Ordinanza n. 289/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/2002 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater comma
2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta), promosso, nell'ambito di un procedimento di
sorveglianza, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza
del 2 ottobre 2001, iscritta al n. 972 del registro ordinanze 2001 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1ª serie
speciale, dell'anno 2002.
Visto l'atto di costituzione della parte privata nel procedimento
a quo;
Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Udito l'avvocato Annamaria Alborghetti per la parte privata.
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 58-quater comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta), "nella parte in cui estende il
divieto di concessione dei benefici penitenziari a tutti i condannati
nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura
alternativa, anziché limitare tale divieto ai soli condannati per
uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-bis della stessa
legge";
che il giudice a quo premette di essere investito del reclamo
avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza con il quale
era stata dichiarata inammissibile l'istanza di un condannato volta
alla concessione di un permesso premio ex art. 30-ter
dell'ordinamento penitenziario, preclusa dai commi 2 e 3
dell'art. 58-quater in quanto non erano ancora trascorsi tre anni
dalla revoca della semilibertà disposta nei confronti
dell'interessato;
che il rimettente ritiene che il divieto di concessione del
lavoro all'esterno, dei permessi premio, dell'affidamento in prova al
servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47 dell'ordinamento
penitenziario, della detenzione domiciliare e della semilibertà -
stabilito dal comma 1 dell'art. 58-quater nei confronti dei
condannati per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-bis
del medesimo ordinamento che hanno posto in essere una condotta
punibile a norma dell'art. 385 del codice penale - operi, ove sia
stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi degli
artt. 47, comma 11, 47-ter comma 6, o 51, primo comma,
dell'ordinamento penitenziario, nei confronti dei condannati per
qualsiasi delitto;
che, quanto alla rilevanza, il giudice a quo precisa che,
"ove la norma censurata non fosse riferibile anche ai condannati per
delitti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 4-bis"
l'istanza volta alla concessione del permesso premio sarebbe
ammissibile, salvo la valutazione nel merito della stessa;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente
espone le ragioni per le quali ritiene che la norma censurata non
possa essere riferita ai soli condannati per i delitti di cui al
comma 1 dell'art. 4-bis rilevando che l'interpretazione a cui
aderisce è largamente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità
e di merito;
che, esclusa la possibilità di poter pervenire ad una
interpretazione adeguatrice tale da superare i dubbi di legittimità
costituzionale, ad avviso del rimettente la disciplina censurata si
porrebbe in contrasto: con l'art. 3 Cost., in quanto, operando il
divieto contenuto nel comma 2 dell'art. 58-quater nei confronti della
generalità dei condannati "indipendentemente dal reato in
esecuzione" per il solo fatto che sia stata disposta la revoca dei
benefici dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e
della semilibertà, verrebbero assimilate situazioni eterogenee, in
violazione del principio secondo cui a fronte di casi che esprimono
diverse esigenze il legislatore non può dettare una disciplina
uniforme, tanto più quando si incide "su valori costituzionali, come
la libertà personale e la funzione rieducativa della pena" con
l'art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto il
divieto di concessione dei benefici stabilito nell'art. 58-quater
comma 2, contraddice irragionevolmente il sistema di divieti basato
sulla tipizzazione per titoli di reato che ispira tutte le altre
ipotesi disciplinate dall'art. 58-quater pregiudicando la finalità
rieducativa della pena in tutti i casi in cui, per la lieve entità
del fatto sanzionato, non sussistono esigenze di prevenzione generale
e di tutela della sicurezza collettiva, con l'art. 27, terzo comma,
Cost., in quanto la "assoluta rigidità" della disciplina censurata,
che impone al magistrato di sorveglianza, senza consentirgli alcuna
valutazione, di dichiarare inammissibile l'istanza qualora accerti
che nel triennio precedente è stata revocata una misura alternativa,
indipendentemente dalla condotta che è alla base del provvedimento,
preclude l'accesso anche a misure diverse da quella per la quale è
stata disposta la revoca, e si traduce per i condannati a pene
detentive brevi nella impossibilità di fruire nuovamente dei
benefici;
che ad avviso del rimettente il divieto dovrebbe operare solo
nei confronti dei condannati per i delitti di cui al comma 1
dell'art. 4-bis per i quali "il meccanismo dell'art. 58-quater comma
2, non potrebbe dirsi incostituzionale, perché esso si innesta su
una valutazione compiuta direttamente dal legislatore con riguardo ad
una tipologia determinata di reati precisamente individuati,
valutazione che la stessa Corte costituzionale non ha mai ritenuto
illegittima";
che nel giudizio si è costituita la parte privata nel
procedimento a quo, rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria
Alborghetti, chiedendo l'accoglimento della questione sollevata, o,
in alternativa, un rigetto interpretativo;
che la parte privata, sviluppando le censure prospettate dal
rimettente, rileva in particolare, con riferimento all'art. 3 Cost.,
che la norma censurata parifica, quanto a presupposti e durata, il
divieto di concessione dei benefici rispetto a categorie di
condannati del tutto eterogenee, irragionevolmente derogando, proprio
a sfavore di soggetti condannati per reati espressivi di minore
disvalore sociale, alla logica del "doppio binario", che è invece
alla base della scelta legislativa di prevedere un regime
differenziato di esecuzione della pena nei onfronti di condannati per
i delitti previsti nel comma 1 dell'art. 4-bis;
che, con riferimento all'art. 27 Cost., la parte privata,
richiamandosi a numerose decisioni della Corte costituzionale, rileva
che il divieto sancito nel comma 2 dell'art. 58-quater si traduce in
una "presunzione assoluta triennale di non rieducabilità" in
contrasto con il principio della finalità rieducativa della pena;
che, infine, quanto al presupposto interpretativo da cui
muove il rimettente circa l'applicabilità della norma censurata alla
generalità dei condannati, la parte privata - premesso che non si è
formato un diritto vivente nel senso indicato dal giudice a quo -
rileva, sulla base di argomentazioni di carattere letterale e
sistematico e dell'iter parlamentare relativo all'art. 58-quater come
non sia preclusa una interpretazione adeguatrice conforme a
Costituzione;
che nella pubblica udienza il difensore della parte privata
ha insistito per l'accoglimento della questione, precisando che per
rendere conforme a Costituzione la disciplina censurata sarebbe
sufficiente attribuire al magistrato di sorveglianza il potere di
operare una valutazione in concreto, eliminando l'automatismo del
divieto di concessione delle misure alternative in ogni caso di
revoca di precedente misura.
Considerato che il rimettente dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 58-quater comma 2, della legge 26 luglio
1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta), nella parte in
cui prevede che il divieto di concessione dei benefici penitenziari
di cui al comma 1 si applica a tutti i condannati nei cui confronti
sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi degli
artt. 47, comma 11, 47-ter comma 6, o 51, primo comma,
dell'ordinamento penitenziario, anziché ai soli condannati per uno
dei delitti indicati dall'art. 4-bis comma 1, del medesimo
ordinamento;
che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con gli
artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, in
quanto il divieto triennale di concessione dei benefici penitenziari
previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 58-quater si applica ai condannati
per qualsiasi reato, in contrasto con la logica che sorregge il
sistema delle altre ipotesi di divieto di concessione delle misure
previste dalla norma in esame, basata sulla individuazione, quale
presupposto della disciplina impeditiva, di determinate categorie di
reati di particolare gravità, ed opera in via assoluta ed
automatica, a prescindere dalla condotta che ha determinato la revoca
della misura alternativa e dal beneficio penitenziario
successivamente richiesto;
che il rimettente chiede a questa Corte una pronuncia che,
alla stregua di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 58-quater
circoscriva la sfera di applicazione del divieto stabilito nel comma
2 ai condannati per i reati previsti dall'art. 4-bis comma 1,
dell'ordinamento penitenziario, in quanto solo nei confronti di tali
soggetti il divieto troverebbe ragione nella scelta, già operata in
via generale dal legislatore, di prevedere una disciplina
differenziata di concessione e revoca dei benefici in relazione a
determinate categorie di reati;
che, nei termini in cui è posta, la questione, volta ad
ottenere una radicale trasformazione della disciplina censurata, è
manifestamente infondata;
che diversi sono infatti i presupposti cui è collegato nel
comma 1 e nel comma 2 dell'art. 58-quater il divieto di concessione
del lavoro all'esterno, dei permessi premio, dell'affidamento in
prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della
semilibertà, in quanto nel comma 1 il divieto consegue ad una
condotta punibile a titolo di evasione, mentre nel comma 2 la
preclusione trova la sua causa nella revoca di precedenti benefici
disposta a seguito dell'accertamento di un comportamento ritenuto
incompatibile con la prosecuzione della misura a norma degli
artt. 47, comma 11, 47-ter comma 6, e 51, primo comma,
dell'ordinamento penitenziario;
che, come emerge anche dalle disposizioni di cui ai
successivi commi dell'art. 58-quater il legislatore ha operato scelte
articolate e differenziate nel definire la natura e la durata delle
varie ipotesi di preclusione e nel modularle in relazione a
determinate categorie di reati - anche all'interno di quelli
contemplati nel comma 1 dell'art. 4-bis - e alla tipologia dei
benefici;
che una meccanica trasposizione nel comma 2
dell'art. 58-quater della categoria dei delitti indicati nel comma 1
si risolverebbe pertanto in un intervento della Corte del tutto
arbitrario all'interno di una disciplina complessiva che si propone
di contemperare le peculiari esigenze che sottostanno alla
concessione, ai divieti di concessione e alla revoca delle misure
alternative alla detenzione e degli altri istituti contemplati nel
medesimo articolo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58-quater comma 2, della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Venezia,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte