Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1970 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 32

del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica

approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 aprile 1969 dal giudice conciliatore di

Potenza nel procedimento civile vertente tra Foligno Alfonso e

l'Esattoria dell'Istituto autonomo delle case popolari di Potenza,

iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.-179 del 16 luglio 1969;

2) ordinanza emessa il 19 maggio 1969 dal pretore di Milano nel

procedimento civile vertente tra Caporale Anna e l'Istituto autonomo

delle case popolari di Milano, iscritta al n. 283 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 200 del 6 agosto 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice

relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe viene sollevata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del testo

unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato

con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione.

che innanzi a questa Corte si è tardivamente costituita Caporale

Anna, con deposito fuori termine di deduzioni in cancelleria in data 4

ottobre 1969.

Considerato che con sentenza n. 159 del 22 dicembre 1969 questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi terzo e

settimo dell'art. 32 del citato testo unico, limitatamente alle parti

in cui per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al

decreto ingiuntivo fissano termini diversi da quelli previsti dall'art.

641 del codice di procedura civile per l'ordinario procedimento

ingiuntivo;

che nelle due ordinanze ora in esame non vengono addotti nuovi e

diversi motivi che possano giustificare una totale o più ampia

dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione

impugnata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni

sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28

aprile 1938, n. 1165, sollevata dal giudice conciliatore di Potenza e

dal pretore di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte