di precedenti benefici

disposta a seguito dell'accertamento di un comportamento ritenuto

incompatibile con la prosecuzione della misura a norma degli

artt. 47, comma 11, 47-ter comma 6, e 51, primo comma,

dell'ordinamento penitenziario;

che, come emerge anche dalle disposizioni di cui ai

successivi commi dell'art. 58-quater il legislatore ha operato scelte

articolate e differenziate nel definire la natura e la durata delle

varie ipotesi di preclusione e nel modularle in relazione a

determinate categorie di reati - anche all'interno di quelli

contemplati nel comma 1 dell'art. 4-bis - e alla tipologia dei

benefici;

che una meccanica trasposizione nel comma 2

dell'art. 58-quater della categoria dei delitti indicati nel comma 1

si risolverebbe pertanto in un intervento della Corte del tutto

arbitrario all'interno di una disciplina complessiva che si propone

di contemperare le peculiari esigenze che sottostanno alla

concessione, ai divieti di concessione e alla revoca delle misure

alternative alla detenzione e degli altri istituti contemplati nel

medesimo articolo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 58-quater comma 2, della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte