Sentenza n. 29/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/02/1976 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 409Codice di procedura civile
- art. 598Codice della navigazione
- art. 609Codice della navigazione
- art. 1legge 533/1973
- art. 591legge 533/1973
citata
- art. 3legge 533/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 591
a 598 e 603 a 609 del codice della navigazione e dell'art. 409 del
codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11
agosto 1973, n. 533, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 18 maggio 1974 dal pretore di Augusta nelle
cause di lavoro rispettivamente vertenti tra Ursino Cristoforo ed
altro e la Compagnia costruzioni generali ing. Ugo Rama e tra Passanisi
Domenico e la Corporazione dei piloti del porto di Augusta, iscritte ai
nn. 478 e 479 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta
Ufliciale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975;
2) ordinanza emessa il 22 ottobre 1974 dal giudice del lavoro del
tribunale di Napoli nella causa vertente tra Matarazzo Giacomo e la
società Sicula Oceanica, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1975
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26
febbraio 1975.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice
relatore Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze (di identica motivazione) emesse il 18
maggio 1974, il pretore di Augusta ha ritenuto rilevante ai fini del
decidere (nelle cause intentate dai lavoratori marittimi Cristoforo
Ursino ed altro e Domenico Passanisi, rispettivamente, contro la
Compagnia costruzioni generali Ugo Rama e la Corporazione dei piloti di
Augusta; in entrambe le quali era stata eccepita l'incompetenza del
giudice adito ex art. 603 codice della navigazione ed, inoltre, non
manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 603 menzionato - per la parte in cui attribuisce (in primo
grado) la cognizione delle controversie di lavoro dei marittimi
(secondo l'ammontare del petitum) al comandante di porto od al
tribunale - e, per connessione, degli artt. 604 a 609 nonché 591 a 598
dello stesso codice, in riferimento all'art. 3, comma primo, della
Costituzione.
2. - Della costituzionalità della attribuzione delle controversie
di lavoro dei marittimi al (comandante di porto od al) tribunale (e
della legittimità della relativa disciplina quale dettata dalle norme
del codice della navigazione), ha dubitato, altresì, il giudice del
lavoro presso il tribunale di Napoli.
Il quale - sempre sul presupposto di una disparità di trattamento
che si realizzerebbe in danno della gente di mare - ha individuato,
però, diversamente la norma che determinerebbe l'ipotizzata situazione
di illegittimità, sollevando, con ordinanza 22 ottobre 1974 (emessa
nel procedimento tra il Commissario di bordo Giacomo Matarazzo e la
società Sicula Oceanica), questione di costituzionalità - per
violazione del precetto dell'eguaglianza - dell'art. 409 cod. proc.
civ. (quale sostituito dall'art. 1 della legge, sul nuovo rito del
lavoro, 11 agosto 1973, n. 533): nella parte, appunto, in cui "non
prevede che le disposizioni di cui al titolo IV capo I del codice di
rito civile (come dalla detta legge modificate) si applichino anche ai
rapporti di lavoro della gente del mare".
3. - È intervenuto - nel giudizio relativo alla ordinanza del
giudice del lavoro del tribunale di Napoli - il Presidente del
Consiglio dei ministri, per sostenere:
a) in via preliminare l'erroneità del presupposto della sollevata
questione di costituzionalità, inquantoché la norma denunziata -
rettamente interpretata - avrebbe ad oggetto, in realtà, anche il
rapporto di lavoro della gente del mare;
b) in via subordinata, l'infondatezza della questione stessa,
giacché - ove esatta fosse, per ipotesi, la tesi del giudice a quo -
la diversa disciplina sostantiva e del modo di tutela giudiziaria del
rapporto di lavoro della gente del mare apparirebbe, comunque,
giustificata dalla "peculiarità" del rapporto stesso rispetto al
generale rapporto di lavoro subordinato. Considerato in diritto :
1. - I giudizi - involgendo questioni identiche o, comunque,
collegate - si riuniscono al fine della decisione con unica sentenza.
2. - Il quesito (formulato dal giudice del lavoro del tribunale di
Napoli) di costituzionalità dell'art. 409 cod. proc. civ. (come
modificato dall'art. 1 della legge 1973 n. 533) si pone con carattere
di logica priorità (rispetto all'altra questione - sollevata dal
pretore di Augusta - concernente l'art. 603 e norme collegate del
codice della navigazione) e, pertanto, è opportuno farne precedere
l'esame.
3. - La norma dell'art. 409 cod. proc. civ. (nella formulazione
dettata dall'art. 1 legge 1973 n. 533) viene - come detto - denunziata,
per la parte in cui non prevede che la nuova introdotta disciplina del
rito del lavoro si applichi anche nei confronti dei dipendenti del
settore nautico.
Questi ultimi - le cui controversie, secondo il giudice a quo,
rimarrebbero, perciò, devolute alla competenza del comandante di porto
o (in caso che superino le lire 100.000 di valore) a quella del
tribunale, e disciplinate dalle norme del codice della navigazione
(artt. 603 a 609 e 591 a 598) - si troverebbero in una situazione
"ingiustificatamente" deteriore rispetto a quella degli altri
lavoratori dipendenti. Nei loro confronti non sarebbe, infatti,
applicabile la nuova disciplina delle controversie di lavoro dettata
dalla legge di riforma n. 533 del 1973, improntata ad esigenze di
maggiore speditezza (che si realizzano con la previsione della
competenza funzionale esclusiva del pretore) ed, inoltre, ispirata a
criteri di più intenso favore del lavoratore (attuati negli istituti,
tra l'altro, della semplificazione delle forme della domanda, della
esecutorietà della sentenza di primo grado, della possibilità di
valutazione equitativa del danno e di pronunzia di ordinanza per il
pagamento delle somme contestate o già accertate).
Da ciò, appunto, l'ipotizzata violazione del precetto
costituzionale dell'eguaglianza.
4. - La questione non è fondata.
Nel formulare l'indicato quesito di costituzionalità, il giudice a
quo muove dalla premessa che, anche dopo l'entrata in vigore della
legge 533 del 1973 citata, le controversie di lavoro della gente del
mare restino disciplinate dagli artt. 603 e norme collegate del codice
della navigazione.
Ciò per la ragione - esposta nella motivazione dell'ordinanza di
rinvio - che, essendo il diritto della navigazione diritto "speciale ed
autonomo", le relative norme non potrebbero essere derogate da una
legge di carattere generale, ancorché sopravvenuta, che non ne preveda
espressamente l'abrogazione.
Ora, è anzitutto da rilevare che anche se la novella del 1973
(nell'art. 409, che delimita l'ambito della nuova procedura e nell'art.
413 che attribuisce al pretore la competenza esclusiva, in primo grado,
in funzione di giudice del lavoro) effettivamente non fa espressa
menzione delle controversie di lavoro nautico; e anche se è
indiscutibile il carattere speciale delle norme del codice della
navigazione che quelle stesse controversie contemplano, non per questo
può, a priori, escludersi l'eventualità dell'abrogazione, in forma
tacita, delle norme speciali succitate ad opera della legge di riforma
successiva.
Nell'ipotesi di successione di una legge generale ad una legge
speciale, non è vera in assoluto la massima che lex posterior
generalis non derogat priori speciali: giacché i limiti del detto
principio vanno, in effetti, di volta in volta, sempre verificati alla
stregua dell'intenzione del legislatore.
E non è escluso che in concreto l'interpretazione della voluntas
legis, da cui dipende la soluzione dell'indicato problema di
successione di norme, evidenzia una latitudine della legge generale
posteriore, tale da non tollerare eccezioni, neppure da parte di leggi
speciali: che restano, in tal modo, tacitamente abrogate.
La Corte ritiene che ciò appunto ricorra nella specie.
L'attribuzione al pretore della competenza a conoscere, in via
generale ed esclusiva, le controversie del lavoro, con nuovi strumenti
ispirati a principi di oralità, concentrazione ed immediatezza,
costituisce, infatti, l'elemento qualificante della riforma del '73; il
suo punto cardine, volto - nella dichiarata intenzione del legislatore
- a sintonizzare con i precetti costituzionali di cui agli artt. 3 cpv.
e 24 della Costituzione la disciplina processuale di tutte le vertenze
individuali di lavoro, che abbiano come elemento comune la
subordinazione socio-economica di una delle parti del rapporto
sostanziale.
Con il sistema così radicalmente innovato, la regolamentazione
delle controversie di lavoro marittimo, quale risalente alle norme del
codice della navigazione non ha possibilità alcuna di coordinamento.
E, pertanto, non vi ha dubbio che proprio tale incompatibilità
determini l'abrogazione, tacita, delle disposizioni del codice della
navigazione menzionate, da parte della sopravvenuta legge 533 del 1973.
Tanto più che - come è stato notato anche dalla Corte di
cassazione (che nell'interpretazione dell'art. 409 cod. proc. civ.
citato, è pervenuta ad analoghe conclusioni, circa la sua portata
generale e l'effetto abrogativo delle precedenti disposizioni
incompatibili anche di carattere speciale) - non si comprenderebbe la
ragione del mantenimento, da parte del legislatore, della competenza
speciale del comandante di porto (sospetta, anche nella materia civile,
di essere affetta dagli stessi vizi di illegittimità, che già hanno
condotto alla declaratoria di incostituzionalità dell'analoga
giurisdizione penale: cfr. sentenza di questa Corte n. 121 del 1970);
ed incomprensibile sarebbe, altresì, la ragione della perpetuazione,
nelle controversie di lavoro nautico di valore superiore, delle
soppresse attribuzioni del tribunale e (in secondo grado) della Corte
di appello, implicanti gravi problemi attinenti, non soltanto alla
organizzazione degli uffici, ma anche al coordinamento della norma di
rinvio dell'art. 609 del codice della navigazione con quelle richiamate
dal codice di procedura civile, ora sostituite dalla legge 533 del '73.
Per il complesso delle ragioni innanzi esposte deve, quindi,
concludersi che la legge 1973 n. 533 più volte citata ha tacitamente
abrogato l'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione: per
cui anche le controversie di lavoro della gente del mare rientrano
nella esclusiva competenza del pretore in funzione di giudice del
lavoro: restando, nel contempo, soggette alla disciplina generale sul
nuovo rito del lavoro.
Escluso, per tale via, che sussista la prospettata disparità di
trattamento tra lavoratori marittimi ed altri dipendenti, resta,
conseguentemente, così dimostrata la non fondatezza della questione di
costituzionalità, dell'art. 409 cod. proc. civ. citato, sotto tale
profilo sollevata.
5. - La rilevata abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del
codice della navigazione, ad opera della sopravvenuta legge 533 del
1973, importa, d'altra parte, l'irrilevanza della questione di
legittimità costituzionale delle norme stesse: sollevata come si è
detto - non già per il periodo in cui queste vissero, ma proprio con
riferimento al tempo della presunta coesistenza con la nuova disciplina
del rito del lavoro.
La detta questione va dichiarata, pertanto, inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 603 e (per connessione) 604
a 609, 591 a 598 del codice della navigazione: sollevata, in
riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, con le
ordinanze del pretore di Augusta in epigrafe indicate;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 409 del codice di procedura civile, come modificato dall'art.
1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Norme per le controversie in
materia di lavoro): sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo,
della Costituzione, con ordinanza 22 ottobre 1974 del giudice del
lavoro del tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte