Sentenza n. 29/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1964 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10d.P.R. 20/1956
- art. 8d.P.R. 20/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo
comma, e 8, ultimo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, promosso
con ordinanza emessa il 20 marzo 1963 dal Tribunale di La Spezia nel
procedimento civile vertente tra Bettaccini Giuseppe ed altri e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 104 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 153 dell'8 giugno 1963.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bettaccini Giuseppe ed
altri;
udita nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio;
udito l'avv. Giuseppe Guarino, per Bettaccini Giuseppe ed altri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 20 marzo 1963 nel procedimento civile
instaurato dal signor Giuseppe Bettaccini e da altri tredici operai
permanenti dello Stato cessati dal servizio contro l'Istituto nazionale
della previdenza sociale il Tribunale di La Spezia, parzialmente
accogliendo un'istanza degli attori, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10 e 8, "primo ed ultimo comma
rispettivamente", del decreto legislativo presidenziale n. 20 dell'11
gennaio 1956 in relazione agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione.
Nell'ordinanza il Tribunale, premesso che con legge 20 dicembre
1954, n. 1181, il Governo venne delegato ad emanare nuove norme sullo
statuto degli impiegati dello Stato e che al n. 13 dell'art. 2 si
stabiliva, fra l'altro, che il nuovo statuto dovesse disciplinare anche
il trattamento di quiescenza con determinazione dell'aliquota della
retribuzione fondamentale da assumere a base della liquidazione del
predetto trattamento e di quello previdenziale nonché delle relative
trattenute, osserva che l'art. 10 del decreto presidenziale delegato,
dopo aver riconosciuto il diritto dei salariati di ruolo all'integrale
trattamento pensionistico a carico dello Stato, ha stabilito il
principio che lo Stato subentra nei diritti dei salariati, delle loro
vedove e dei loro orfani alla pensione o quota di pensione relativa
all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti per i servizi
resi dal 1 gennaio 1926 che siano valutati anche per la pensione
statale. Secondo l'ordinanza è rilevante per il giudizio in corso e
non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale di tale norma che ha dettato una disciplina che esula
dai limiti e dai criteri direttivi dettati dalla legge di delega, la
quale, oltre tutto, è ispirata al fine di predisporre una migliore
tutela ed una più adeguata previdenza di tutti i dipendenti dello
Stato; si osserva altresì che il salariato, avendo contribuito con
distinte ritenute alla formazione tanto del fondo pensione statale
quanto del fondo pensione invalidità, vecchiaia e superstiti, matura
per ciò stesso il diritto ai due trattamenti pensionistici con la
conseguenza della illegittimità di una norma che vi ponga limiti non
consentiti. Il citato art. 10, oltre che contrastare con gli artt. 76 e
77 della Costituzione per il denunziato eccesso di delega, violerebbe
secondo l'ordinanza anche l'art. 3 della Costituzione in quanto
"conservando la pensione I.N.P.S. ai salariati in servizio e
togliendola a quelli a riposo, non tratta i salariati dello Stato in
modo uguale agli altri lavoratori".
La stessa ordinanza denunzia infine l'illegittimità costituzionale
dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto delegato n. 20 del 1956 che
ha retrodatato al 1 maggio 1952 l'applicazione della norma, contenuta
nel primo comma dello stesso articolo, che aumenta per i salariati
dello Stato la ritenuta in conto entrata del Tesoro:
nessuna disposizione della legge di delega può infatti ritenersi
abbia consentito siffatta retrodatazione.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri il 26 aprile 1963, comunicata ai
Presidenti delle Camere del Parlamento il 24 aprile 1963 e pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale, n. 153 dell'8 giugno 1963.
Nel presente giudizio non è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri; si sono costituiti con atto 28 giugno 1963 e
con la difesa degli avvocati Giuseppe Guarino e Franco Santini il
signor Giuseppe Bettaccini e tutti gli altri attori del giudizio di
merito.
Nell'atto di costituzione viene richiamata la precedente
legislazione in tema di trattamento di quiescenza dei salariati di
ruolo dello Stato; si sostiene che il Governo è incorso in un
inequivocabile eccesso di delega, giacché l'art. 2, n. 13, della legge
delegante n. 1181 del 1954 gli consentiva solo il riordinamento della
pensione statale e non anche quello della pensione a carico
dell'I.N.P.S., ed in una patente violazione del principio di
eguaglianza; si conclude con la richiesta di dichiarazione di
illegittimità costituzionale non solo delle menzionate disposizioni
della legge delegata, ma anche degli artt. 18 e segg. del R.D.L. 31
dicembre 1925, n. 2383, e degli artt. 14 e segg. del R.D. 28 giugno
1933, n. 704.
Nella memoria depositata il 9 gennaio 1964 le parti costituite
hanno osservato che in base alla legislazione precedente la pensione
statale veniva liquidata ai salariati previa deduzione di quella a
carico dell'I.N.P.S. e che la nuova disciplina disposta dall'art. 10
del decreto delegato (integrale liquidazione della pensione statale e
incameramento allo Stato della pensione invalidità, vecchiaia e
superstiti), se in sostanza lascia invariato il risultato pratico,
viene ad instaurare un sistema che dal punto di vista giuridico è
profondamente diverso, in quanto detta ex novo la regolamentazione di
due istituti affatto distinti - pensione statale e pensione I.N.P.S. -
laddove la delega riguardava solo ed esclusivamente la pensione
statale. Il nuovo regime è anche sostanzialmente illegittimo, perché
senza ragione giustificatrice lo Stato priva il salariato di un diritto
maturato nei confronti dell'I.N.P.S. per effetto dei contributi
versati. La violazione del principio di eguaglianza è resa evidente
non solo dal diverso trattamento del salariato secondo che sia in
servizio o a riposo, ma anche dall'eguale trattamento di due situazioni
diverse: quello del comune dipendente dello Stato che è assoggettato
ad un'unica ritenuta e riceve un solo trattamento pensionistico e
quella del salariato che raggiunge lo stesso risultato pur essendo
stato sottoposto a due ritenute distinte ed autonome. I contributi già
versati dai salariati possono costituire solo a loro favore un diritto,
rispetto al quale lo Stato è del tutto estraneo e la disciplina
dettata dalla norma denunziata è dipesa dal fatto che il legislatore
delegato ha esercitato retroattivamente il potere conferitogli, mentre
nel silenzio della legge di delega egli avrebbe dovuto rispettare il
principio generale dell'irretroattività ed avrebbe potuto disporre
solo per l'avvenire.
Nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1964 l'avv. Giuseppe Guarino
ha ribadito le tesi sostenute nell'atto di costituzione e nella
memoria. Considerato in diritto :
1. - La Corte non può portare il suo esame sugli artt. 18 e segg.
del R.D.L. 31 dicembre 1925, n. 2383, e sugli artt. 14 e segg. del R.D.
28 giugno 1933, n. 704 - dei quali la difesa del Bettaccini nell'atto
di costituzione ha chiesto la dichiarazione di incostituzionalità -
giacché il giudizio incidentale di legittimità costituzionale è
circoscritto nei confini fissati dall'ordinanza di rimessione e non
può riguardare, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte
(cfr. da ultimo sentenze nn. 119 e 127 del 1963), nuove eccezioni
sollevate dalle parti.
2. - Nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione viene sollevata
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 8, "primo
ed ultimo comma rispettivamente", del D.P.R. n. 20 dell'11 gennaio
1956. Ma dalla motivazione si ricava con assoluta certezza che la prima
norma sottoposta al controllo di costituzionalità non è quella del
primo comma dell'art. 10, bensì l'altra contenuta nel successivo
secondo comma. Individuata così la disposizione effettivamente
denunziata, la Corte, nell'esercizio del suo potere di interpretare
l'ordinanza ai fini della determinazione dei limiti del giudizio di
legittimità costituzionale, accerta preliminarmente che quello attuale
ha ad oggetto l'art. 10, secondo comma, e l'art. 8, ultimo comma, del
D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20.
3. - La Corte è chiamata a decidere, in primo luogo, se la norma
contenuta nell'art. 10, secondo comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n.
20, emanato in forza dell'art. 2, n. 13, della legge delegante 20
dicembre 1954, n. 1181, in quanto stabilisce che lo Stato subentra nei
diritti dei salariati e delle loro vedove ed orfani alla pensione o
quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria invalidità,
vecchiaia e superstiti per i servizi resi dal 1 gennaio 1926 valutati
anche per la pensione statale, abbia ecceduto i limiti della delega.
L'argomento addotto dall'ordinanza di rimessione ed ampiamente
sviluppato dalla difesa del Bettaccini è basato sull'assunto che,
essendo la norma delegante rivolta esclusivamente al riordinamento
della pensione statale, il legislatore delegato, mentre legittimamente
nel primo comma dell'art. 10 ha stabilito che questa venga ai salariati
corrisposta in misura integrale, non avrebbe potuto disporre, come ha
fatto nel successivo comma, anche la disciplina relativa alla pensione
a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Ma la
censura non ha fondamento, perché non tiene conto del fatto che le
norme dettate dall'art. 10, primo e secondo comma, riguardano il
trattamento di quiescenza che al salariato di ruolo ed agli aventi
diritto compete per i servizi, e solo per questi, resi allo Stato e
valutati ai fini della pensione statale: sicché rientrava certamente
nei poteri del Governo, in virtù della delega contenuta nell'art. 2,
n. 13, della legge delegante, quello di definire, ai fini della
determinazione del trattamento di quiescenza per i Servizi resi allo
Stato, i rapporti salariati-Stato-I.N.P.S. scaturenti dal vigente
sistema di ritenute.
A sostegno di tale conclusione sta la considerazione che il
legislatore delegato in sostanza non ha modificato il complessivo
trattamento di quiescenza che ai salariati competeva in base alla
precedente legislazione, in conformità della quale essi, assoggettati
durante il servizio alla ritenuta in conto entrate del Tesoro (ma in
misura ridotta rispetto agli altri dipendenti) ed ai contributi per
l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, percepivano la
pensione statale nell'ammontare risultante dalla previa detrazione
della pensione I.N.P.S. I vari provvedimenti - R.D. 24 dicembre 1924,
n. 2114, "testo unico delle disposizioni legislative sullo stato
giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato";
R.D.L. 31 dicembre 1925, n. 2383, "norme per il trattamento di
quiescenza dei salariati statali"; R.D. 28 giugno 1933, n. 704, "norme
per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi
inerenti alla liquidazione delle pensioni"; D.L. C. P. S.13 agosto
1947, n. 833, "miglioramenti sui trattamenti di quiescenza" - hanno
disciplinato sempre unitariamente e nell'ambito della normativa
relativa al trattamento statale di quiescenza le conseguenze derivanti
dalla duplice ritenuta, e ciò conferma che il legislatore delegato,
mantenendo fermo il già vigente divieto di cumulo delle due pensioni e
limitandosi ad articolarlo diversamente al solo fine di una
semplificazione contabile, non è incorso in alcun eccesso nei riguardi
della legge di delega che gli conferiva il potere di dettare una nuova
disciplina sul trattamento di quiescenza di tutti i dipendenti dello
Stato e, perciò, anche dei salariati. E non è senza rilievo la
circostanza che lo stesso Parlamento con l'articolo unico della
successiva legge 13 agosto 1957, n. 762, che ha aggiunto il comma 3 bis
all'art. 10 in esame, ha espressamente confermato il vigore del secondo
comma che forma oggetto del presente giudizio.
Stando così le cose, non hanno valore tutte le considerazioni
contenute nell'ordinanza e negli atti difensivi che, presupponendo un
eccesso di delega, pongono in evidenza la diversità istituzionale
della pensione statale e della pensione I.N.P.S. per dedurne che il
legislatore delegato non avrebbe potuto limitare o addirittura
annullare un diritto (e cioè quello alla pensione invalidità,
vecchiaia e superstiti) già maturato attraverso la ritenuta dei
relativi contributi. Ed invero, mentre non si può porre in proposito
alcuna questione di retroattività, è sufficiente osservare che il
diritto sorge da una norma che lo attribuisce, sicché la censura altro
non ripropone se non lo stesso problema di eccesso di delega che la
Corte, per le cose dette, ritiene vada risolto negativamente.
Non ha influenza, infine, il fatto che questa Corte con sentenza n.
28 del 27 maggio 1961 dichiarò l'illegittimità costituzionale
dell'art. 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione alla legge
di delega n. 218 del 4 aprile 1952, giacché le questioni di eccesso
di delega vanno esaminate e risolte con esclusivo riferimento alle
rispettive leggi di delegazione.
4. - Escluso ogni eccesso di delega, la Corte non ravvisa nel
disposto dell'art. 10, secondo comma, una violazione del principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione si desume che il
Tribunale ha ravvisato tale violazione sotto un duplice profilo:
quello del diverso trattamento fatto ai salariati secondo che siano in
servizio o a riposo e l'altro del diverso trattamento fatto ai
salariati dello Stato nei confronti degli altri lavoratori.
Quanto al primo punto, la violazione del principio di eguaglianza
risulterebbe dal terzo comma dello stesso art. 10 (ora parzialmente
riformato dalla legge 13 agosto 1957, n. 762), il quale ha stabilito
che al salariato di ruolo in servizio e che alla data in cui ha effetto
il decreto delegato abbia acquisito il diritto alla pensione I.N.P.S.
il disposto del secondo comma si applica solo al momento della
cessazione dal servizio. Ma va osservato che le due norme confrontate
regolano situazioni diverse, per le quali legittimamente il legislatore
ha potuto dettare discipline diverse (cumulabilità della pensione
I.N.P.S. con lo stipendio; non cumulabilità della pensione statale con
la pensione I.N.P.S.) con apprezzamento discrezionale che in quanto non
arbitrario si sottrae al sindacato di questa Corte.
A non diverso risultato conduce il confronto fra il trattamento dei
salariati e quello degli altri dipendenti dello Stato, sul quale ha
particolarmente insistito la difesa del Bettaccini. Ed in effetti non
si tratta, come si sostiene, di un trattamento uguale (diritto ad una
sola pensione) di due situazioni diverse (una sola ritenuta per i
comuni dipendenti; una duplice ritenuta per i salariati). A parte la
diversità delle percentuali di ritenuta in conto entrata del Tesoro
(che per i salariati era determinata nella misura del 4 per cento: cfr.
R.D.L. 31 dicembre 1925, n. 2383), sta il fatto che, essendo
diversamente regolati i presupposti del diritto a pensione statale e
quelli del diritto a pensione I.N.P.S., non è esatto che l'intera
disciplina sia identica, potendo verificarsi il caso che il salariato
al momento della cessazione dal servizio non possa godere della
pensione statale ed abbia invece maturato il diritto alla pensione
invalidità, vecchiaia e superstiti. La duplice ritenuta costituisce,
cioè, la premessa di un più sicuro trattamento previdenziale, secondo
le direttive di una politica sociale che il legislatore delegato ha
voluto mantener ferma anche per il futuro, come si evince dal disposto
degli artt. 8 e 12 (unificazione della ritenuta in conto entrata del
Tesoro, abolizione della assicurazione invalidità vecchiaia e
superstiti per i salariati nominati dopo il 1 luglio 1956, ma obbligo
dello Stato di aggiornare la posizione assicurativa eventualmente già
costituita qualora al momento della cessazione dal servizio non sia
maturato il diritto alla pensione statale).
Né, infine, può dirsi che ai salariati dello Stato venga fatto un
trattamento deteriore rispetto agli altri lavoratori. Vero è che nella
recente legislazione previdenziale (art. 10 della legge 4 aprile 1952,
n. 218) viene affermato, come questa Corte ha accertato (sentenza n. 28
del 27 maggio 1961), il principio del cumulo delle pensioni maturate in
base a distinte contribuzioni assicurative; ma è altrettanto vero che
la disciplina relativa ai salariati statali trova la sua
giustificazione nel fatto che il cumulo non è consentito solo quando
(o nei limiti in cui) i servizi resi con iscrizione obbligatoria
all'assicurazione siano valutati anche per la pensione statale, con la
chiara conseguenza che anche per questi lavoratori, ove tale
coincidenza totale o parziale non vi sia, si applica la regola del
cumulo dei due trattamenti di quiescenza.
5. - La seconda questione sottoposta all'esame della Corte riguarda
la legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 8 del
decreto delegato, denunziato per eccesso di delega. Mentre, infatti,
legittimamente il Governo, in forza della delega contenuta nell'art. 2,
n. 13, della legge delegante, avrebbe modificato, nel primo comma del
predetto articolo, la misura della ritenuta in conto entrate del
Tesoro, disponendone l'aumento dal 4 al 6 per cento, non altrettanto
legittimamente, secondo l'ordinanza di rimessione e l'assunto delle
parti, ne avrebbe stabilita la decorrenza dal 1 maggio 1952. Nessuna
norma della legge delegante, infatti, consentiva di dare alla
disposizione un'efficacia retroattiva e perciò il Governo
nell'esercizio della delega non avrebbe potuto disporre che per
l'avvenire.
La Corte ritiene che anche nel fissare la data di decorrenza della
disciplina delegata il Governo debba osservare i principi ed i criteri
direttivi della legge delegante, in conformità dell'art. 76 della
Costituzione, e che, di conseguenza, si debba, in relazione alle
singole leggi di delega, accertare se il legislatore delegato abbia il
potere di conferire alle norme un'efficacia retroattiva. Tuttavia nella
specie la questione non appare fondata. L'art. 8, infatti, non si
limita ad aumentare per i salariati di ruolo la ritenuta in conto
entrate del Tesoro - realizzando così una disciplina unitaria per
tutti i dipendenti dello Stato - ma accolla allo Stato, nel secondo
comma, i contributi per l'assicurazione invalidità vecchiaia e
superstiti anche per la parte che in base alla legislazione vigente
sarebbe dovuta dai salariati: ed è per entrambe le disposizioni che
l'ultimo comma stabilisce la decorrenza dal 1 maggio 1952, coincidente
con la data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218,
sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria.
L'art. 8, valutato in questa sua inscindibile unità, non appare fonte
di una disciplina retroattiva del sistema delle ritenute, giacché esso
dispone solo una diversa imputazione delle ritenute già effettuate,
senza con ciò minimamente ledere la posizione degli interessati, ma
anzi con loro vantaggio: i salariati, infatti, pur conservando la
situazione previdenziale determinata dal versamento dei contributi
I.N.P.S. anche se accollati allo Stato, proprio in forza dell'ultimo
comma dell'art. 8 hanno acquistato il diritto alla restituzione di
quanto, a titolo di ritenuta in conto entrate del Tesoro e di ritenuta
I.N.P.S., era stato trattenuto sulle paghe in misura maggiore rispetto
alla complessiva percentuale del 6 per cento;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza 20 marzo
1963 del Tribunale di La Spezia, relativa alla legittimità
costituzionale dell'art. 10, secondo comma, e dell'art. 8, ultimo
comma, del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, contenente "disposizioni sul
trattamento di quiescenza al personale statale", in relazione alla
legge di delega 20 dicembre 1954, n. 1181, e in riferimento agli artt.
76 e 77 della Costituzione, e, per quanto riguarda la prima
disposizione, anche in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI
-ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte