Sentenza n. 29/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/01/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 23d.P.R. 128/1969
applicata al caso
- art. 3legge 1378/1956
- art. 16d.P.R. 128/1969
usata come parametro
citata
- art. 2legge 1378/1956
- art. 32legge 1378/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del
d.P.R. 27 marzo 1969 n. 128 (Ordinamento interno dei servizi
ospedalieri) e 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378
(Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 31 maggio 1988 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania
- sul ricorso proposto dal Sindacato Italiano Chimici Dipendenti
Unità Sanitarie Locali ed altri contro l'Unità Sanitaria Locale n.
42, Messina sud ed altro, iscritta al n. 398 del registro ordinanze
1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,
prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 2 marzo 1989 dal Pretore di Nardò nei
procedimenti penali riuniti a carico di Zacchino Igino ed altri,
iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione del Sindacato Italiano Chimici
Dipendenti Unità Sanitarie Locali, di Lo Giudice Paolino in proprio
e nella qualità, di Bonanno Silvestro, dell'Ordine Chimici Province
di Lecce e Brindisi, del Sindacato Italiano Chimici Liberi
Professionisti, di Zacchino Igino, di Gatto Mario e Zacchino Igino e
gli atti di intervento dell'Ordine Nazionale dei Biologi, di
Altadonna Olga ed altra e della Federazione Nazionale degli Ordini
Medici Chirurghi e Odontoiatri, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi gli avvocati Cesare M. Bianca e Paolo De Caterini per il
Sindacato Italiano Chimici Dipendenti Unità Sanitarie Locali, Paolo
Barile e Giovanni C. Sciacca per Lo Giudice Paolino in proprio e
nella qualità, Arturo Merlo per Bonanno Silvestro, Cesare M. Bianca
per l'Ordine Chimici Province di Lecce e Brindisi, Paolo De Caterini
per il Sindacato Italiano Chimici Liberi Professionisti, Antonio
Funari per Zacchino Igino, Franco C. Scoca e Alessandro Pace per
Gatto Mario e Zacchino Igino, e gli avvocati Giuseppe Barone e
Giuseppe Guarino per l'interveniente Ordine Nazionale dei Biologi e
l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Decidendo sull'impugnativa proposta da esponenti del
Sindacato nazionale dei chimici dipendenti U.S.L. e dal Sindacato
nazionale biologi italiani, nonché da un biologo ed un chimico
dipendenti dalla U.S.L. n. 42 di Messina, avverso una serie di
delibere di questa e dell'Assessore regionale alla Sanità
concernenti la copertura dei posti in organico del servizio di
microbiologia e virologia di un ospedale di detta città, il T.A.R.
per la Sicilia - sezione staccata di Catania - ha sollevato, con
ordinanza del 31 maggio 1988, depositata il 28 febbraio 1989,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 23 del
d.P.R. 27 marzo 1969, n.128 - recante l'Ordinamento interno dei
servizi ospedalieri - "nella parte in cui prevedono che ai posti di
primario, aiuto e di assistente previsti in organico nei servizi di
analisi e virologia possano aspirare esclusivamente medici con la
esclusione di biologi e chimici". Ritenuta la rilevanza della
questione in quanto attinente alla legittimazione dei ricorrenti ed
al contenuto degli atti impugnati, il T.A.R. osserva che la
discrezionalità del legislatore e della P.A. nella determinazione
del titolo professionale idoneo a consentire l'accesso ai pubblici
uffici che comportano l'esercizio di attività professionale trova un
limite negli artt. 33, quinto comma, 51, primo comma e 97, terzo
comma, Cost. In particolare, poiché l'art. 33 Cost. prescrive che
nessuna attività professionale può essere legittimamente esercitata
se non previo accertamento dell'idoneità del soggetto attraverso uno
specifico esame di Stato, il superamento di detto esame e
l'iscrizione negli appositi albi, oltre a costituire la condizione
per l'esercizio di una determinata attività professionale, ne
circoscriverebbe al tempo stesso i limiti; nel senso che il suo
esercizio, in tanto sarebbe legittimo, in quanto possa farsi
rientrare nell'ambito delle capacità accertate con l'esame di
abilitazione.
Di qui, la necessità di verificare gli ordinamenti delle
professioni oggetto di esame (medici, chimici, biologi) e le norme
che ne regolano gli esami di abilitazione, al fine di definire il
rispettivo ambito di operatività delle professioni medesime. Da tale
indagine, ad avviso del T.A.R., risulta che il settore delle ricerche
di laboratorio esula dalla sfera di competenza attribuita dalla legge
alla professione medica, trattandosi di "attività specificamente ed
esclusivamente ascrivibile alle attribuzioni" dei chimici e dei
biologi.
A tale conclusione, secondo il giudice a quo, si perviene
considerando: a) che ai fini dell'esame di abilitazione all'esercizio
della professione medica non è più richiesta diversamente che
nell'ordinamento del 1938 (R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, art. 73) - la
prova pratica di esecuzione di ricerche di laboratorio, (art. 24 D.M.
9 settembre 1957);
b) che i diplomi di specializzazione non sono idonei ad abilitare
all'espletamento di attività non prevista dall'esame di Stato (arg.
ex artt. 1 e 12 d.P.R. 10 marzo 1982, n.162); c) che viceversa, le
analisi chimiche e, rispettivamente, quelle biologiche rientrano
nella specifica competenza dei chimici e biologi alla stregua dei
relativi ordinamenti professionali (arg. ex artt. 16 legge 19 luglio
1957, n. 679 e 3 legge 24 maggio 1967, n. 396); d) che l'istituzione
dell'ordinamento professionale dei biologi ha comportato la
preclusione per i medici all'esecuzione di analisi biologiche, come
si evincerebbe dal fatto che solo in via transitoria fu consentito
l'esercizio dell'attività di biologo, con iscrizione al relativo
albo, ai medici che l'avessero svolta in via esclusiva o almeno
prevalente per almeno cinque anni (art. 48 legge n. 396 cit.).
In base a tali rilievi il giudice a quo assume che deve tenersi
distinta l'attività di diagnosi e cura da quella di supporto di tipo
laboratoristico ed esclude - conformemente alla prevalente
giurisprudenza penale (Cass. pen., sez. VI, 23 ottobre 1985, n. 1048)
- che il personale medico possa compiere attività nell'ambito di un
laboratorio di analisi chimico-cliniche e batteriologiche; e ciò,
atteso anche che l'attività medica si esurisce nella fase del
controllo dei prelievi, che lo stesso specialista in microbiologia
non ha specifica competenza ad effettuare prelievi biologici
specialistici e che, viceversa, l'attività dei biologi si estrinseca
principalmente nella direzione e gestione dei laboratori di analisi.
Di qui il dubbio circa la legittimità costituzionale degli artt.
16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969 che, nella previsione degli
organici minimi del servizio di analisi e di quello di virologia,
prevedono ben quattro medici su cinque unità operative, posti per
giunta in posizione gerarchica assolutamente sovraordinata. Siffatta
previsione - osserva ancora il giudice a quo - contrasta tra l'altro
con la più recente disciplina sulle dotazioni organiche delle
strutture di analisi cliniche aperte al pubblico la quale prevede che
la direzione dei laboratori di base e specializzati in virologia può
essere affidata indifferentemente a biologi e medici, e quella dei
laboratori specializzati in analisi chimico- cliniche può essere
affidata a chimici (art. 8 D.P.C.M. 10 febbraio 1984); laddove le
disposizioni impugnate non consentono ai biologi ed ai chimici di
accedere ai posti di primario responsabile dei servizi di analisi e
virologia e di accedere in regime di parità rispetto ai medici agli
stessi posti di addetto alla esecuzione delle analisi di laboratorio
in qualità di aiuto ed assistente.
Secondo il T.A.R. rimettente, i citati artt. 16 e 23 sarebbero
perciò in contrasto:
con l'art. 33 Cost., "in quanto non consentono ai biologi ed ai
chimici di accedere a qualifiche che comportano lo svolgimento della
specifica attività professionale per la quale sono in possesso
dell'abilitazione";
con l'art. 51 Cost., "in quanto limitano irrazionalmente ed
illogicamente l'accesso ai pubblici impieghi a categorie
professionali la cui attività è sancita e riconosciuta
costituzionalmente";
con l'art. 97 Cost., "perché prevedono una organizzazione
amministrativa irrazionale e non improntata ai principi del buon
andamento".
1.1. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono
costituite le parti del giudizio a quo, le quali hanno anche
presentato memorie aggiunte nell'immininenza dell'udienza di
discussione ed hanno poi svolto le difese orali.
Il Sindacato italiano dei chimici dipendenti dalle UU.SS.LL.,
ripropone sostanzialmente le argomentazioni contenute nell'ordinanza
di rimessione, insistendo sul rilievo per cui la capacità giuridica
di ogni singola professione risulta individuata e delimitata
dall'esame di abilitazione (e quindi dalle materie da questo
previste, oltre che da quelle figuranti nei corsi di laurea che vi
danno accesso), dall'iscrizione nell'albo professionale, e in genere,
dalla specifica legge professionale. Da tale premessa dovrebbe
dedursi una sorta di presunzione legale di incapacità per i medici
all'esecuzione di analisi chimico-cliniche, posto che per essi
l'esame di abilitazione e il curriculum universitario quasi non
prevedono materie e prove di chimica (solo due esami a fronte degli
oltre trenta del corrispondente corso dei chimici) e che le scuole
post-universitarie di specializzazione non hanno legittimazione a
fornire titoli dotati di valenza professionale. Richiamata, poi,
l'esigenza che l'esame di Stato garantisca un "serio ed oggettivo"
accertamento del "concreto possesso", da parte del candidato, "della
preparazione, attitudine e capacità tecnica necessarie perché
dell'esercizio pubblico dell'attività professionale i cittadini
possano giovarsi con fiducia" (sent. n. 43 del 1972), la difesa
sostiene che le norme impugnate contravvengono alla necessaria
correlazione specifica tra esame di Stato ed abilitazione
all'esercizio delle professioni, in quanto legittimano l'esercizio di
un'attività professionale da parte di una categoria priva di
apposita preparazione ed il cui esame di Stato è estraneo alla
materia che forma oggetto di tale attività.
Dal tariffario dei medici, inoltre, non potrebbe dedursi alcunché
in tema di riparto di competenze - trattandosi di mero atto
amministrativo - mentre la modifica dell'esame di Stato per i medici
(art. 24 D.M. 9 settembre 1957) evidenzierebbe la tendenza alla
specializzazione delle professioni. Affermare, poi, la competenza dei
medici in base alla finalizzazione diagnostica delle analisi
significherebbe confondere tra il mezzo ed il fine. A caratterizzare
una scienza sono l'oggetto ed i metodi praticati, sicché si rientra
nell'ambito della chimica se i metodi analitici sono chimici, anche
se l'analisi concerne campioni biologici; ed i metodi analitici della
chimica sono diventati talmente sofisticati da rendere impensabile
che possano essere impiegati da medici.
La circostanza, poi, che ben cinque decreti legge tendenti a
legittimare l'esecuzione delle analisi da parte dei medici ed a
sanare le situazioni pregresse siano stati respinti dal Parlamento
costituirebbe la riprova dell'esigenza di tener fermo il principio di
professionalità.
Alle censure enunciate dal T.A.R. rimettente la difesa ne aggiunge
un'altra, sostenendo che le norme impugnate confliggerebbero con
l'art. 3 Cost. in quanto, abilitando i medici all'esercizio di
attività riservate ad altre categorie professionali, effettuano una
parziale ed arbitraria equiparazione tra tali operatori e gli
appartenenti alle altre categorie, così da trattare in modo eguale
situazioni diseguali.
1.2. - Le tesi ed argomentazioni dell'ordinanza di rimessione sono
condivise anche dalla parte privata Lo Giudice Paolino, costituito in
proprio e quale rappresentante per la provincia di Messina dal
Sindacato nazionale biologi italiani. In particolare, la difesa
sottolinea che all'orientamento della giurisprudenza penale,
condiviso dall'ordinanza, si contrappone solo un isolato parere del
Consiglio di Stato (Sez. III, 21 maggio 1985, n.745), il quale però,
in altre decisioni, riconosce l'equiparazione delle funzioni di
chimici e biologi a quelle dei medici nell'ambito dei laboratori di
analisi. La difesa sostiene poi che nessuna norma del T.U.L.L.S.S.
attribuisce ai medici una competenza "esclusiva" per lo svolgimento
dell'attività di analisi, che questa non coincide con le specifiche
attribuzioni professionali del medico (diagnosi, prognosi e terapia),
e che le specializzazioni nulla aggiungono alle competenze
professionali conseguite con l'esame di abilitazione.
Ribadito, poi che l'esecuzione delle analisi di laboratorio
rappresenta una tipica attività professionale di biologi e chimici,
la difesa sostiene che una soluzione di obiettivo equilibrio è
sancita nel D.P.C.M. 10 febbraio 1984, che parifica totalmente i
biologi e i chimici ai medici ai fini dell'accesso alla direzione dei
laboratori di analisi, richiedendo solo, in tal caso, la presenza di
un medico tra i collaboratori: orientamento, questo, confermato dalla
giurisprudenza amministrativa, la quale argomenta tra l'altro dal
fatto che nella prassi il servizio di analisi si limita a fornire al
medico i risultati di queste, e che ai fini della diagnosi e terapia
non fa alcuna differenza che esse siano eseguite da un medico o da un
non medico.
1.3. - Si è costituito anche l'Ordine nazionale dei biologi -
intervenuto nel giudizio a quo - che ha chiesto la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme impugnate. La parte privata Bonanno
Silvestro si è costituita tardivamente.
1.4. - Si sono altresì costituite Altadonna Olga e Fulci Gisella,
medici analisti dipendenti dalla U.S.L. n. 42 di Messina,
controinteressate intervenienti nel giudizio a quo. Dopo aver
sottolineato che all'orientamento della giurisprudenza penale
richiamato nell'ordinanza di rimessione se ne contrappone un altro,
sostenuto non solo dalla giurisprudenza amministrativa ma anche da
parte di quella penale, la difesa sostiene che la preminenza del
personale medico nell'esecuzione delle analisi ad accertamento
diagnostico e nella gestione delle relative strutture di laboratorio
si giustifica in ragione della prevalente finalità clinica di tali
analisi, in cui ciò che rileva non è solo l'esattezza dei risultati
e la conformità dell'esperimento alle regole della tecnica che lo
disciplina, ma anche, e soprattutto, la valutazione fisiologica e
patologica che da quel risultato può essere desunta. Richiamando,
poi, il già citato parere del Consiglio di Stato, la difesa nega che
l'esercizio dell'arte medica da parte degli abilitati alla
professione possa essere limitato ai settori oggetto dell'esame di
Stato - che tende ad accertare solo una capacità generica - e che
l'esclusione dei medici dalle attività di analisi possa essere
dedotta dalle disposizioni della legge (n. 396 del 1967) istitutiva
dell'Ordine professionale dei biologi, le cui attribuzioni specifiche
non possono costituire limite "a quanto può formare oggetto
dell'attività di altre categorie professionali a norma di leggi e di
regolamenti" (art. 3 l. cit.). La professione medica avrebbe invece
un carattere tendenzialmente generale, non delimitabile in singole e
specifiche aree operative, e si estenderebbe all'attività di analisi
in quanto il medico è l'unico professionista competente ad
interpretare i dati clinici che da esse emergono, sicché su di esso
gravano necessariamente le maggiori responsabilità in ordine alla
ricerca diagnostica. Le caratteristiche di generalità delle
competenze mediche e di settorialità di quelle cliniche e biologiche
darebbero ragione, secondo la difesa, della presenza diversificata di
queste categorie nell'organico del servizio ospedaliero di
laboratorio prevista dall'art. 16 d.P.R. n. 128 del 1969: norma che,
peraltro, si limita a prevedere solo una dotazione minima, ma non
massima dei diversi professionisti. D'altra parte, se la direzione
del servizio di analisi degli ospedali fosse stata affidata a un non
medico, si sarebbe realizzata una rilevante anomalia rispetto alle
altre divisioni ospedaliere - rette tutte da medici - con conseguenze
negative sotto il profilo del raccordo e della cooperazione con esse.
1.5. - La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri afferma innanzitutto che la Corte avrebbe
implicitamente riconosciuto come legittimo l'esercizio dell'attività
di analisi da parte dei medici nella sentenza n. 1107 del 1988.
Sostiene, poi, che l'esame di Stato è una verifica della
preparazione generale del soggetto e che le prove in cui esso si
concreta hanno carattere non esaustivo, tant'è che anche in quelle
effettuate in tale sede dai chimici non sono più incluse prove
pratiche di analisi chimico-cliniche su materiali biologici (cfr.
art. 25 D.M. 9 settembre 1957). Se si ritenesse il contrario, si
dovrebbe sostenere che esulino dall'ambito professionale del medico
le prestazioni di cardiologia, radiologia, anestesiologia, nefrologia
ecc.. A conferma di ciò, la difesa richiama le sentenze nn. 83 del
1974 e 43 del 1972 di questa Corte, dalle quali si evincerebbe che
l'esame di Stato investe i requisiti attitudinali e tecnici per
l'esercizio della professione nel suo complesso e non già quelli per
l'esecuzione delle singole prestazioni che possono far parte
dell'attività professionale nel suo insieme. L'art. 16 del d.P.R. n.
128 del 1969, d'altra parte, ha secondo la difesa realizzato un
appropriato equilibrio tra le diverse competenze professionali,
prevedendo nella dotazione minima del servizio di analisi almeno un
posto di direttore o coadiutore o assistente chimico o biologo e che
ciascun settore possa essere affidato ad un direttore biologico o
chimico ovvero ad un aiuto con idoneità a primario di laboratorio.
1.6. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a
mezzo dell'Avvocatura dello Stato osserva innanzitutto che non vi è
contraddizione tra le norme impugnate ed il D.P.C.M. 10 febbraio
1984, dato che l'art. 7 di questo prevede che i presidi di analisi di
cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente art. 2 hanno la dotazione di
personale prevista dalle rispettive leggi. Ciò premesso, sostiene
che non sarebbero nella specie violati né l'art. 33 - in quanto
l'esame di Stato è prescritto per le professioni qui considerate -;
né l'art. 51 - perché l'accesso ai servizi di analisi avviene in
base ai requisiti stabiliti dalla legge -; né l'art. 97 Cost., in
quanto l'organizzazione dei servizi è riservata alla insindacabile
discrezionalità del legislatore, il quale, nell'esercizio di tale
potere, determina le sfere di competenza, le attribuzioni e le
responsabilità dei vari professionisti. D'altra parte, la scelta di
affidare ai medici la direzione dei servizi di analisi sarebbe
pienamente razionale, trattandosi di professionisti che assommano
tutte le varie competenze necessarie per l'esercizio e la sintesi
delle relative funzioni (prelievi, effettuazioni delle analisi,
interpretazione ed elaborazione dei dati chimici ai fini della
diagnosi e della terapia di eventuali patologie).
2. - Altra questione di costituzionalità in materia di analisi di
laboratorio è stata sollevata dal Pretore di Nardò, con ordinanza
del 2 marzo 1989 (r.o. n. 417/1989), nel corso di un procedimento
penale a carico di alcuni medici cui, per l'esecuzione di tali
analisi, era addebitato il reato di esercizio abusivo delle
professioni di chimico o biologo.
Muovendo dalla premessa per cui l'ambito di operatività delle
singole professioni è definito dalla legge professionale e
dall'abilitazione conseguita con l'esame di Stato, il giudice a quo
compie un'analitica disamina della normativa vigente per le tre
suddette professioni (R.D. n.1592 del 1933, art. 172; R.D. n. 1269
del 1938, artt. 51, 72, 73, 75; legge n. 1378 del 1956, artt. 1 e 3;
D.M. 9 settembre 1957, art. 24; R.D. n. 1265 del 1934, artt. 99, 103
e d.P.R. n. 1763 del 1965, per i medici; legge n. 897 del 1938, art.
1, per i chimici; d.P.R. n. 980 del 1982, per i biologi) nonché di
quella concernente i laboratori di analisi (R.D. n. 1265 del 1934,
artt. 83, 85, 90, 92, 193; R.D. n. 281 del 1935; R.D. n. 1631 del
1938; d.P.R. n. 128 del 1969, art. 16; legge n. 833 del 1978, art.
25; D.P.C.M. 10 febbraio 1984, artt. 1-3, 8).
Da tale disciplina farraginosa, frammentaria e contraddittoria -
osserva il Pretore - non è dato desumere con chiarezza quali siano,
quanto alle analisi chimiche e biologiche a fini diagnostici, i
rispettivi ambiti di operatività delle tre suddette professioni, ed
in particolare se quella medica abiliti all'esecuzione di tali
analisi: sicché al riguardo si sono verificati cospicui contrasti
giurisprudenziali. Né una chiarificazione è venuta dal legislatore,
in quanto ben cinque decreti legge emanati a tal fine (nn. 627 del
1985, 77 del 1986, 257, 360 e 443 del 1987) non sono stati
convertiti.
Tanto premesso, il giudice a quo concentra la propria attenzione
sulla legge 8 dicembre 1956, n. 1378 che, ripristinando gli esami di
Stato (sospesi dall'art. 6 R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 51), ha
stabilito (art. 3, secondo comma) che i programmi di tali esami siano
determinati con regolamento emanato dal Ministro della Pubblica
Istruzione, sentito il parere della I Sezione del Consiglio Superiore
e degli Ordini professionali nazionali: regolamento poi emesso con
D.M. 9 settembre 1957 che, all'art. 24, individua le prove di esame
per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico
chirurgo, tra l'altro eliminando l'esecuzione di ricerche di
laboratorio che in precedenza - e sia pure con facoltà di
sostituirle con altre prove pratiche - erano previste dall'art. 73
R.D. n. 1269 del 1938.
Ad avviso del Pretore di Nardò, l'art. 33, quinto comma, Cost.,
prescrivendo un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
professionale, impone implicitamente al legislatore di dettare una
più complessa ed esaustiva regolamentazione di una materia così
delicata, regolandola con una fonte primaria o almeno con una legge
quadro che determini i principi di base dei programmi di esame. La
circostanza, perciò, che il citato art. 3, secondo comma, demandi
integralmente la regolamentazione della materia delle prove di esame
alle scelte discrezionali - ed eventualmente mutevoli - del Ministro
contrasterebbe con la suddetta norma costituzionale. Dal fatto, poi,
che una siffatta disciplina con fonte secondaria ha comportato
incertezze e conflitti interpretativi circa l'individuazione del
professionista abilitato ad eseguire analisi cliniche, il giudice a
quo desume altresì un contrasto con gli artt. 32 e 2 Cost., nonché
con l'art. 3, per il diverso trattamento che i soggetti esercitanti
la stessa professione possono ricavare a causa della variabilità dei
criteri interpretativi adottati. La lamentata inerzia legislativa
darebbe infine luogo, secondo il Pretore, alla violazione "degli
artt. 55 e segg. e 101 e segg." Cost. - sotto il profilo
dell'armonica divisione funzionale dei poteri dello Stato - in quanto
comporterebbe che sia in definitiva demandato al giudice penale il
potere di stabilire l'ambito dell'attività professionale di medici,
biologi e chimici.
2.1. - Nel giudizio così instaurato si è costituito il
S.I.CHI.L.P. - Sindacato italiano chimici liberi professionisti parte
civile nel procedimento a quo.
A suo avviso, la questione sollevata sarebbe inammissibile in
toto, in quanto tendente a provocare un intervento della Corte
rispetto ad un caso di inerzia legislativa, ed in specie quanto alla
dedotta violazione degli artt. 55 ss. e 101 ss., data l'assoluta
genericità ed indeterminatezza di tale censura.
La questione sarebbe poi irrilevante, in quanto all'ipotetica
pronuncia d'incostituzionalità dell'impugnato art. 3 non
conseguirebbe l'assoluzione dei medici imputati nel procedimento a
quo, dovendosi pur sempre tener conto della restante normativa
(ordinamenti scolastici e professionali, ecc.).
Infondata sarebbe, infine, la censura prospettata in riferimento
all'art. 33, quinto comma, Cost., dato che questo non pone una
riserva di legge e che, comunque, la regolamentazione degli esami di
Stato comporta di per sé un elevato grado di discrezionalità
tecnica.
2.2. - Per l'inammissibilità, irrilevanza e infondatezza delle
questioni insta anche - ma senza motivazione - l'Ordine dei chimici
delle Province di Lecce e Brindisi, parte civile nel giudizio a quo.
2.3. - Si è altresì costituito Zacchino Igino, imputato nel
procedimento a quo che ha chiesto l'emanazione di una sentenza
interpretativa che riconosca la competenza del medico in materia di
analisi chimiche e dichiari perciò infondata la questione. A tale
conclusione dovrebbe giungersi considerando: a) che non esistono
norme primarie che escludono espressamente tale competenza e che le
leggi professionali di chimici e biologi delimitano la competenza di
questi, ma non escludono che le medesime attribuzioni possano
spettare ad altri soggetti (arg. ex art. 3 legge n. 396 del 1967); b)
che la competenza del medico è generale - in quanto non delimitata
da alcuna norma - e comprende tradizionalmente l'attività di analisi
(artt. 83 e 85 R.D. n. 1265 del 1934) rispetto alla quale la
competenza del biologo si è solo aggiunta: c) che l'esame di Stato
ha valore di generico accertamento delle capacità professionali e
non già della specifica competenza in una data disciplina: tant'è
che vi sono materie (ematologia, oncologia, nefrologia) sulle quali
l'esame di Stato non si svolge ed altre che in tale sede sono solo
facoltative; d) che la direzione dei laboratori di analisi pubblici
è affidata - anche se non in via esclusiva - a medici; e) che in
quelli privati è prevista l'esecuzione delle analisi a scopo
diagnostico da parte del personale medico ed è comunque imposta la
presenza di medici quando essi siano diretti da chimici o biologi
(D.P.C.M. 10 febbraio 1984); f) che la specializzazione in biologia
clinica (nuova denominazione delle analisi di laboratorio) è
riconosciuta tra quelle che abilitano all'esercizio della professione
medica nei Paesi della CEE (Legge n. 217 del 1978).
2.4. - Considerazioni in gran parte analoghe sono svolte in altre
memorie presentate dallo stesso Zacchino nonché dal coimputato Gatto
Mario. In esse si sostiene innanzitutto che la questione sollevata
dal Pretore di Nardò sarebbe poi inammissibile, in quanto volta a
chiedere l'intervento della Corte per chiarire dati punti controversi
e comunque manifestamente infondata, in quanto l'art. 33, quinto
comma non prevede che la disciplina delle materie d'esame debba
essere riservata al legislatore.
La difesa sottolinea, inoltre, che le analisi di laboratorio di
cui si discute non sono pura ricerca chimica o biologica, ma si
caratterizzano per la prevalente finalità clinica, legata alle
specifiche conoscenze della scienza medica. Non a caso, il T.U. delle
leggi sanitarie (R.D. n. 1265 del 1934) da un lato ha distinto,
all'interno dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi (artt.
83 ss.) un reparto chimico ed uno medico-micrografico, riservando a
quest'ultimo le analisi a scopo diagnostico ed assegnandovi solo
personale medico; dall'altro ha evidenziato il carattere sanitario
dei gabinetti di analisi a scopo di accertamento diagnostico,
sottoponendoli ad un regime di autorizzazione (art. 193). Coerente a
tale indirizzo, che riserva ai medici tali analisi, è - secondo la
difesa - la legislazione successiva (RR.DD. nn. 1269 e 1631 del 1938)
ed in particolare il d.P.R. n. 128 del 1969, che ha statuito (art.
16) la necessaria presenza di personale medico - in quanto dotato di
competenza generale - nei servizi di analisi ospedalieri ed assegnato
carattere settoriale ed ausiliario a quella di chimici e biologi: dal
che dovrebbe dedursi l'infondatezza della tesi per cui solo questi
ultimi dovrebbero eseguire le analisi, mentre i medici (primario,
aiuti ed assistenti) dovrebbero solo esaminare i risultati di esse
per trarne elementi diagnostici. Del resto, l'esecuzione di prove
pratiche di tipo analitico è prevista ai fini del concorso per
l'assunzione in ruolo presso i servizi ospedalieri di laboratorio
(d.P.R. n. 130 del 1969, art. 86, lettera L). Nello stesso senso
deporrebbero poi una serie di fonti subprimarie (d.P.R. n. 1763 del
1965, d.P.R. n. 95 del 1986, D.P.C.M. 10 febbraio 1984) e di leggi
regionali. Né in contrario potrebbe argomentarsi dall'art. 24 del
D.M. 9 settembre 1957, in quanto l'eliminazione della prova pratica
di analisi di laboratorio sarebbe diretta a semplificare l'esame di
Stato e non potrebbe ritenersi comunque idonea, per la natura di
detta fonte, a delimitare l'ambito della professione medica, che non
sarebbe stato definito in un'apposita legge professionale proprio per
salvaguardarne il carattere di generalità, evitando definizioni
normative inevitabilmente riduttive. Tale delimitazione non potrebbe
poi dedursi dall'esame di Stato, concernente solo le conoscenze
generali e fondamentali, ché altrimenti ben poche sarebbero le
attività professionali realmente esercitabili: tant'è che a questa
stregua anche al chimico sarebbero inibite le analisi biologiche
(arg. ex art. 25 D.M. 9 settembre 1957). In realtà, secondo la
difesa, per stabilire l'ambito di operatività della professione
medica occorre riferirsi non al solo esame di Stato, ma all'intero
curriculum universitario, postuniversitario e di specializzazione,
che solo può chiarire la reale preparazione professionale in un
determinato settore: e per quanto riguarda i medici esisterebbero sia
materie dei corsi universitari che settori di specializzazione idonei
a far acquisire la competenza in materia di analisi di laboratorio. A
questa stregua, la questione dovrebbe, secondo la difesa, essere
dichiarata inammissibile. Ove invece si ritenesse che dall'impugnato
art. 3 e dall'art. 24 del D.M. 9 settembre 1957 discende la
preclusione ai medici all'attività di analisi cliniche, la questione
dovrebbe essere giudicata fondata per i motivi esposti nell'ordinanza
di rimessione.
2.5. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiesto
che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto volta ad
ottenere un'interpretazione di norme ordinarie ed un intervento
additivo della Corte per colmare pretesi vuoti di disciplina
legislativa (sent. n. 242 del 1989, ord. n. 480 del 1989). Essa
sarebbe comunque infondata, in quanto la disciplina degli esami di
Stato per l'ammissione ai vari ordini professionali non è coperta da
riserva di legge, e l'esigenza di un successivo regolamento per
determinarne le modalità è necessaria per assicurare la posizione
di parità degli aspiranti di fronte alle prove.
L'art. 32 Cost., poi, non sarebbe violato proprio in ragione delle
previsione di uno specifico esame di abilitazione; ed il richiamo
degli altri parametri costituzionali invocati sarebbe del tutto
inconferente. Considerato in diritto
1. - Entrambe le ordinanze di rimessione concernono la materia
delle figure professionali addette ai laboratori di analisi cliniche.
I relativi procedimenti possono perciò essere riuniti, onde
pervenire ad un'unica decisione.
2. - Il Pretore di Nardò (ord. n. 417/89) muove dal rilievo
secondo cui la farraginosa e frammentaria normativa concernente le
analisi cliniche non consentirebbe di definire i rispettivi ambiti di
operatività delle professioni di biologo, chimico e medico, ed in
particolare di stabilire se i medici siano abilitati all'esercizio di
tali analisi. In base a tale premessa, censura l'art. 3, secondo
comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di
abilitazione all'esercizio delle professioni), perché, demandando in
toto ad un regolamento ministeriale la determinazione delle prove di
esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo (D.M. 9 settembre 1957, art. 24), sarebbe la fonte
delle incertezze interpretative verificatesi sul punto. Di qui la
violazione, da un lato, dell'art. 33, quinto comma, Cost., che a suo
avviso imporrebbe la regolamentazione di tale materia con fonte
primaria, almeno nella forma della legge quadro; dall'altro, degli
artt. 2, 32 e 3 Cost., dato che la variabilità dei criteri
interpretativi lederebbe il diritto primario dei cittadini
all'individuazione del professionista abilitato alle analisi - con
conseguente compromissione della tutela della salute - e
comporterebbe disparità di trattamento tra i professionisti
interessati. Sarebbero infine violati gli "artt. 55 ss., 101 ss."
Cost., in quanto verrebbe di fatto demandato al giudice penale il
potere di definire l'ambito di operatività delle suddette
professioni, con conseguente alterazione della divisione funzionale
dei poteri dello Stato.
La censura riferita all'art. 33, quinto comma, Cost. è infondata,
in quanto tale disposizione, nel prescrivere l'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio professionale, non pone una riserva di
legge in ordine alla determinazione delle prove d'esame.
Le rimanenti censure sono inammissibili in quanto, il giudice a
quo, lamentando, peraltro in termini assolutamente generici, le
conseguenze delle incertezze interpretative, chiede in sostanza a
questa Corte di risolvere una questione d'interpretazione, dettando
una nuova, chiara ed esauriente disciplina dell'argomento. Simile
intervento, evidentemente, esula dai poteri del giudice delle leggi e
resta riservato al legislatore.
3. - Il T.A.R. per la Sicilia - sezione staccata di Catania -
impugna, invece, gli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128
(Ordinamento interno dei servizi ospedalieri) nelle parti in cui
determinano la dotazione organica del personale addetto,
rispettivamente, al servizio di laboratorio per le analisi
chimico-cliniche e microbiologiche ed al servizio di virologia degli
ospedali (ord. n. 398/89).
Quanto al primo servizio, l'art. 16 prevede, per il personale
medico, "un posto di primario", "almeno un posto di aiuto" ed "almeno
un posto di assistente" (due se l'ospedale ha più di 600
posti-letto).
Inoltre, poiché "negli ospedali regionali e provinciali" il
servizio "è articolato in più settori", la dotazione organica di
ciascun settore deve prevedere "almeno un posto di direttore o
coadiutore o assistente chimico o biologo" ed un posto di tecnico di
laboratorio. "Ciascun settore, a seconda delle rispettive
specialità, può essere affidato ad un direttore biologo o chimico,
ovvero ad un aiuto che abbia conseguito l'idoneità a primario di
laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche". Solo
quest'ultimo, però, può dirigere i "presidi autonomi di
laboratorio" eventualmente istituiti "presso particolari divisioni o
raggruppamenti di unità di diagnosi e cura".
Se l'ospedale supera i 900, ovvero i 1800 posti-letto, vanno
istituiti un secondo ed un terzo primariato, "con adeguata e
proporzionata dotazione organica di personale".
Quanto al servizio di virologia, l'art. 23 stabilisce, al secondo
comma, che esso "è diretto da un primario, coadiuvato da aiuti ed
assistenti e da personale tecnico e sanitario ausiliario, secondo le
necessità del servizio stesso".
Il T.A.R. rimettente censura le suddette disposizioni "nella parte
in cui prevedono che ai posti di primario, aiuto e di assistente
previsti in organico nei servizi di analisi e virologia possano
aspirare esclusivamente medici con la esclusione di biologi e
chimici". In particolare, esse contrasterebbero:
con l'art. 33, quinto comma, Cost. "in quanto non consentono ai
biologi e ai chimici di accedere a qualifiche che comportano lo
svolgimento della specifica attività professionale per la quale sono
in possesso della abilitazione";
con l'art. 51, primo comma, Cost., in quanto in tal modo
limiterebbero irrazionalmente l'accesso ai pubblici impieghi di tali
categorie professionali;
con l'art. 97 Cost., giacché ne risulterebbe un'organizzazione
dei predetti servizi irrazionale e non improntata ai principi del
buon andamento dell'amministrazione.
4. - Occorre preliminarmente precisare che l'oggetto delle censure
prospettate dal Tribunale, al di là di qualche ambiguità di
impostazione dell'ordinanza di rimessione, risulta essere, ad
un'attenta lettura dell'intero provvedimento e specialmente delle sue
conclusioni, non già l'inclusione dei medici negli organici dei
servizi ospedalieri di analisi e virologia, ma soltanto l'esclusione
di biologi e chimici dalle posizioni corrispondenti a quelle di
primario, aiuto ed assistente.
Così puntualizzato il contenuto del quesito sottoposto a questa
Corte, l'esposizione delle ragioni volte a dimostrare l'incompetenza
dei medici circa l'attività di analisi di laboratorio non può
riguardarsi altro che come un argomento a fortiori, inteso a
corroborare la tesi a sostegno della capacità professionale, e
dunque, della necessaria partecipazione, in regime di parità, dei
biologi e dei chimici, accanto ai medici, alla suddetta attività.
Il ricorso a tale argomento tuttavia non è necessario, poiché la
specifica capacità professionale dei biologi e dei chimici quanto
all'esecuzione delle analisi biologiche e chimico-cliniche non è
seriamente contestata neppure nel presente giudizio e risulta del
resto sufficientemente dimostrata da una pluralità di elementi.
Infatti, la legge professionale per i biologi n. 396 del 1967 (art.
3, lettera g) afferma che sono oggetto della professione, tra
l'altro, le "analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue;
sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza,
metaboliche)", mentre, per quanto concerne i chimici, il relativo
tariffario professionale, peraltro approvato originariamente con
legge (n. 679 del 1957 ) e successivamente aggiornato, riguarda (art.
16) le "analisi chimiche di ogni specie" con l'espressa esclusione,
"perché non di competenza" dei "prelievi di carattere biologico, da
organismi viventi e i pareri... di carattere biologico-diagnostico".
Un indizio ulteriore a favore della specifica competenza di questi
professionisti all'esecuzione anche di analisi cliniche si ricava
inequivocabilmente dai criteri che caratterizzano la normativa più
recente e cioè quelli dettati dal D.P.C.M. 10 febbraio 1984 a
proposito dei laboratori privati di analisi aperti al pubblico.
L'art. 8 di questo decreto infatti contiene, sia pure con alcuni
limiti, il principio della possibile alternatività nella direzione
del laboratorio tra il medico, da un lato, e il biologo o (per i
laboratori specializzati di analisi chimico-cliniche e
tossicologiche) il chimico, dall'altro, con ciò presupponendo
necessariamente la capacità professionale di questi ultimi. È ben
vero che tale disposizione concerne soltanto i laboratori privati
aperti al pubblico; tuttavia, al fine che qui interessa - e cioè la
valutazione della effettiva idoneità di chimici e biologi a svolgere
attività di analisti - non rileva se la struttura nella quale tale
attività è esercitata sia privata o pubblica.
Naturalmente, si deve precisare, l'attività in questione è
limitata all'indagine tecnico-scientifica sui materiali e non si
estende né ai prelievi dalla persona, né ai giudizi diagnostici,
rientranti invece nella competenza professionale propria dei medici.
5. - Ciò premesso, si ricorda che questa Corte ha già da tempo
ritenuto che l'art. 33, quinto comma, nel prescrivere un esame di
Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, intende
assicurare "nell'interesse della collettività e dei committenti, che
il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità
occorrenti per il retto esercizio professionale" (sent. n. 77 del
1964). Esso dunque reca in sé un principio di professionalità
specifica: richiede cioè che l'esercizio delle attività
professionali rivolte al pubblico avvenga in base a conoscenze
sufficientemente approfondite.
Il medesimo principio inoltre, trattandosi, come nel caso di
specie, di professionisti operanti in una struttura pubblica, deriva
pure dall'esigenza di assicurare il buon andamento
dell'amministrazione, posta dall'invocato art. 97 Cost. mediante
sistemi congrui e ragionevoli di reclutamento e di distribuzione del
personale, nel rispetto, naturalmente, del canone dell'eguaglianza
nell'accesso ai pubblici uffici di cui all'art. 51, primo comma Cost.
Tutto ciò, è da aggiungere, vale a maggior ragione nel settore
ora in discussione, che coinvolge altresì esigenze di tutela della
salute, presidiate da apposita garanzia costituzionale (art. 32).
Nello speciale ambito dell'attività di analisi clinica nei
laboratori ospedalieri, inoltre, dove confluiscono necessariamente
molteplici competenze professionali, è particolarmente pressante il
bisogno che sia assicurato il corretto espletamento del servizio
mediante l'adeguata utilizzazione delle diverse capacità e la loro
armonica integrazione.
6. - Per quanto concerne lo specifico problema attualmente
all'esame della Corte, l'applicazione di questi criteri comporta,
almeno in via di principio, che i biologi e i chimici, poiché
professionalmente capaci di esplicare l'attività tecnica di analisi
di laboratorio, abbiano ingresso negli organici dei relativi servizi
ospedalieri, limitatamente a tale attività, senza aprioristiche
esclusioni ed in condizioni di pari dignità rispetto ai medici,
anche per le posizioni apicali. Tuttavia, la concreta articolazione
del problema nelle diverse questioni di costituzionalità prospettate
dal giudice a quo non ne consente una soluzione univoca nel senso ora
detto.
Oggetto di censura è infatti, da un lato l'esclusione dei biologi
e chimici dalla direzione del servizio sia di analisi (art. 16 d.P.R.
n. 128 del 1969), sia di virologia (art. 23); dall'altro,
l'esclusione dei medesimi, negli organici di entrambi i Servizi,
dalle posizioni di aiuto e di assistente, rectius, dalle posizioni
che - nel comune ruolo sanitario del personale delle unità sanitarie
locali - corrispondano a queste nei distinti profili professionali
dei chimici e dei biologi (cioè di coadiutore e collaboratore: art.
2 con All. 1, art. 63 d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; artt. da 7 a
12 d.P.R. 7 settembre 1984, n. 821).
Le questioni concernenti la posizione apicale in tutti e due i
Servizi (artt. 16 e 23) e le posizioni intermedie e iniziali nel
Servizio di analisi (art. 16) sono inammissibili.
Infatti pur non potendosi disconoscere l'esigenza di pervenire ad
un riequilibrio, l'inserimento dei biologi e dei chimici negli
organici dei predetti Servizi nei sensi invocati dall'ordinanza di
rimessione non può essere disposto da questa Corte con una pronunzia
additiva, giacché non si tratta di una mera estensione meccanica,
frutto di scelte logicamente e costituzionalmente necessitate. Esso
invece deve ritenersi riservato all'intervento del legislatore
perché comporta una pluralità di scelte tecnico-discrezionali tra
diverse soluzioni possibili in relazione ad una varietà di fattori,
quali ad esempio, la tipologia della struttura ospedaliera e le sue
peculiari esigenze, il tipo di analisi da praticare, e così via. Si
tratta, in altre parole, non già di realizzare innesti nella
struttura esistente, rigorosamente prefigurata in ogni aspetto, anche
numerico, bensì di ridisegnare la già complessa architettura di
questa nelle varie possibili versioni in modo da coniugare le
esigenze di funzionalità con quelle di appropriato impiego delle
diverse competenze e di sostanziale parità di trattamento delle
relative figure professionali.
Con riguardo al quesito concernente la direzione dei Servizi si
deve ulteriormente precisare che, mentre non appare irrazionale che,
nell'ambito di una struttura ospedaliera pubblica, la direzione di
uno tra i servizi speciali di diagnosi e cura (art. 12 d.P.R. n. 128
del 1969) sia attualmente affidata ad un medico con la posizione di
primario ospedaliero (e cioè ad un medico la cui specifica
professionalità è comprovata dal superamento dell'esame di
idoneità previsto dall'art. 20 d.P.R. n. 761 del 1979), resta invece
frutto di una opzione tipicamente discrezionale quella di introdurre,
come sembrano auspicare sia il giudice a quo sia alcune parti
private, un sistema, quale quello realizzato per i laboratori
privati, ispirato al principio dell'alternativa tra medici e biologi
o chimici: ciò in particolare per quanto riguarda sia la scelta dei
tipi di laboratorio in cui tale alternativa è concretamente
praticabile, sia la molteplicità dei congegni prevedibili per
assicurare, in relazione alle peculiari esigenze del servizio
pubblico e ai diversi tipi di ospedale, anche la necessaria ed
equilibrata presenza della figura del medico nell'ipotesi in cui la
direzione del servizio sia assunta, a seconda dei casi, da un
biologo, o da un chimico.
Nel riconoscere l'inammissibilità delle predette questioni,
questa Corte auspica che il legislatore intervenga prontamente per
ridisegnare una organica disciplina della materia, che riconsideri le
posizioni delle categorie professionali interessate secondo i
principi prima ricordati di professionalità, pari dignità a tutti i
livelli e congrua ed efficace organizzazione di servizi pubblici
preordinati alla tutela della salute.
7. - A diversa conclusione deve giungersi per la questione che
investe l'art. 23 nella parte concernente le posizioni funzionali
corrispondenti a quelle di aiuto e di assistente.
Tale questione è fondata.
L'organico stabilito dall'art. 23 per il relativo servizio prevede
infatti l'impiego di personale esclusivamente medico ("un primario,
coadiuvato da aiuti ed assistenti"); né può ritenersi che biologi e
chimici siano ricompresi nel restante personale ("tecnico e sanitario
ausiliario") ivi considerato, in quanto nel sistema del d.P.R. n. 128
del 1969 e del coevo d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, tali locuzioni
sono riferite ai tecnici di laboratorio ed al personale
infermieristico (artt. 8 e 39 d.P.R. n. 128 e art. 1 d.P.R. n. 130).
La struttura concreta del servizio non è qui - a differenza che
per i laboratori di analisi di cui all'art. 16 - compiutamente
delineata, giacché il numero degli aiuti ed assistenti non è
rigidamente predeterminato nel suo limite minimo, ma può variare
"secondo le necessità del servizio" stesso. Ma proprio ciò rende
evidente la irragionevolezza della scelta aprioristica di esclusione
dei chimici e biologi compiuta dal legislatore delegato. In un
organico concepito in termini elastici è infatti ben possibile
prevedere in astratto la coesistenza di diverse figure professionali,
egualmente capaci, lasciando all'amministrazione di scegliere l'una o
l'altra a seconda delle specifiche esigenze e rendendo possibile
l'impiego di tutte se si debba coprire una pluralità di posti.
Tale intervento additivo è conseguenza logicamente necessaria del
vizio rilevato, e non comporta intrusione in scelte discrezionali,
attesa la rilevata particolare struttura dell'organico - aperta e
senza indicazioni numeriche - qui prefigurata dal legislatore e che,
in tale sua connotazione essenziale, è lasciata inalterata.
L'art. 23, secondo comma, va dunque dichiarato costituzionalmente
illegittimo - per contrasto con gli art. 33, quinto comma, 51, primo
comma e 97 Cost. - nella parte in cui non prevede nell'organico del
servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo e chimico
coadiutore e collaboratore: la cui inclusione, ovviamente, dovrà in
concreto avvenire secondo la necessità del servizio stesso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo
comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 (Ordinamento interno dei
servizi ospedalieri), nella parte in cui non prevede nell'organico
del servizio di virologia le posizioni funzionali di biologo
coadiutore e collaboratore e di chimico coadiutore e collaboratore;
2) dichiara inammissibili l'ulteriore questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 23, nonché le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 16 dello stesso d.P.R.,
sollevate, in riferimento agli artt. 33, quinto comma, 51, primo
comma e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia - sezione staccata di Catania - con ordinanza
depositata il 28 febbraio 1989;
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 dicembre
1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
professioni), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, "55 e
segg., 101 e segg.", dal Pretore di Nardò con ordinanza del 2 marzo
1989;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale del suddetto art. 3, secondo comma, della legge n.
1378 del 1956 sollevata, in riferimento all'art. 33, quinto comma,
della Costituzione, dal Pretore di Nardò con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte