Sentenza n. 29/1997
Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
citata
- art. 2legge 474/1994
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione del d.-l. 31 maggio 1994, n.
332, recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di
dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in
società per azioni", convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, limitatamente all'articolo 2, iscritto
al n. 97 del registro referendum;
Vista l'ordinanza dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato legittima la richiesta;
Udito nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Uditi gli avvocati Roberto Nania e Beniamino Caravita di Toritto
per i presentatori Bernardini Rita e Sabatano Mauro.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la
Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352, e successive modificazioni - esaminata la richiesta di
referendum popolare presentata il 5 gennaio 1996 da Stanzani Ghedini
Sergio Augusto e altri quattro cittadini sul seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il d.-l. 31 maggio 1994, n. 332, recante
"Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di
partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per
azioni" , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, limitatamente all'articolo 2?" - ha con
ordinanza in data 11 dicembre 1996 dichiarato la richiesta stessa
conforme alle disposizioni di cui all'art. 27 della legge n. 352 del
1970, stabilendone altresì la seguente denominazione: "Abolizione
dei poteri speciali riservati al Ministro del tesoro nelle aziende
privatizzate".
2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di
questa Corte ha fissato il giorno 8 gennaio 1997 per la conseguente
deliberazione in camera di consiglio, dandone comunicazione, ai sensi
dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, ai
presentatori della richiesta ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri.
3. - I promotori del referendum hanno depositato in data 3 gennaio
1997 una memoria, sostenendo le ragioni dell'ammissibilità della
suddetta richiesta, poi ribadita dai difensori nella camera di
consiglio. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo concerne l'art. 2 del
d.-l. 31 maggio 1994, n. 332, recante "Norme per l'accelerazione
delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli
enti pubblici in società per azioni", convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 1994, n. 474.
La disposizione oggetto della richiesta stessa s'inserisce, senza
alcun rapporto d'accessorietà necessaria, in un quadro d'intervento
volto a definire stabilmente le regole generali della privatizzazione
delle imprese partecipate dallo Stato e articolantesi nella
fissazione di procedure atte a consentire la massima diffusione delle
azioni delle società privatizzate tra il pubblico, convogliando
almeno una parte del risparmio verso tale investimento e, insieme,
agevolando la creazione di nuclei stabili che permettano una
continuità nella gestione delle imprese e ne garantiscano la
redditività.
Nel comma 1 del predetto art. 2 si dispone infatti che con decreto
del Presidente del Consiglio sono individuate le "società
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato" operanti in
taluni specifici settori, negli statuti delle quali dev'essere
introdotta con deliberazione dell'assemblea straordinaria - "prima di
ogni atto che determini la perdita del controllo", conseguente alla
dismissione delle partecipazioni pubbliche - "una clausola che
attribuisca al Ministero del tesoro la titolarità di uno o più dei
seguenti poteri speciali da esercitare d'intesa" con altri Ministeri:
"a) gradimento, da rilasciarsi espressamente, all'assunzione, da
parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite al
possesso azionario di cui all'art. 3, di partecipazioni rilevanti,
..; b) gradimento, da rilasciarsi espressamente, quale condizione di
validità, alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 10,
comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 149 ..; c) veto
all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di
trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di
trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento
dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o
modificano i poteri di cui al presente articolo; d) nomina di almeno
un amministratore o di un numero di amministratori non superiore ad
un quarto di membri del consiglio o di un sindaco".
Nel comma 1-bis si precisa poi che il contenuto della suddetta
clausola è individuato con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con altri due Ministri e, nel comma 2, si riconosce ai soci
dissenzienti dalle deliberazioni che introducono i poteri speciali di
cui al comma 1, lettera c), il diritto di recesso ai sensi dell'art.
2437 cod. civ; mentre il comma 3 dispone in ordine all'estensione
della sfera di società cui si applicano le disposizioni dello stesso
articolo.
2. - La richiesta referendaria è intesa a far venir meno la
riserva allo Stato dei rilevanti poteri speciali previsti dalla
suddescritta disposizione, lasciando in vigore la restante normativa
della legge, rispetto alla quale l'art. 2 presenta piena autonomia,
non sminuita dai riferimenti contenuti nelle disposizioni del
successivo art. 3, atteso che la individuazione del significato
normativo che tali riferimenti verrebbero ad assumere in conseguenza
dell'eventuale esito abrogativo della consultazione referendaria, è
problema meramente interpretativo, da risolvere in sede
d'applicazione della normativa residua. Tale finalità è oggettivata
nel quesito, che pone un'alternativa netta all'elettore, il quale è
in grado di percepire immediatamente e con esattezza le possibili
conseguenze del suo voto.
3. - Proprio la valutazione della prospettata radicale ed univoca
soppressione di tutto il suddescritto complesso di poteri, consente
di mettere ancor meglio a fuoco il disegno legislativo, per il
riscontro anche dell'omogeneità del quesito.
Trattasi in verità di poteri speciali essenzialmente diversi fra
loro, sicché l'elettore potrebbe volere la permanenza di alcuni e la
rimozione di altri. Tuttavia essi trovano una matrice unificante, non
solo nell'unicità della clausola attributiva degli stessi,
legislativamente prevista, ed un comune denominatore nel non derivare
dalla qualità di socio del loro titolare (il quale infatti ne è
attributario soltanto quale Ministro del tesoro, e senza alcun limite
di tempo per non esser stato mantenuto nella legge di conversione il
già previsto termine di tre anni), ma anche e soprattutto nella loro
finalizzazione allo scopo comune di conservare in capo allo Stato un
certo livello di ingerenza e di controllo sulla vita e la gestione
delle imprese privatizzate.
L'opzione legislativa che si mira a sopprimere per via referendaria
è appunto quella di aver sottratto in via permanente al diritto
societario comune la posizione dello Stato, caratterizzata dalla
particolarità che i rilevanti suoi poteri, inseriti nella struttura
delle società, non sono riconducibili al possesso di una o più
azioni (privilegiate, in quanto attributive di più estesi ed
incisivi diritti rispetto a quelli che competono agli altri
azionisti). Sul mantenimento o non di tale scelta di fondo, e di
tutte le conseguenze che ne derivano, è chiamato a pronunciarsi il
corpo elettorale, con un quesito dotato di perfetta chiarezza nella
struttura come nella finalità.
4. - Da quanto sopra descritto risulta inoltre evidente come la
disposizione oggetto dell'iniziativa referendaria non rientri nelle
categorie di leggi, per le quali l'art. 75, secondo comma, della
Costituzione espressamente esclude l'ammissibilità del referendum,
né tra quelle ad esse strettamente collegate secondo
l'interpretazione logico-sistematica più volte effettuata da questa
Corte.
In particolare va osservato che non ricorre alcun rapporto tra
l'incremento delle entrate dello Stato, che si stima conseguano dal
processo dismissivo delle società da privatizzare, e la eliminazione
dei poteri speciali in argomento. Ciò esclude che si possa ravvisare
quel legame con la legge di bilancio, che aveva motivato la
declaratoria d'inammissibilità della richiesta referendaria in tema
di alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, di cui alla
sentenza n. 2 del 1994, o un qualunque altro vincolo di
strumentalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione del d.-l. 31 maggio 1994, n. 332, recante "Norme per
l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni
dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni", convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
limitatamente all'art. 2, richiesta dichiarata legittima con
ordinanza n. 97 dell'11-13 dicembre 1996 dall'Ufficio centrale per il
referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte