Sentenza n. 29/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 151/1977
citata
- art. 13legge 296/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. un. della
legge 7 giugno 1977, n. 296 (cause di sospensione della durata della
custodia preventiva), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1977
dalla Corte di assise di Torino nel procedimento penale a carico di
Brunelli Franco ed altri, iscritta al n. 117 del registro ordinanze
1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del
17 maggio 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 26 ottobre 1977, notificata, comunicata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 17 maggio 1978 (n. 117 ord. 1978),
la Corte d'assise di Torino, nel procedimento penale a carico di
Brunelli Franco ed altri, dopo aver rilevato che, ove non fosse
intervenuta la sospensione, prevista nell'art. 272, comma sesto,
c.p.p., sostituito nell'art. 1 d.l. 30 aprile 1977, n. 151, conv. in
legge 7 giugno 1977, n. 296, il termine massimo di custodia preventiva
sarebbe già maturato per gli imputati Fasoli, Galati e Pedilarco, ha
ritenuto infondata la questione di costituzionalità della menzionata
norma in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 27 Cost. e non
manifestamente infondata in relazione all'art. 13, comma quinto, della
Costituzione.
Nessuno si è costituito; ha spiegato intervento la Presidenza del
Consiglio dei ministri con atto 25 maggio 1978, nel quale l'Avvocatura
generale dello Stato ha chiesto dichiararsi infondata la questione di
costituzionalità ponendo in chiaro che il conflitto tra la esigenza di
difesa della collettività e il rispetto della presunzione di non
colpevolezza dell'imputato è, nel caso di forza maggiore la quale
incida su questa in non diversa misura che su quelle, risolto in guisa
ragionevole e, comunque, non contrastante con l'art. 13, comma quinto,
dappoiché i casi di forza maggiore considerati non sembrano avere
operatività sine die, destinati, come sono, a risolversi in un tempo
tale da non vanificare i ragionevoli limiti temporali della
carcerazione preventiva.
Argomentazioni e conclusioni ribadite nel corso della udienza
pubblica del 18 aprile 1979. Considerato in diritto :
Il giudice a quo premette che, mentre per talune ipotesi descritte
nell'art. 272, comma sesto, c.p.p. sub art. 1 d.l. 151/1977, la
sospensione dei termini della custodia preventiva nel corso della fase
dibattimentale vien fatta dipendere da circostanze rapportabili alla
volontà dell'imputato e del suo difensore tecnico e, comunque, da
circostanze a lui imputabili, nell'ipotesi, invece, in cui la
sospensione del dibattimento sia determinata da forza maggiore che
impedisce di formare il collegio giudicante e di esercitare la difesa,
la sospensione sarebbe provocata da circostanze, sottratte
all'iniziativa, al controllo e alla disponibilità dell'imputato;
soggiunge che la norma non specifica neppure da qual momento riprendano
a decorrere i termini del "novellato" art. 272, comma sesto, c.p.p.,
ditalché - sempre a giudizio della Corte d'assise di Torino - la
custodia preventiva potrebbe protrarsi sine die; conclude che la
questione di costituzionalità non è manifestamente infondata nella
parte in cui la norma impugnata, in riferimento al rinvio o alla
sospensione del dibattimento dovuti a causa di forza maggiore, non
dispone che la durata della custodia non sia comunque procrastinabile
oltre un limite cronologico predeterminato in riferimento all'art. 13,
comma quinto, della Costituzione, il quale riserva alla legge la
determinazione dei limiti massimi della carcerazione preventiva.
Agevole è osservare in primo luogo che gli eventi di forza
maggiore - quale che ne sia la natura - operano all'interno dei
termini massimi fissati nell'art. 272, e, in secondo luogo, che la
forza maggiore non è per definizione suscettibile di
predeterminazione: o le si nega rilevanza (il che neppure il giudice a
quo opina), o, se gliela si riconosce, la sua virtù sospensiva non
può non esplicarsi per il tempo in cui permane.
L'accertamento, poi, della persistenza della forza maggiore che
impedisca di formare il collegio giudicante o di esercitare la difesa
compete al giudice di merito, il quale dovrà, con il rigore imposto
dal rispetto del diritto di libertà personale dell'imputato,
costituzionalmente garantito, accertare se si tratti davvero di forza
maggiore ovvero se, per mutuare la incisiva espressione dall'atto
d'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, si contrabbandino
per impossibilità di formare collegi giudicanti o di provvedere alla
difesa eventi privi di tali caratteristiche.
È appena il caso di rilevare che l'effetto della sospensione del
termine massimo di carcerazione preventiva, che la norma impugnata
ricollega al provvedimento di sospensione o di rinvio del
dibattimento, si risolve in un implicito provvedimento incidente sulla
libertà personale dell'imputato, che, in quanto tale e
indipendentemente dalle vicende del provvedimento di sospensione o di
rinvio del dibattimento, forma oggetto di quelle stesse garanzie
processuali, che operano nel campo delle limitazioni della libertà
personale dell'imputato non solo nel momento, per così dire, genetico
della forza maggiore, ma anche, e soprattutto, nel suo protrarsi nel
tempo.
Né va dimenticato che per quel che attiene alla impossibilità di
formare il collegio giudicante ben potrà l'imputato muovere denuncia
al Consiglio superiore della Magistratura, così come, per quel che
concerne l'impossibilità di provvedere alla difesa, potrà lo stesso
imputato rivolgere censura al competente Consiglio dell'ordine
forense.
In riferimento all'unico parametro di costituzionalità,
identificato dalla Corte d'assise di Torino nell'art. 13, comma
quinto, il sospetto d'illegittimità del "novellato" art. 272, comma
sesto, c.p.p. nella parte in cui detta norma non fissa i termini, oltre
i quali la forza maggiore cessa di provocare la sospensione della
durata della custodia preventiva, è ingiustificato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del decreto legge 30 aprile 1977, n. 151, conv. in legge 7
giugno 1977, n. 296, sollevata dalla Corte d'assise di Torino, in
riferimento all'art. 13, comma quinto, della Costituzione, con la
ordinanza 26 ottobre 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte