Sentenza n. 29/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/02/1992 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 482, primo
comma, e 382, primo comma, del codice di procedura penale del 1930
promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1991 dal Tribunale di
Trapani nel procedimento penale a carico di Cizio Giuseppe ed altro,
iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 30 aprile 1991 il Tribunale di
Trapani ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 482,
primo comma - in relazione all'art. 382, primo comma - del codice di
procedura penale abrogato, nella parte in cui, nel caso di
proscioglimento dell'imputato da reato punibile a querela della
persona offesa, impone di condannare il querelante al pagamento delle
spese processuali anticipate dallo Stato anche in assenza di colpa
del querelante stesso.
2. - Il giudice a quo - premesso che nel caso sottoposto al suo
esame il proscioglimento degli imputati dal reato di diffamazione a
mezzo stampa consegue al riconoscimento del legittimo esercizio del
diritto di critica garantito dall'art. 21 Cost., e quindi con la formula "perché il fatto non costituisce reato" - rileva che a siffatta
pronuncia dovrebbe inevitabilmente conseguire la condanna del
querelante al pagamento delle spese processuali in quanto, dal
combinato disposto degli artt. 482 e 382 dall'abrogato codice di
rito, ed eccettuati i casi di proscioglimento per perdono giudiziale
o per altra causa estintiva sopravvenuta alla querela, non è
consentita alcuna valutazione del suo comportamento.
Al querelante, pertanto, andrebbe addossata la responsabilità per
le spese quand'anche non sia ravvisabile nei suoi confronti alcun
profilo di colpa.
Il Tribunale di Trapani rammenta che già con le sentenze n. 284
(rectius: n. 165) del 1974 e n. 52 del 1975 questa Corte ha
dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle norme in
questione, individuando la ratio unitaria delle ipotesi di esenzione
del querelante dalla responsabilità per le spese nel fatto che
"l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili
al querelante, cui nessuna colpa può essere addebitata", e
riconoscendo che contrastava col principio di eguaglianza la mancata
considerazione di quegli altri casi allora sottoposti al suo esame
(proscioglimento del non imputabile per incapacità di intendere e di
volere, querela contro ignoti per reato realmente verificatosi)
rispetto ai quali era ravvisabile la medesima ratio.
Ad avviso del remittente, però, detto intervento non può
ritenersi risolutivo degli accennati profili di incostituzionalità;
in particolare, l'equiparazione fra l'obbligo al pagamento delle
spese incombente sull'imputato riconosciuto colpevole e l'identico
obbligo del querelante, nel caso di assoluzione del primo,
apparirebbe irragionevole e contrastante con il principio di
eguaglianza poiché assoggetta alla medesima disciplina, per
l'aspetto in esame, due situazioni radicalmente differenti: quella di
chi viene condannato a seguito di giudizio necessariamente esteso
alla colpevolezza e quella di chi, invece, si vede addossata una
responsabilità di ordine patrimoniale prescindendo del tutto da ogni
considerazione sulla colpa.
Inoltre, il criterio dell'automaticità della condanna del
querelante alle spese (salve le tassative eccezioni prima rammentate)
evidenzierebbe un ulteriore profilo di irragionevolezza nella parte
in cui, escludendo ogni valutazione del comportamento di chi ha
esercitato il diritto di querela, impone di addossare egualmente
l'onere delle spese processuali tanto al querelante avventato o
temerario quanto a quello cui nessun addebito del genere possa
muoversi.
A ciò deve aggiungersi, ad avviso del remittente, un ulteriore
profilo di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24
della Costituzione, emergente dal fatto che la persona offesa da un
reato perseguibile a querela viene a trovarsi esposta al rischio di
responsabilità patrimoniale per circostanze a lui estranee; il che
importerebbe un'indebita ed ingiustificata compressione del diritto
di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti.
Infine, i dubbi di illegittimità delle norme denunciate si
prospetterebbero ancor più fondati a seguito dell'entrata in vigore
del nuovo codice di rito penale, nel quale gli artt. 542 e 427, pur
mantenendo fermo il criterio dell'automatismo assoluzione-condanna
del querelante alle spese, hanno ristretto le ipotesi di condanna ai
soli casi di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché
l'imputato non l'ha commesso; con esclusione, quindi della
responsabilità per le spese nel caso di assoluzione con formula
"perché il fatto non costituisce reato".
Questa nuova e diversa normativa introdurrebbe quindi un ulteriore
profilo di irragionevole disparità di trattamento tra vari
querelanti a seconda che i relativi processi vengano celebrati - per
ragioni casuali, anche indipendenti dal tempo di presentazione della
querela - applicando l'una o l'altra disciplina processuale.
3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.
Ritiene l'Avvocatura che i richiami alle due sentenze con le quali
questa Corte ha già dichiarato la parziale incostituzionalità
dell'art. 382 del codice di procedura penale abrogato non siano
conferenti.
In quelle ipotesi la condotta del querelante non era meritevole di
essere sanzionata, mentre nel caso in esame non sarebbe comprensibile
per quali motivi il querelante risulterebbe esente da colpa. Ad
avviso della difesa del governo, infatti, la responsabilità del
querelante discenderebbe proprio dall'aver omesso di prendere in
considerazione, prima di formulare l'istanza punitiva, la sussistenza
a favore degli imputati di quel diritto di critica costituzionalmente
garantito ed i cui parametri sono sufficientemente ben definiti. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Trapani ritiene che il principio di
eguaglianza ed il diritto di difesa, garantiti dagli artt. 3 e 24
della Costituzione, siano violati dalle disposizioni previste dagli
artt. 482, primo comma, e 382, primo comma, del codice di procedura
penale del 1930, nelle parti in cui prevedono la condanna del
querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato anche
in assenza di colpa del querelante stesso; vale a dire, per quanto
riguarda il giudizio a quo, nell'ipotesi di proscioglimento
dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.
2. - In primo luogo il giudice remittente, premesso che nel caso
sottoposto al suo esame si impone il proscioglimento degli imputati
dal reato di diffamazione a mezzo stampa per l'esistenza di una causa
di giustificazione, sostiene che l'applicazione della norma impugnata
comporterebbe una irragionevole equiparazione, sotto il profilo della
responsabilità patrimoniale, del querelante avventato o temerario al
querelante cui nessun addebito possa muoversi.
Sotto questo profilo la questione è fondata.
Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (v. sentt. n. 165
del 1974 e 52 del 1975) che le indicate disposizioni, nel sancire,
anche al fine di evitare liti temerarie, la responsabilità del
querelante per il pagamento delle spese processuali nel caso di
proscioglimento dell'imputato, stabiliscono alcune eccezioni rette da
una ratio unitaria, che è quella di esentare dalla detta
responsabilità chi ha esercitato il diritto di querela allorquando
l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili
al querelante stesso al quale, quindi, nessuna colpa può essere
addebitata: "Ove ricorrano tali estremi - ha dichiarato la sentenza
n. 52 del 1975 - contrasta con il principio di eguaglianza la norma
giuridica, come quella denunciata, che egualmente imponga la condanna
alle spese processuali".
Anche nell'ipotesi in esame si realizza una simile situazione.
Invero la formula di proscioglimento "perché il fatto non
costituisce reato" deve essere adottata quando, pur affermandosi
l'esistenza del fatto nella sua materialità, manchi l'elemento
soggettivo del dolo o della colpa, ovvero quando sussista una causa
di giustificazione: circostanze tutte il cui accertamento non è in
alcun modo riconducibile al querelante; né la sussistenza delle
medesime può essere ritenuta sintomo di una avventatezza o
temerarietà della querela, tant'è che detta formula, in linea
generale, non è preclusiva dell'azione civile, ben potendo il fatto
lamentato non costituire illecito penale ma costituire invece
illecito civile.
Val la pena di sottolineare che nel nuovo codice di procedura
penale del 1988 il legislatore (seguendo alcune indicazioni contenute
nelle citate sentt. nn. 165 del 1974 e 52 del 1975 di questa Corte)
ha già adottato la medesima soluzione eliminando la formula di
proscioglimento in questione dal novero delle ipotesi che comportano
la condanna del querelante alle spese del procedimento.
Sussiste quindi il lamentato contrasto in ordine all'art. 3 della
Costituzione mentre rimane assorbita la questione proposta in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 382, primo
comma, e 482, primo comma, del codice di procedura penale del 1930,
nella parte in cui prevedono la condanna del querelante alle spese
del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di
proscioglimento dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte