Sentenza n. 29/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1961 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 134/1946
citata
- art. 25legge 134/1946
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
secondo, del D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134, promosso con ordinanza
emessa il 17 giugno 1959 dalla Corte di appello di Firenze nel
procedimento civile vertente tra Sestini Amerigo, Dumini Amerigo e
Dumini Flora, quali eredi di Jessie Wilson, Dumini Amerigo, in proprio,
e l'Amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n. 36 del
Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 100 del 23 aprile 1960.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 15 marzo 1961 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
uditi l'avv. Lelio Lucherini, per Sestini Amerigo, gli avvocati
Pompeo Pezzatini e Franco Mariani, per i Dumini, e il vice avvocato
generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri e per l'Amministrazione finanziaria dello Stato.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione del 7 gennaio 1952, l'Amministrazione
finanziaria dello Stato, e per essa l'Intendente di finanza di Firenze,
conveniva davanti al Tribunale della stessa città la signora Wilson
Jessie, ved. Dumini, ed il di lui figlio Dumini Amerigo, in persona del
curatore speciale, avv. Puccinelli, per sentir dichiarare, a norma
dell'art. 2 del D. L.26 marzo 1946, n. 134, privo di effetto, e
quindi revocato, l'atto 29 settembre 1943 col quale il Dumini aveva
donato alla propria madre un quartiere di quattro vani in Firenze, alla
via Pisana, n. 57; e ciò per effetto dell'ordinanza del 3 giugno 1950
della Corte di appello di Roma, confermata dalla Corte di cassazione
con decisione del 22 novembre 1950, con la quale era stata disposta la
confisca totale dei beni del Dumini, a seguito della condanna a 30
anni di reclusione inflittagli dalla Corte straordinaria di assise di
Roma con sentenza del 4 aprile 1947.
Nel giudizio interveniva volontariamente Sestini Amerigo, il quale
aveva acquistato il medesimo quartiere con atto 16 maggio 1950.
Il Tribunale, con sentenza 22 dicembre 1955-26 gennaio 1956,
ammesso l'intervento in giudizio del Sestini, dichiarava inefficace, di
fronte all'Amministrazione finanziaria, tanto l'atto di donazione 29
settembre 1943 che la compravendita 16 maggio 1950, autorizzando
l'Amministrazione attrice ad apprendere il quartiere in questione.
Contro questa sentenza, con atto 9 maggio 1956, proponeva appello, per
vari motivi, il Sestini. Deceduta nelle more del giudizio la Wilson
Jessie, il giudizio fu riassunto in confronto degli eredi, Dumini
Flora ed Amerigo. Contumace l'Amerigo Dumini, la sorella Flora, con
adesione del Sestini, eccepiva la incostituzionalità degli artt. 3 e
6 del D.L.L. 27 luglio 1944 in riferimento all'art. 25 della
Costituzione. La Corte di appello con ordinanza del 17 giugno 1959,
rilevando che la confisca dei beni di Dumini Amerigo era stata disposta
in base all'art. 1, comma secondo, del D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134, e
non già in forza dei sopra citati artt. 3 e 6 del decreto n. 159 del
1944, respinse la eccezione. Ritenne, tuttavia, di dover proporre di
ufficio altra questione, non ritualmente sollevata dalla difesa della
Flora Dumini, relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 1,
comma secondo, del D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134, il quale, col
disporre la confisca dei beni dei condannati, avrebbe introdotta una
nuova sanzione punitiva per fatti commessi anteriormente, sanzione che
verrebbe a trovarsi in contrasto col secondo comma dell'art. 25 della
Costituzione, in virtù del quale "nessuno può essere punito se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso". La sollevata questione, secondo l'ordinanza, "se fondata,
porterebbe come conseguenza la nullità dell'ordinanza di confisca
emessa dalla Corte di appello di Roma e, quindi, la reiezione della
domanda proposta dall'Amministrazione finanziaria".
L'ordinanza, regolarmente notificata, iscritta al n. 36 del Reg.
ord. del 1960, fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile
1960, n. 100. Nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti
l'Amministrazione finanziaria dello Stato e il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con atti di intervento e deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato, nonché Dumini Flora, Dumini
Amerigo e Sestini Amerigo.
Le argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato, contenute nell'atto
di intervento e nella memoria presentata il 7 dicembre 1960, possono
così riassumersi:
1) Irrilevanza ed inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del D.L.L. 26 marzo 1946, n.
134. Si esclude la pertinenza e rilevanza della predetta questione, in
quanto nel giudizio di merito non si tratta di applicare la impugnata
disposizione, bensì quella del successivo art. 2, la quale stabilisce
l'inefficacia degli atti a titolo gratuito posti in essere dal
condannato. La questione della legittimità Costituzionale dell'art. 1,
comma secondo, avrebbe potuto essere sollevata durante il corso del
giudizio penale, e più precisamente in sede di ricorso per cassazione
contro l'ordinanza di confisca del 1 gennaio 1950, confermata dalla
Cassazione con decisione del 22 novembre dello stesso anno, e quindi,
secondo l'Avvocatura, divenuta cosa giudicata. Attualmente non è
più in questione la norma che stabilisce la confisca dei beni del
condannato, confisca che per effetto del giudicato è divenuta un
presupposto definitivo ed irrevocabile, bensì quella che stabilisce la
revoca dei negozi giuridici posti in essere dal condannato i cui beni
siano stati confiscati, norma in ordine alla quale nessuna questione di
legittimità costituzionale è stata sollevata.
2) Il raffronto fra la norma impugnata ed il secondo comma
dell'art. 25 della Costituzione ha per presupposto che la confisca
abbia vero e proprio carattere di "pena". A tal proposito l'Avvocatura,
riportandosi ai pronunciati della Corte di cassazione nello stesso
senso, sostiene che la confisca, quale fu disposta nel citato D.L.L.
27 luglio 1944, non ha carattere di pena:
a) in quanto svincolata dalle vicende dell'azione penale, per
espressa disposizione dell'art. 1 dello stesso D.L.L. n. 134 del 1946;
b) perché applicabile anche in confronto degli eredi del colpevole
(comma quinto dell'art. 1), il che è incompatibile col carattere
tipicamente personale della pena;
c) perché applicabile anche quando il reato siasi estinto per
qualsiasi causa (comma terzo dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 novembre
1946, n. 1392);
d) perché, nel caso che non sia stata applicata con la sentenza di
condanna o che il reato sia estinto, può essere applicata solo su
richiesta del Ministro delle finanze (art. 1, comma quinto, del D.L.L.
n. 134); mentre, se avesse carattere di pena, la richiesta spetterebbe
al Pubblico Ministero, e se fosse pena accessoria conseguirebbe di
diritto alla condanna come effetto penale di essa (art. 20 Cod. pen.).
3) Nella denegata ipotesi che la confisca disposta dall'art. 1 del
D.L.L. n. 134 del 1946 dovesse considerarsi una vera e propria pena, si
dovrebbe pur sempre concludere per la impossibilità di un riferimento
all'art. 25 della Costituzione. E ciò perché il decreto n. 134 del
1946 (come gli altri che lo hanno preceduto), in quanto trae origine e
fondamento dal ricordato D.L.L. n. 159, ha carattere di legittimità
nei confronti della Costituzione, avendo le sue norme, poste in
relazione alle disposizioni transitorie XVI, XIII e XV, natura
tipicamente costituzionale, e come tali escludenti una questione di
legittimità costituzionale.
Nelle deduzioni e nella memoria illustrativa, presentata il 6
dicembre 1960, la difesa del Sestini e degli eredi Dumini, in risposta
all'Avvocatura dello Stato, ha svolte le seguenti obiezioni:
1) Non ha fondamento la eccezione pregiudiziale
dell'Amministrazione finanziaria. L'art. 2 del D.L.L. n. 134 trae la
sua essenza dall'art. 1 dello stesso decreto, in guisa tale che,
riconosciuta incostituzionale la norma dell'art. 1, ne deriva
l'incostituzionalità anche della norma del successivo art. 2, relativo
alla inefficacia degli atti a titolo gratuito posti in essere dal
condannato. D'altra parte il Sestini non avrebbe potuto sollevare
l'eccezione di incostituzionalità di qualsiasi norma che incida sul
negozio giuridico se non quando avesse avuto ritualmente la facoltà di
farlo, e cioè in quel qualsiasi giudizio nel quale gli fosse stato
opposto, quale titolo esecutivo, il provvedimento adottato, in forza,
appunto, della norma incostituzionale. Sempre a proposito della stessa
eccezione pregiudiziale, la difesa dubita che la rilevanza della
questione possa essere oggetto di sindacato da parte della Corte
costituzionale; e circa l'assunto passaggio in giudicato
dell'ordinanza di confisca rileva che tale ordinanza è per sua natura
"revocabile", e non può assumere, pertanto, come la sentenza,
carattere definitivo.
2) Nel merito la difesa, riportandosi a quella parte della
giurisprudenza e della dottrina che sostennero eguale orientamento,
deduce che la confisca, così come prevista dalla legislazione delle
sanzioni contro il fascismo, ha carattere di pena principale, e come
tale, per l'efficacia retroattiva attribuitale, in contrasto con
l'ordinamento costituzionale dello Stato italiano.
3) Si sostiene, infine, essere priva di fondamento l'affermazione
secondo la quale il riferimento all'art. 25 della Costituzione sarebbe
da escludersi in base al carattere costituzionale che, secondo
l'Avvocatura dello Stato, le norme del D.L.L. n. 134 del 1946 avrebbero
assunto in forza della XV disposizione transitoria della Costituzione. Considerato in diritto :
La Corte ritiene infondata la eccezione pregiudiziale sollevata
dall'Avvocatura dello Stato, con la quale si deduce la improponibilità
della proposta questione di legittimità costituzionale, in quanto "né
pertinente né rilevante". Le argomentazioni dell'Avvocatura, infatti,
sia in ordine alla contestata influenza della norma impugnata sul
giudizio di merito, sia per ciò che riguarda l'asserita
irrevocabilità dell'ordinanza di confisca, sollecitano in sostanza
una valutazione intrinseca dei coefficienti della rilevanza, che a
questa Corte non spetta di compiere. È innegabile, invece, che
siffatta valutazione è stata, come di ragione, compiuta dalla Corte di
appello di Firenze, e ciò particolarmente nel punto in cui ad una
eventuale dichiarazione di fondatezza della questione di legittimità
costituzionale viene ricollegata come conseguenza "la nullità
dell'ordinanza di confisca emessa dalla Corte di appello di Roma e,
quindi, la reiezione della domanda proposta dall'Amministrazione
finanziaria"; valutazione che sostanzialmente implica tutta la materia
della eccezione proposta dalla Avvocatura, e che non può essere
oggetto di ulteriore esame da parte di questa Corte.
Ritiene però la Corte, nel valutare l'effettivo contenuto della
norma che è sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale, che
siano fondate le argomentazioni dell'Avvocatura tendenti ad escludere,
nella confisca dei beni, così come configurata dall'art, 1 del citato
D.L.L. 26 marzo 1946, il carattere di pena, il quale carattere è
presupposto indispensabile per il riferimento a un principio
costituzionale che riguarda, appunto, l'istituto della pena.
È noto che la confisca può presentarsi, nelle leggi che la
prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto, infatti, è
sempre la stessa privazione di beni economici, ma questa può essere
disposta per diversi motivi e indirizzata a varia finalità, sì da
assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di
sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa.
Ciò che, pertanto, spetta di considerare non è una astratta e
generica figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come
risulta da una determinata legge.
La confisca dei beni che è oggetto della presente questione
manifesta chiaramente la sua natura non penale attraverso i caratteri
che le furono attribuiti dall'art. 1 del D.L.L. 26 marzo 1946, ribaditi
dall'art. 1 del decreto legislativo 19 novembre 1946, n. 392: caratteri
che si riassumono essenzialmente nella applicabilità della confisca
anche dopo la estinzione del reato e anche in confronto degli eredi.
Ora, sebbene i provvedimenti denominati "sanzioni contro il fascismo"
(intestazione del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159) siano stati
indubbiamente dettati da eccezionali esigenze, non v'è nulla,
tuttavia, nel testo di quelle disposizioni, e neanche nella
eccezionale ragione e finalità loro, che possa comunque dar
fondamento a una tale idea della pena per cui essa si renderebbe
applicabile anche agli eredi e anche dopo estinto il reato; e
precisamente: anche ai soggetti non responsabili, e anche all'illecito
giuridicamente non più esistente. E non soltanto non è possibile
rinvenire, nel complesso di quelle norme, alcun indizio, né - tanto
meno - alcuna pratica necessità, di una tale configurazione; ma v'è,
al contrario, sufficiente ragione per ritenere che esse furono dettate
senza alcuna brusca interruzione del principio della personalità
della pena, anzi nel pieno rispetto di esso, se si tien presente, tra
l'altro, che un tal principio doveva ricevere, poco dopo, nell'art. 27
della Costituzione, una esplicita e decisa riaffermazione, tanto più
significativa in quanto d'ordinario (e a differenza di altri) questo
principio non è espresso nelle leggi, ma connaturato alla essenza
stessa degli istituti penali e della penale responsabilità.
Per ciò che riguarda gli eredi, non si può non ammettere che su
di essi inevitabilmente incida l'onere delle misure patrimoniali
disposte a carico del de cuius, ma ciò soltanto come conseguenza
indiretta della diminuzione sofferta dal patrimonio, ovvero,
nell'ambito dell'istituto successorio, in quanto trasferimento di
obblighi di natura prettamente patrimoniale. Ed è appunto in questo
quadro che va inserita l'applicabilità della confisca in questione
anche agli eredi e anche dopo estinto il reato; vale a dire come misura
non penale, che incide obbiettivamente sui beni ovunque e presso
chiunque si trovino. Del che è ulteriore conferma in altri elementi,
desumibili dai due decreti legislativi del 26 marzo e del 19 novembre
1946, n. 134 e n. 392, e principalmente: dalla intestazione dei due
citati decreti, la quale ebbe per oggetto l'"inquadramento nel sistema
tributario dell'avocazione dei profitti di regime"; dalla potestà di
rimuovere il procedimento di confisca, attribuita, nei casi di
avvenuta estinzione del reato, al Ministro delle finanze; e, infine,
dalla norma (art. 4 del D.L. del 19 novembre 1946) relativa al
provvedimento dell'Intendente di finanza per la determinazione dei beni
soggetti a confisca, provvedimento da notificarsi, oltre che al
condannato, "ai suoi aventi causa ed agli eventuali terzi possessori o
detentori": tutti elementi che, nel loro insieme, e in aggiunta alle
precedenti considerazioni, escludono nella confisca dei beni, quale fu
prevista dalla norma impugnata, il carattere di pena, configurandola,
invece, come misura amministrativa finanziaria a carattere restitutorio
e riparatorio.
Tale conclusione esime la Corte dal procedere oltre nella indagine
e dal prendere in esame l'altra argomentazione dell'Avvocatura generale
dello Stato, nella quale (a parte un inesatto richiamo all'art. 2 in
tema di leggi eccezionali o temporanee) si profila il concetto di una
particolare natura delle norme contenute nel decreto legislativo n.
134 e nelle altre leggi precedenti, tale da non consentire per esse la
configurazione di una questione di legittimità costituzionale. E ovvio
che il dichiarare ultroneo nella presente causa il risolvere siffatta
questione non significa escludere che se ne possa riconoscere la
fondatezza, ove si presenti in altra controversia la necessità del
suo esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura generale dello
Stato:
dichiara non fondata la questione, proposta con ordinanza del 17
giugno 1959 della Corte di appello di Firenze, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del D.L.L. 26 marzo 1946,
n. 134, in riferimento all'art. 25, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte