Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del primo e secondo

comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette,

approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promossi con quattro

ordinanze emesse il 29 gennaio 1962 dal Pretore di Matera in

altrettanti procedimenti civili rispettivamente promossi da Santeramo

Maria, Quarto Francesco, Dragone Luigi e Olivieri Emanuele contro le

Esattorie delle imposte di Matera e di Pomarico e il Servizio

contributi agricoli unificati, iscritte ai nn. 41, 42, 43 e 44 del

Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 78 del 24 marzo 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso dei giudizi indicati in epigrafe è stata

sollevata la questione di legittimità costituzionale del primo e

secondo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non

manifestamente infondata e in conseguenza ha sospeso i giudizi e

trasmesso gli atti a questa Corte;

che davanti a questa Corte, soltanto nel giudizio promosso con

l'ordinanza n. 41, si è costituito il Servizio contributi unificati,

rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio Sorrentino,

che nelle deduzioni depositate il 23 febbraio 1962 hanno concluso

perché la questione sia respinta, mentre negli altri giudizi non c'è

stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Considerato che con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962 la Corte

ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale della norma contenuta nel secondo comma del citato art.

209;

che con ordinanza n. 27 in pari data la Corte ha dichiarato la

manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

della norma contenuta nel primo comma di detto articolo in riferimento

anche all'art. 24 della Costituzione;

che nell'ordinanza di rimessione la questione non è proposta sotto

profili o in termini diversi;

che, pertanto, le decisioni devono essere confermate;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del primo e secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle

leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte