Sentenza n. 29/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma
terzo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà) promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1982 dalla
Sezione di Sorveglianza presso la Corte d'appello di Roma nel
procedimento di ammissione alla semilibertà nei confronti di Di
Giacomo Gianfranco, iscritta al n. 688 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 1983.
Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore
prof. Livio Paladin.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 23 luglio 1982 - emessa nel corso di un
procedimento promosso da un detenuto, condannato per i delitti di
rapina aggravata e furto, che richiedeva la concessione del beneficio
di ammissione alla semilibertà - la sezione di sorveglianza presso la
Corte d'appello di Roma ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 48, terzo comma, in relazione all'art. 47,
secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ("Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della libertà"). Nella parte in cui esclude la
concessione della semilibertà per taluni delitti, tra cui appunto
quello di rapina aggravata, la norma impugnata sarebbe infatti in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Sebbene questa Corte ne abbia già dichiarato la non fondatezza e
poi la manifesta infondatezza, la questione suddetta meriterebbe -
secondo il giudice a quo - di essere riesaminata dalla Corte stessa.
Nella specie - rileva l'ordinanza di rimessione - l'istante gode di un
regime sostanzialmente analogo a quello della semilibertà, essendo
stato autorizzato a svolgere un lavoro all'esterno senza scorta; e già
da questo dato risulterebbe come con la disposizione limitativa della
sola semilibertà, il legislatore sia caduto in contraddizione,
superando "i limiti della propria discrezionalità"
Inoltre, sarebbe assurdo che l'istante stesso, già condannato in
primo grado alla pena di anni 14 di reclusione ("di cui anni 12 quale
pena base per il reato, più grave, di tentato omicidio") e poi assolto
in appello dal tentato omicidio ("sicché reato più grave divenne la
rapina, per la quale fu inflitta la pena di anni 8 e mesi 6 di
reclusione, aumentata ad anni 10 per la continuazione"), si veda ora,
proprio per la minore gravità complessiva degli addebiti ritenuti in
sentenza, sbarrato l'accesso alla semilibertà, di cui diversamente
avrebbe potuto beneficiare a partire da un certo momento. Ciò
confermerebbe, invece, che "i criteri di ordine puramente formale
contenuti nell'art. 48 comma terzo non sempre rispondono a canoni di
giustizia sostanziale, cui tutto l'ordinamento giuridico è e deve
essere informato". Ed una riprova ulteriore dell'irragionevolezza della
norma in esame starebbe in ciò che il legislatore non ha considerato
altri reati, malgrado la loro gravità e il conseguente "allarme
sociale" non siano inferiori a quelli peculiari dei delitti elencati
dall'art. 47 cpv. della legge penitenziaria.
2. - Nel presente giudizio nessuno si è costituito, né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - La sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Roma
risolleva dinanzi a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., il
problema se sia costituzionalmente legittimo l'aver escluso dalla
concessione della semilibertà - mediante il combinato disposto degli
artt. 48, terzo comma, e 47, secondo comma, della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (come modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1) - i soggetti
condannati per il delitto di "rapina aggravata".
La stessa ordinanza di rimessione ricorda che la Corte si è già
pronunciata più volte in proposito. Dapprima, la sentenza n. 107 del
1980 ha dichiarato non fondata la questione predetta, in riferimento
agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della
Costituzione; quindi, mediante le ordinanze n. 8 e n. 10 del 1981, la
Corte ha concluso nel senso della manifesta infondatezza, non solo in
vista degli artt. 3 e 27, ma anche per la parte concernente la pretesa
violazione degli artt. 2, 25, secondo comma, e 111, primo comma, della
Costituzione. Infine, successivamente alla proposizione
dell'impugnativa in esame, l'ordinanza n. 167 del 1983 ha ritenuto
manifestamente inammissibile la richiesta di precludere la concessione
della semilibertà quanto ai delitti contro l'incolumità pubblica:
richiesta avanzata dalla sezione di sorveglianza presso la Corte
d'appello di Perugia, con un provvedimento cui fa ripetuto richiamo il
giudice a quo.
Nondimeno, la questione è stata riproposta, sulla base di tre
serie di ragioni, che l'ordinanza introduttiva del presente giudizio
considera tali da inficiare il fondamento giustificativo della norma
impugnata, in contrasto con il principio costituzionale d'eguaglianza.
In primo luogo, cioè, la possibilità che anche i condannati per
rapina aggravata vengano assegnati - come appunto si è verificato
nella specie - al lavoro all'esterno senza scorta (secondo l'art. 21
cpv. della legge n. 354 del 1975) dimostrerebbe quanto poco sia
ragionevole escluderli a priori dalla concessione della semilibertà.
In secondo luogo, sarebbe indice di un'ulteriore irragionevolezza la
circostanza che i soggetti detenuti per il solo reato di rapina
aggravata (o per questo reato, nonché per altri fatti meno gravi)
risultino svantaggiati, circa il momento a partire dal quale può
aversi la semilibertà, nei confronti di soggetti condannati, oltre che
per rapina, per altri reati di maggiore gravità; e ciò in conseguenza
dell'interpretazione accolta dalla Corte suprema, per cui gli stessi
autori dei reati espressamente indicati dall'art. 47, secondo comma,
della legge n. 354 possono vedersi concesso il beneficio in esame, una
volta espiata la pena relativa ai reati medesimi, più la metà della
pena residua (ai sensi della norma generale di cui al secondo comma
dell'art. 501. cit.).
In terzo luogo, sarebbe comunque arbitrario che il legislatore
abbia preso in considerazione delitti come quelli di "rapina, rapina
aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a
scopo di rapina o di estorsione", trascurando di estendere il divieto
del quale si tratta ad altri delitti come la "strage" o come il
"sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione".
2. - Senonché nessuno degli argomenti addotti dal giudice a quo -
in riferimento all'art. 3 Cost. - modifica sostanzialmente i termini
del problema che la Corte ha già affrontato, né induce la Corte
stessa a discostarsi dalla sua giurisprudenza precedente.
È ben vero che in dottrina le esclusioni testualmente previste
dall'art. 47, secondo comma, della legge n. 354 del 1975 (nel testo
sostituito dall'art. 4 della legge n. 1 del 1977 e poi integrato
dall'art. 7 della legge n. 646 del 1982) hanno formato l'oggetto di
diffuse critiche, dovute soprattutto all'incompletezza di quella
previsione, che non avrebbe tenuto conto di beni preminenti nella scala
dei valori penalistici ovvero di altri reati suscettibili anch'essi di
determinare un forte allarme sociale. Da un lato, però, la Corte deve
riaffermare la propria incompetenza ad "emettere sentenze additive che
rendano deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione
della pena" (cfr. ancora l'ordinanza n. 167 del 1983). D'altro lato,
una volta ammesso - come la Corte continua a ritenere - che sulla base
di particolari valutazioni sociologiche e criminologiche sia consentito
al legislatore di stabilire un collegamento fra la gravità del reato
commesso ed il tipo del trattamento penitenziario (ivi comprese le
"misure alternative alla detenzione "), esclusioni di per sé
giustificate non possono dirsi illegittime per il semplice fatto che
nella testuale elencazione dei casi da escludere non siano state
inserite altre ipotesi ritenute meritevoli della medesima
regolamentazione. E basta rileggere il secondo comma dell'art. 47 per
intendere che le premesse sulle quali si era fondata quella scelta
legislativa non hanno cessato di sussistere, dal 1975 ad oggi, e non si
sono neppure indebolite.
Ciò posto, le altre censure come prospettate dall'ordinanza di
rimessione non implicano alcun contrasto fra la norma impugnata ed il
principio costituzionale d'eguaglianza, ma riguardano incongruenze del
momento applicativo, per cui alla Corte non è dato di porvi rimedio,
sostituendosi al legislatore. Tale è il caso della denunciata
sfasatura fra la norma sull'assegnazione al lavoro all'esterno e la
disciplina concernente la concessione della semilibertà; tanto più
che fra quel trattamento e la misura in discussione esiste sul piano
normativo un tale divario, da rendere del tutto incongruo il richiamo
all'art. 3 della Costituzione. Ma le stesse conclusioni s'impongono
anche per quanto attiene al momento di concessione della semilibertà,
variamente fissato nel tempo secondo il vario rapporto di gravità fra
i reati concorrenti per i quali i soggetti in questione siano stati
condannati. In primo luogo, infatti, situazioni del genere, sebbene
frequenti, non esauriscono di certo le fattispecie disciplinate dalla
norma impugnata. Secondariamente, le disarmonie rilevate dal giudice a
quo discendono da un'interpretazione in bonam partem delle norme
riguardanti la semilibertà, accolta dalla Corte di cassazione al di
là della lettera dei corrispondenti disposti; e non sembra sostenibile
che, proprio per effetto di un'applicazione meno severa dei limiti
frapposti alla concessione del beneficio in esame, si debba dichiarare
la globale illegittimità dei limiti medesimi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 48, terzo comma, in relazione all'art. 47, secondo comma,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata dalla sezione di
sorveglianza presso la Corte d'appello di Roma, in riferimento all'art.
3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte