Sentenza n. 29/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1958 · relatore Ernesto Battaglini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 167/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, promosso con ordinanza
26 aprile 1957 del Giudice istruttore del tribunale militare
territoriale di Cagliari, emessa nel procedimento penale a carico di
Bianco Maselli Giovanni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 161 del 28 giugno 1957 ed iscritta al n. 59 del Registro
ordinanze 1957.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1958 la relazione del
Giudice Ernesto Battaglini;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Attilio Inglese.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Presso il tribunale militare territoriale di Cagliari si procedeva
a istruzione sommaria del procedimento penale contro Bianco Maselli
Giovanni di Francesco, aviere di governo presso la Scuola volo
dell'aeroporto di Elmas, imputato del delitto preveduto dal l'art. 236
Cod. pen. mil. di pace per avere, il 30 novembre 1955, riscosso presso
l'ufficio postale dell'aeroporto un vaglia di L. 5.000, destinato
all'aviere Bianco Antonio addetto allo stesso aeroporto, e del quale
era entrato in possesso per errore altrui, appropriandosi indebitamente
della somma.
Durante la istruzione il Procuratore militare, ritenendo necessario
procedere a perizia grafica per accertare la provenienza della firma di
quietanza del vaglia del cui importo veniva addebitata all'imputato la
appropriazione, rimetteva gli atti al Giudice istruttore dello stesso
tribunale per l'espletamento della perizia e per la prosecuzione della
istruzione con rito formale.
Il Giudice istruttore militare, eseguita la perizia (che concludeva
per la provenienza della firma di quietanza dall'imputato) rimetteva
gli atti al Procuratore militare. Questi, premesso che dovevasi
procedere anche per il reato di falsità in atti (artt. 485 e 491 Cod.
pen. comune) e che per connessione (art. 8 legge 23 marzo 1956, n.
167), la competenza spettava alla autorità giudiziaria ordinaria per
tutti e due i reati da contestare, chiedeva che gli atti venissero
rimessi al Procuratore della Repubblica di Cagliari.
Il Giudice istruttore militare, in dissenso da tale richiesta,
ritenendo che la disposizione di legge in base alla quale era stata dal
Pubblico Ministero affermata la competenza del giudice ordinario a
conoscere per connessione dei due reati ascritti all'imputato (art. 8
legge 23 marzo 1956, n. 167), fosse affetta da illegittimità
costituzionale, in data 26 aprile 1957 ordinava la sospensione del
procedimento e rimetteva gli atti a questa Corte per la risoluzione
della questione.
In tale ordinanza si sosteneva il contrasto tra il ricordato art. 8
della legge 23 marzo 1956, n. 167, e l'art. 103, ultimo comma, della
Costituzione, poiché questo conferisce ai tribunali militari, in tempo
di pace, una competenza esclusiva quando si tratti di reati militari
commessi da appartenenti alle forze armate, per cui non potrebbe
aversi, in caso di connessione, una competenza attrattiva della
autorità giudiziaria ordinaria.
Nella ordinanza veniva anche, incidentalmente, invocata, a sostegno
dell'assunto principale, la violazione degli artt. 25 e 138 della
Costituzione.
L'ordinanza veniva notificata in data 6 maggio 1957 all'imputato e,
in data 16 maggio 1957, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
venivano inoltre fatte le prescritte comunicazioni in data 26 aprile
1957 al Presidente del Senato e a quello della Camera dei Deputati.
A cura della Presidenza di questa Corte veniva disposta la
pubblicazione dell'ordinanza del Giudice istruttore militare di
Cagliari nella Gazzetta Ufficiale.
Interveniva in giudizio, con atto del 5 giugno 1957, il solo
Presidente del Consiglio dei Ministri assistito dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale chiedeva che venisse dichiarata
infondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale.
Per la discussione veniva fissata la udienza del 12 marzo 1958,
nella quale l'Avvocatura generale dello Stato insisteva nelle suddette
conclusioni. Considerato in diritto :
La questione denunciata nella ordinanza di rinvio e concernente la
illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 23 marzo 1956,
n. 167, con riferimento all'art. 103, ultimo comma, della Costituzione,
si palesa destituita di fondamento.
Infatti non può desumersi dall'ultimo comma dell'art. 103 della
Costituzione l'esistenza, anche per il tempo di pace, di una competenza
dei tribunali militari assolutamente e in ogni caso inderogabile, in
confronto della competenza attribuita al giudice ordinario. Basta
riflettere che, nell'usare l'avverbio "soltanto", la Costituzione ha
chiaramente espresso la volontà che la giurisdizione militare in tempo
di pace sia circoscritta nei limiti soggettivi e oggettivi a tal fine
precisati (qualità di appartenente alle forze armate dei soggetti,
carattere obbiettivamente militare dei reati) e che i limiti stessi,
determinati dal concorso di entrambi i requisiti, non siano per nessuna
ragione oltrepassati nei confronti della giurisdizione ordinaria, la
quale perciò è da considerare, per il tempo di pace, come la
giurisdizione normale e prevalente, fuori di quei limiti, nelle ipotesi
di connessione.
A questa conclusione si perviene anche tenendo presente lo
svolgimento dei lavori preparatori del testo costituzionale e i
dibattiti che ebbero luogo dinanzi alla Assemblea costituente,
tendenti, in un primo momento, a sopprimere ogni competenza del giudice
militare in tempo di pace, e rivolti poi a fissare a questa limiti
invalicabili in confronto della competenza del giudice ordinario.
Il valore e il significato delle norme della Costituzione venivano
perciò a risultare in netta antitesi con l'orientamento a cui erano
ispirate le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della
Carta costituzionale in materia di connessione, in quanto, sia nel Cod.
pen. mil. di pace (art. 264), sia nel Cod. proc. pen. comune (art. 49,
ultimo comma), si sancivano, anche per il tempo di pace, la prevalenza
e la preminenza della competenza del giudice militare nei confronti di
quello ordinario.
Per eliminare questa stridente contraddizione si provvide a
disciplinare per il tempo di pace, con l'art. 8 della legge del 1956,
la competenza per connessione tra i reati riservati alla giurisdizione
militare e quelli spettanti alla cognizione del giudice ordinario,
riconoscendo la preminenza di quest'ultimo.
Pertanto l'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, anziché
porsi, come si assume nell'ordinanza del Giudice istruttore militare di
Cagliari, in contrasto con le disposizioni costituzionali, non fa che
uniformarsi alla volontà chiaramente espressa dal testo
costituzionale.
Del tutto irrilevante è, d'altra parte, il riferimento che, sia
pure incidentalmente, viene fatto nella ordinanza all'art. 25 della
Costituzione, poiché la locuzione "giudice naturale" è dallo stesso
art. 25 definita come corrispondente a quella di "giudice precostituito
per legge", il quale è, come fu osservato nei lavori preparatori della
Costituzione, il giudice istituito in base a criteri generali fissati
in anticipo e non in vista di determinate controversie, e vale quindi
sia per il giudice militare sia per il giudice ordinario competente per
connessione.
Destituito di ogni fondamento è, infine, il richiamo che, pure
incidentalmente, viene fatto nella ordinanza all'art. 138 della
Costituzione, poiché la legge impugnata non può in alcun modo
considerarsi come legge che valga a modificare una disposizione della
Costituzione, mentre essa ebbe il chiaro ed esclusivo scopo di
conformare al testo costituzionale le disposizioni anteriori che se ne
discostavano.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta dal Giudice istruttore
del tribunale militare territoriale di Cagliari con ordinanza 26 aprile
1957, relativa alla legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167, in riferimento all'art.
103, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte