Sentenza n. 29/1981
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1981 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma
primo, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum
popolare per l'abrogazione degli articoli 1, comma secondo
limitatamente alle parole: "delle Forze armate dello stato e", alle
parole: "concorrere alla difesa politico - militare delle frontiere e,
in caso di guerra, alle operazioni militari", nonché alle parole:
"concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica";
2; 4, comma primo limitatamente alle parole: "è scelto fra i
generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente
effettivo ed", nonché alle parole: "di concerto col Ministro per la
Difesa", comma secondo limitatamente alle parole: "Prende accordi con
gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in
relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del
Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza", e comma terzo
limitatamente alle parole: "Assume la carica di Comandante in seconda
il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza"; 5,
comma primo limitatamente alle parole: "possono esservi assegnati
ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7",
e comma secondo (Per le esigenze addestrative di carattere militare e
per il collegamento collo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al
Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio
permanente); 7; 8, comma primo limitatamente alle parole: "o di altre
Forze armate"; 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del
corpo della Guardia di finanza)" (n. 21 reg. ref.).
Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato
legittima la suddetta richiesta;
udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice
relatore Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del referendum
e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di cassazione, ha esaminato, in applicazione della legge 25 maggio
1970, n. 352, e successive modificazioni, la richiesta di referendum
popolare, presentata il 26 giugno 1980 da Rippa Giuseppe, Chernbini
Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio, Mellini Mauro e Vigevano
Paolo, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati gli
articoli 1, comma secondo limitatamente alle parole: "delle forze
armate dello Stato e", alle parole: "concorrere alla difesa
politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle
operazioni militari", nonché alle parole: "concorrere al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica"; 2; 4, comma
primo limitatamente alle parole: "è scelto fra i generali di Corpo
d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed", nonché
alle parole: "di concerto col Ministro per la Difesa", comma secondo
limitatamente alle parole: "Prende accordi con gli stati maggiori
delle Forze armate per quanto è necessario in relazione
all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle
operazioni militari in caso di emergenza", e comma terzo limitatamente
alle parole: "Assume la carica di Comandante in seconda il generale
di divisione più anziano della Guardia di finanza"; 5, comma primo
limitatamente alle parole: "possono esservi assegnati ufficiali di
altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7", e comma
secondo (Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il
collegamento collo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al
Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio
permanente); 7; 8, comma primo limitatamente alle parole: "o di altre
Forze armate"; 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del
corpo della Guardia di finanza)?".
Con ordinanza del 2 dicembre 1980, depositata in pari data,
l'Ufficio centrale ha dato atto che la richiesta è stata preceduta
dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge, che è
stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, che il deposito
è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei
fogli, che la richiesta di abrogazione delle su indicate norme è
stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le
firme di ciascun foglio, che il numero definitivo delle sottoscrizioni
regolari supera quello di 500.000 voluto dalla Costituzione; e
considerato che è indubbio il carattere legislativo dell'atto
normativo sottoposto a referendum, e che al riguardo non sono
intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità
costituzionale, ha dichiarato legittima la richiesta anzidetta.
Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno 14 gennaio
1981, dandone a sua volta comunicazione ai presentatori della
richiesta ed al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'art. 33, comma secondo, della legge n. 352 del 1970.
In una memoria presentata il 10 gennaio 1981, il Comitato
promotore osserva che le disposizioni di legge, di cui propone
l'abrogazione, riguardano l'inquadramento della Guardia di finanza tra
le Forze armate dello Stato, la caratterizzazione militare del Corpo e
l'attribuzione al medesimo di compiti prettamente militari. La
richiesta di referendum mira dunque alla smilitarizzazione di un
Corpo con appartenenti di alta qualificazione tecnica e con funzioni
peculiari, che si integrano con quelle del settore civile
dell'Amministrazione finanziaria, e non sono quindi necessariamente e
naturalmente riconducibili a quelle delle Forze armate, dal cui
ambito, del resto, già si sta procedendo ad escludere il Corpo delle
Guardie di pubblica sicurezza. Non può sostenersi, dunque, che si
tratti di una normativa a contenuto costituzionalmente vincolato, né
di una serie di disposizioni non omogenee. E perciò nessun dubbio
dovrebbe sorgere sulla ammissibilità del referendum.
Di diverso avviso, in una memoria, anch'essa presentata, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, il 10 gennaio 1981, è
l'Avvocatura dello Stato. Secondo l'Avvocatura, infatti, la richiesta
di referendum dovrebbe essere dichiarata inammissibile, per diverse
ragioni. Anzitutto in riferimento al principio della omogeneità del
quesito da sottoporre al corpo elettorale, e che appare violato sotto
un duplice aspetto: perché la richiesta investe globalmente temi
diversi ed eterogenei - e rispetto ai quali il corpo elettorale
potrebbe voler assumere posizioni differenziate - quali sono, da una
parte, la sottrazione del Corpo della Guardia di finanza a compiti di
difesa militare e dall'altra la sottrazione ai compiti - che le norme
di cui si propone l'abrogazione anche gli assegnano - di sicurezza
interna. In secondo luogo perché, se è certamente ammissibile, ai
sensi dell'art. 75 Cost., l'abrogazione parziale della legge
attraverso il referendum popolare, la parte della legge di cui si
chiede la abrogazione deve avere una sua autonomia, tale da non
incidere, fino a stravolgerla, sull'economia generale della disciplina
della materia. Secondo l'Avvocatura dello Stato, inoltre, la richiesta
di referendum abrogativo dovrebbe ritenersi inammissibile anche in
riferimento al principio indefettibile, posto dall'art. 52 della
Costituzione, della esistenza e conservazione delle Forze armate dello
Stato; principio con il quale la smilitarizzazione di un Corpo armato
con lo strumento della abrogazione referendaria sarebbe sicuramente
incompatibile. Anche ammesso, infatti, che il legislatore possa
colmare la lacuna che verrebbe inevitabilmente a prodursi, per effetto
della smilitarizzazione referendaria della Guardia di finanza, nella
consistenza delle Forze armate, va rilevato, secondo l'Avvocatura, che
la reintegrazione del numero non varrebbe a sostituire la
specializzazione di un Corpo, alimentata dallo spirito della
tradizione storica.
Ad integrazione del contraddittorio espressamente previsto
dall'art. 33, comma terzo, della legge n. 352 del 1970, nella camera
di consiglio del 14 gennaio 1981 sono stati uditi l'avvocato Mauro
Mellini, per il Comitato promotore, e l'avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri, i quali hanno
rispettivamente insistito per l'ammissibilità e per l'inammissibilità
del referendum. Considerato in diritto :
La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata legittima con
ordinanza del 2 dicembre 1980 dall'Ufficio centrale costituito presso
la Corte di cassazione, e sulla cui ammissibilità la Corte è ora
chiamata a pronunciarsi, investe, come si rileva dal quesito, sette
articoli della legge 23 aprile 1959, n. 189, relativa all'ordinamento
del Corpo della Guardia di finanza. Per alcuni articoli (2, 7 e 10)
si propone al corpo elettorale l'abrogazione dell'intero testo; per
altri (1, 4, 5 ed 8) l'abrogazione limitata a commi o a parte di commi.
Nella memoria presentata dal Comitato promotore si precisa
trattarsi di "articoli relativi all'inquadramento del Corpo stesso tra
le Forze armate dello Stato, alla caratterizzazione militare ed
all'attribuzione al medesimo di compiti prettamente militari";
l'abrogazione che di essi si propone al corpo elettorale "mira alla
smilitarizzazione di un Corpo", le cui peculiari funzioni "non sono
necessariamente e naturalmente riconducibili a quelle delle Forze
armate".
L'Avvocatura dello Stato eccepisce, però, che appare anzitutto
violato il principio della "omogeneità" del quesito referendario,
affermato da questa Corte con la sentenza n. 16 del 1978, "perché la
richiesta investe temi diversi ed eterogenei, quali la sottrazione
del Corpo della Guardia di finanza a compiti di difesa militare
nonché a compiti di sicurezza interna, rispetto ai quali il corpo
elettorale potrebbe voler assumere posizioni differenziate".
L'obiezione è fondata. La Corte, prendendo in considerazione le
disposizioni oggetto del quesito, riconosce che alcune di esse sono
direttamente collegate all'attuale carattere militare del Corpo: come
l'art. 1, comma secondo, a norma del quale esso fa parte integrante
"delle Forze armate dello Stato", ed ha, fra gli altri compiti, quello
di "concorrere alla difesa politico - militare delle frontiere, e, in
caso di guerra, alle operazioni militari"; come l'intero art. 2, che
elenca i gradi gerarchici in cui è ordinato il suo "personale
militare"; come l'intero art. 10, che rende applicabile "ai militari
del Corpo" "il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la
legge penale militare". Anche di altri articoli, poi, si potrebbero
citare espressioni ed incisi, investiti dal quesito, egualmente
riconducibili al carattere militare del Corpo. Ma va nel contempo
rilevato che altra disposizione, pur essa proposta per l'abrogazione,
disciplina, invece, un aspetto diverso e non necessariamente
conseguente alle funzioni militari del Corpo: è lo stesso comma
secondo dell'art. 1, che, nello specificare distintamente i compiti
che il Corpo è chiamato ad assolvere, affianca a quello prettamente
militare dianzi ricordato, ed agli altri rimasti estranei al quesito,
quello di "concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica".
Ora la Corte osserva che siffatto compito non verrebbe
necessariamente meno per effetto della perseguita smilitarizzazione del
Corpo: esso ben può essere svolto da un corpo che non sia
militarmente organizzato, come è dimostrato, per tacer di altri,
dalla progettata strutturazione civile, permanendo i compiti
attualmente svolti, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza, la
cui smilitarizzazione è all'esame del Parlamento. Né può dirsi che
nella specie si tratti di un compito che sia stato demandato alla
Guardia di finanza in via accessoria e complementare a seguito della
intervenuta sua integrazione tra le Forze armate dello Stato,
risalente alla legge 8 aprile 1881, n. 149; perché ancor prima, con
la legge 13 maggio 1862, n. 616, il Corpo (allora denominato delle
Guardie doganali), pur nella sua struttura civile, già veniva
chiamato a far parte integrante della "forza pubblica", e in tale
qualità, appunto, posto fin da allora a disposizione dell'autorità
per l'attuazione dell'ordine giuridico e per la tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza pubblica.
Il quesito referendario non riveste, pertanto, il necessario
carattere di univocità, articolandosi su due temi distinti e non
omogenei (difesa militare e sicurezza interna), suscettibili di
determinare atteggiamenti differenziati nel corpo elettorale, la cui
possibilità di scelta risulterebbe coartata dalla obbligata unicità
della risposta.
Ma il quesito non pecca soltanto sotto il profilo della
omogeneità. Come la Corte, svolgendo principi già enunciati nella
sentenza n. 16 del 1978, ha affermato nella sentenza n.27 di data pari
alla presente, con la quale è stata dichiarata inammissibile la coeva
richiesta di referendum per l'abrogazione parziale della legge 27
dicembre 1977, n. 968, sulla disciplina della caccia, la
imprescindibile esigenza della univocità, chiarezza e semplicità del
quesito, rimane insoddisfatta anche là dove si riscontrino
contraddittorietà ed incoerenza, tra la proposta abrogazione di
alcune norme e la prevista permanenza di altre nello stesso contesto
normativo. quanto ricorre appunto nella richiesta referendaria in
esame. Nella quale, lasciandosi persistere, nel comma secondo
dell'art. 1 della legge n. 189 del 1959, la integrazione del Corpo
nella "forza pubblica", si richiede, invece, la eliminazione, nello
stesso comma, del suo concorso "al mantenimento dell'ordine e della
sicurezza pubblica": proprio alle funzioni, cioè, alle quali è
precipuamente preordinato il ricorso alla "forza pubblica", ed il cui
esercizio, nell'ipotesi di un esito positivo del referendum, potrebbe
nondimeno continuare ad essere richiesto al Corpo, stante il suo
permanere nell'ambito della medesima "forza pubblica", in virtù di
quella parte del comma secondo dell'art. 1 non toccata dalla richiesta
di abrogazione. Come è fatto palese, a titolo di esempio,
dall'art.24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, che demanda alla "forza
pubblica" l'esecuzione dell'ordine di scioglimento di riunioni o
assembramenti che mettano in pericolo l'ordine pubblico è la
sicurezza dei cittadini; dall'art. 5 dello stesso testo unico, che
autorizza l'impiego della "forza pubblica" per l'esecuzione dei
provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza; dall'art.20 del
testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con r.d.3
marzo 1934, n.383, che autorizza l'impiego della "forza pubblica" per
l'esecuzione delle ordinanze di urgenza che il prefetto può adottare,
fra l'altro, per motivi di sicurezza pubblica. Appare evidente la
contraddittorietà di un quesito con il quale viene proposto
all'elettore, e ad un tempo escluso dalla proposta, che cessi la
possibilità dell'impiego del Corpo per il mantenimento dell'ordine e
della sicurezza pubblica.
Conclusivamente, la Corte dichiara inammissibile la richiesta di
referendum per l'abrogazione parziale della legge n. 189 del 1959,
relativa all'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, non
riscontrando nel relativo quesito i necessari caratteri di
omogeneità, coerenza ed univocità. Resta, pertanto, assorbito
l'esame delle altre eccezioni formulate al riguardo dall'Avvocatura
dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione parziale della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento
del Corpo della Guardia di finanza), nei termini indicati in epigrafe,
dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dall'Ufficio
centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte