Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1985

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/01/1985 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 23legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma

settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada), promosso

con ordinanza emessa il 5 ottobre 1981 dal Pretore di Domodossola nel

procedimento penale a carico di Profazio Giuseppe, iscritta al n. 777

del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 75 dell'anno 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Pretore di Domodossola, nel procedimento penale a

carico di Profazio Giuseppe, imputato di lesioni colpose gravi,

ripropone con ordinanza 5 ottobre 1981 la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 91, comma settimo, codice stradale, in

relazione all'art. 3 Cost.,

che i profili sotto cui la questione è prospettata non sono

diversi da quelli già presi in esame dalla Corte con sent. 20 gennaio

1977 n. 47, e recentemente con ordinanza 22 novembre 1984 n. 267,

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale

ha chiesto che la questione sollevata sia dichiarata infondata.

Considerato che, a parte quanto già è stato rilevato dalla citata

sentenza di questa Corte in punto infondatezza, e quant'altro è stato

in proposito aggiunto, sia pure incidenter tantum, colla richiamata

ordinanza, il Pretore solo apparentemente ha motivato sulla rilevanza,

in quanto i motivi addotti attengono esclusivamente ad una maggiore

celerità del rito (possibilità di concludere il processo con decreto

penale, anziché attraverso tre gradi di giudizio), mentre l'art. 23,

secondo comma l. 11 marzo 1953 n. 87 non consente che una questione di

legittimità costituzionale possa essere sollevata dall'autorità

giurisdizionale se non ricorre la condizione inderogabile secondo cui

"il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla

risoluzione della questione di legittimità costituzionale";

che peraltro s'aggiunge a quanto sopra un ulteriore motivo di

inammissibilità, già rilevato nella citata ordinanza di questa Corte,

e su cui il Pretore argomenta in modo contraddittorio. Infatti, mentre

sostiene il remittente che la maggiore gravità del danno criminale

cagionato dal reato atterrebbe esclusivamente alla funzione della pena,

lamenta che la pena accessoria non risponderebbe nella specie alla

diversa sua funzione essendo anche le lesioni personali gravi punite

(ma solo in via alternativa) "con pena pecuniaria", e quindi

riferendosi egli stesso ancora una volta alla pena,

che, in realtà, il legislatore non ha trascurato la possibile

incidenza del grado della colpa sulla commisurazione della pena

accessoria, affidando al magistrato il suo apprezzamento discrezionale

entro limiti edittali di minimo e di massimo; ma quand'anche questa

Corte accogliendo l'auspicio del Pretore, dichiarasse l'illegittimità

del comma denunziato, nella parte in cui non prevede che il giudice

possa astenersi dall'infliggere la pena accessoria nei casi in cui il

grado della colpa sia assolutamente minimo, mai il Pretore avrebbe

potuto farne applicazione al caso di specie. Come risulta, infatti,

dall'imputazione, si tratta non soltanto di colpa generica (peraltro

già di per sé espressione di grave imprudenza), ma anche di colpa

specifica per violazione di una norma fondamentale del comportamento di

guida, avendo l'imputato, che viaggiava alla guida della sua

autovettura su di un rettifilo, svoltato a sinistra mentre sopravveniva

in senso opposto altra autovettura cui non dava precedenza, e alla

quale perciò tagliava la strada cagionando pericolosissima collisione

con le conseguenze enunciate nel capo d'accusa.

che, pertanto, anche sotto tale riguardo viene manifestamente a

mancare la rilevanza della sollevata questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile per carenza di rilevanza la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 91, comma settimo,

d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, sollevata dal Pretore di Domodossola,

con ordinanza 5 ottobre 1981, in riferimento all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte