Sentenza n. 29/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1998 · relatore Cesare Mirabelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi promossi con ricorsi delle regioni Puglia e Lombardia
notificati l'11 aprile 1997, depositati in cancelleria il 29
successivo, per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle
decisioni della Corte costituzionale nn. 17, 18, 19, 20 e 24 del
1997, con le quali sono stati, rispettivamente, dichiarati
inammissibili i referendum in materia: a) di istituzione e
riordinamento del Ministero della sanità; b) di funzioni statali di
indirizzo e coordinamento; c) di limiti alle attività promozionali
delle regioni all'estero nelle materie di loro spettanza; d) di
partecipazione delle regioni alle attività dell'Unione europea; e)
di poteri di direttiva dello Stato sulle funzioni amministrative
statali delegate alle regioni, ed iscritti ai nn. 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 e 24 del registro conflitti 1997;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto per le regioni
Puglia e Lombardia, Giovanni Motzo per la regione Lombardia e
l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con due ricorsi di identico contenuto, notificati l'11
aprile 1997, le regioni Puglia e Lombardia hanno proposto conflitto
di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei
Ministri (reg. confl., rispettivamente n. 15 e 16 del 1997) chiedendo
l'annullamento, in tutto o nella sola parte motiva, della sentenza
della Corte costituzionale n. 17, depositata il 10 febbraio 1997, con
la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di referendum
popolare, proposto dalle ricorrenti, per l'abrogazione di atti
legislativi concernenti l'istituzione ed il riordinamento del
Ministero della sanità. Le regioni chiedono che si dichiari che non
spetta allo Stato, e per esso alla Corte costituzionale, accertare,
nell'ambito del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo,
l'esistenza di principi costituzionali fondamentali, ovvero di loro
corollari impliciti, che determinano l'effetto dell'immodificabilità
di leggi ordinarie o di disposizioni di rango costituzionale
attualmente vigenti, in quanto recanti l'unico possibile contenuto
attuativo di detti principi costituzionali.
Le ricorrenti premettono che i Consigli regionali della Calabria,
della Lombardia, del Piemonte, della Puglia, della Toscana, della
Valle d'Aosta e del Veneto hanno presentato richiesta di referendum
popolare abrogativo della legge 13 marzo 1958, n. 296 (Costituzione
del Ministero della sanità) e del d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266
(Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1,
comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421); la
richiesta, dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il
referendum costituito presso la Corte di cassazione, è stata poi
dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza
che dà origine al conflitto.
L'atto denunciato come lesivo della sfera di attribuzioni garantita
alle regioni sarebbe stato posto in essere dalla Corte costituzionale
nell'esercizio della sua funzione statale di controllo di
ammissibilità della richiesta referendaria. Secondo il principio di
legittimità costituzionale, che regge il nostro ordinamento, contro
questa decisione della Corte, come contro ogni altro atto posto in
essere da un organo che fa riferimento all'ordinamento statale e leda
la sfera di attribuzione regionale, dovrebbe essere ammissibile il
rimedio del conflitto di attribuzione. La legittimazione processuale,
trattandosi di conflitto proposto nei confronti di un atto della
Corte quale organo dello Stato, spetterebbe al Presidente del
Consiglio dei Ministri, secondo una regola stabilita espressamente
per la legittimazione attiva, quando i conflitti di attribuzione sono
proposti dallo Stato (art. 39, primo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87), ma che varrebbe anche quando il conflitto è proposto
dalle regioni nei confronti dello Stato.
Le ricorrenti sostengono che la motivazione della sentenza che ha
dichiarato inammissibile la richiesta di referendum, affermando che
l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione ed il
riordinamento del Ministero della sanità avrebbe comportato la
totale e non consentita estromissione dell'amministrazione statale
dalla materia sanitaria, abbia determinato il disconoscimento della
sfera di attribuzioni, riservata dalla Costituzione alle regioni
(artt. 5, 71, 75, 121, 134 e 138), di partecipare alla determinazione
della volontà normativa statale, non solo nella forma referendaria,
ma anche in quella legislativa, ordinaria e costituzionale, ed abbia
così determinato una contrazione ed una menomazione della posizione
che la Costituzione garantisce alle regioni nei confronti dello
Stato.
Ad avviso delle ricorrenti, la Corte costituzionale, esorbitando
dall'ambito dell'esercizio del potere ad essa attribuito di
controllare l'ammissibilità della richiesta referendaria, avrebbe
manifestato, in nome dell'ordinamento statale, un'intenzione lesiva,
attuale e non meramente congetturale, volta al disconoscimento ed
alla conseguente compressione delle attribuzioni regionali
costituzionalmente garantite circa il potere di partecipazione
regionale alla determinazione della volontà statale; potere
costituzionalmente garantito entro i limiti di legittimità
costituzionalmente previsti e che si fonda sulla piena libertà
regionale di determinare, nella propria autonomia politica, il
contenuto della proposta normativa che si voglia introdurre
nell'ordinamento giuridico statale.
La dichiarazione di inammissibilità del quesito referendario in
base alla considerazione che la proposta regionale coinvolgerebbe
funzioni amministrative costituzionalmente necessarie, la cui
indefettibile persistenza nell'ordinamento è stata dedotta dall'art.
32, primo comma, della Costituzione, avrebbe configurato un
inammissibile irrigidimento dell'assetto costituzionale italiano, a
causa della individuazione di limiti che impediscono la
partecipazione regionale alle attività statali mediante l'iniziativa
referendaria, e che non potrebbero essere oltrepassati, non solo
dall'iniziativa referendaria o legislativa regionale, ma anche dallo
stesso legislatore statale ordinario e costituzionale.
Le regioni ricorrenti riconoscono che rientra tra i compiti della
Corte individuare i principi costituzionali immodificabili (sentenza
n. 1146 del 1988); ma ritengono che la loro enunciazione nel giudizio
di ammissibilità del referendum rischierebbe di trasformare il
controllo interno al procedimento referendario in un autonomo
procedimento dichiarativo, in via generale ed astratta,
dell'esistenza di principi costituzionali impliciti, che la Corte
ricercherebbe senza alcuna preventiva delimitazione dei parametri del
giudizio, con il rischio di sconfinamenti non bilanciati da un
sistema di contropoteri politici ed istituzionali.
1.2. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati
inammissibili o, in subordine, rigettati, giacché spetta alla Corte,
nell'ambito del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo,
accertare se la normativa conseguente all'abrogazione contrasti con
le norme ed i principi sanciti dalla Costituzione.
L'Avvocatura sottolinea che i conflitti di attribuzione sarebbero
stati proposti per censurare il modo nel quale si è concretamente
esplicata la giurisdizione propria della Corte e si risolverebbero
chiaramente ed inequivocabilmente in un inammissibile mezzo di
gravame della sentenza, esplicitamente escluso dall'art. 137, terzo
comma, della Costituzione. Le regioni, difatti, non contestano che
alla Corte spetti il potere di controllare l'ammissibilità delle
richieste di referendum abrogativo sotto il profilo della
compatibilità con le norme costituzionali, né che tale giudizio
abbia per parametro non solo i limiti generali posti dall'art. 75
della Costituzione ai referendum abrogativi, ma che possa e debba
estendersi anche alle altre norme costituzionali. Le ricorrenti
contestano, invece, che quelli enunciati dalla Corte siano principi
costituzionali e non, piuttosto, mere scelte discrezionali del
legislatore ordinario.
Nel merito i conflitti sarebbero comunque infondati, giacché la
deliberazione popolare abrogativa per definizione produce diritto e
dà luogo ad un atto avente forza di legge ordinaria. Sarebbe,
quindi, coerente con i principi del nostro ordinamento che il
controllo di costituzionalità demandato alla Corte, in via
preventiva, sulla richiesta di referendum sia in tutto analogo a
quello che alla stessa compete, in via successiva, sugli altri atti
aventi forza di legge ordinaria, e tenda non solo a verificare che la
richiesta non contrasti con i divieti espliciti posti dalla
Costituzione al procedimento referendario, ma sia anche diretto a
valutare se l'effetto abrogativo produca discipline viziate da
contrasto con i principi sanciti dalle altre norme costituzionali.
La verifica di costituzionalità, che compete alla Corte, non
produrrebbe, inoltre, le conseguenze aberranti delineate dalle
regioni, giacché da essa non nasce la immodificabilità delle leggi
ordinarie né un limite al legislatore costituzionale.
2.1. - Con due ricorsi di identico contenuto, notificati l'11
aprile 1997, le regioni Puglia e Lombardia hanno sollevato conflitti
di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei
Ministri (reg. confl., rispettivamente n. 17 e 18 del 1997), ed hanno
chiesto - con argomentazioni e conclusioni analoghe a quelle proposte
con i ricorsi sopra indicati al punto
1.1. - l'annullamento, in tutto
o nella sola parte motiva, della sentenza della Corte costituzionale
n. 18, depositata il 10 febbraio 1997, con la quale è stata
dichiarata inammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione di disposizioni legislative in materia di funzioni
statali di indirizzo e coordinamento, proposto dalle ricorrenti
unitamente alle regioni Calabria, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e
Veneto e concernente alcune disposizioni della legge 22 luglio 1975,
n. 382, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 23 agosto
1988, n. 400 e della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
2.2. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo, con argomentazioni e conclusioni
analoghe a quelle già enunciate al punto 1.2., che i ricorsi siano
dichiarati inammissibili o, in subordine, rigettati.
3.1. - Con due ricorsi di identico contenuto, notificati l'11
aprile 1997, le regioni Puglia e Lombardia hanno sollevato conflitti
di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei
Ministri (reg. confl., rispettivamente n. 19 e 20 del 1997),
chiedendo anche in questo caso l'annullamento, in tutto o nella sola
parte motiva, della sentenza della Corte costituzionale n. 19,
depositata il 10 febbraio 1997, con la quale è stata dichiarata
inammissibile la richiesta di referendum popolare in tema di limiti
alle attività promozionali delle regioni all'estero nelle materie di
loro spettanza, proposto dalle ricorrenti unitamente alle regioni
Calabria, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto e concernente
l'abrogazione di una parte dell'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616.
La sentenza che dà origine al conflitto ha ritenuto che la ratio
ispiratrice del quesito referendario non sia la sostituzione di un
modello di coordinamento con altro diverso ed equivalente dal punto
di vista della concretizzazione del principio di leale cooperazione,
bensì l'eliminazione in radice di ogni forma di coordinamento fra
Stato e regioni in materia di attività promozionali all'estero,
sicché il referendum tenderebbe a colpire inammissibilmente il
principio di leale cooperazione, che trova il suo diretto fondamento
nell'art. 5 della Costituzione.
A sostegno dei ricorsi le regioni propongono argomenti analoghi a
quelli sopra esposti al punto 1.1.
3.2. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili
o, in subordine, rigetti i ricorsi.
A sostegno di tali conclusioni, l'Avvocatura enuncia i medesimi
argomenti sopra esposti al punto 1.2.
4.1. - Con due ricorsi di identico contenuto, notificati l'11
aprile 1997, le regioni Puglia e Lombardia hanno proposto conflitto
di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei
Ministri (reg. confl., rispettivamente n. 21 e 22 del 1997),
chiedendo anche in questo caso l'annullamento, in tutto o nella sola
parte motiva, della sentenza della Corte costituzionale n. 20
depositata il 10 febbraio 1997, con la quale è stata dichiarata
inammissibile la richiesta di referendum popolare in materia di
partecipazione delle regioni alle attività dell'Unione europea,
proposto dalle ricorrenti unitamente alle regioni Calabria, Piemonte,
Valle d'Aosta e Veneto per abrogare alcune disposizioni (o parti di
disposizioni) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 9 marzo
1989, n. 86.
La sentenza che dà origine al conflitto ha ritenuto che la ratio
della richiesta di abrogazione consisterebbe nella completa rimozione
di funzioni che lo Stato è chiamato ad esercitare nei rapporti con
la comunità europea; funzioni che possono essere diversamente
disciplinate in direzione di una più consistente valorizzazione del
principio autonomistico, ma che non possono essere fatte
definitivamente tacere, ostandovi il principio di unità ed
indivisibilità della Repubblica, sancito dall'art. 5 della
Costituzione.
A sostegno dei ricorsi le regioni propongono argomenti analoghi a
quelli sopra esposti al punto 1.1.
4.2. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili
o, in subordine, respinga i ricorsi.
A sostegno di tali conclusioni, l'Avvocatura enuncia i medesimi
argomenti sopra esposti al punto 1.2.
5.1. - Con due ricorsi di identico contenuto, notificati l'11
aprile 1997, le regioni Puglia e Lombardia hanno proposto conflitto
di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei
Ministri (reg. confl., rispettivamente n. 23 e 24 del 1997),
chiedendo - con argomentazioni e conclusioni analoghe a quelle
proposte con i ricorsi sopra indicati al punto
1.1. - l'annullamento,
in tutto o nella sola parte motiva, della sentenza della Corte
costituzionale n. 24, depositata il 10 febbraio 1997, con la quale è
stata dichiarata inammissibile la richiesta di referendum popolare in
materia di poteri di direttiva dello Stato sulle funzioni
amministrative statali delegate alle regioni, promosso dalle
ricorrenti unitamente alle regioni Calabria, Piemonte, Valle d'Aosta
e Veneto, per l'abrogazione parziale dell'art. 4, terzo comma, del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
La sentenza che ha dato luogo al conflitto considera a contenuto
costituzionalmente vincolato la disposizione che prevede che il
Governo impartisca direttive per l'esercizio delle funzioni delegate
alle regioni, che sono tenute ad osservarle.
Ad avviso delle ricorrenti, anche in questo caso la Corte
costituzionale avrebbe promosso una scelta discrezionale del
legislatore al rango di principio costituzionale fondamentale,
sconfinando dal suo ruolo di giudice costituzionale ed impedendo alla
regione di esercitare una sua attribuzione costituzionalmente
garantita. Se esistesse una norma o un principio, implicito nel
sistema costituzionale, in base al quale lo Stato-delegante ha sempre
la possibilità di indirizzare l'esercizio delle attività
amministrative delegate alle regioni, sarebbe impedito lo stesso
ricorso ad una delega di tipo devolutivo, e lo Stato sarebbe
costretto a fare uso di una delegazione amministrativa nel senso più
restrittivo secondo una nozione ormai superata e inapplicabile ai
rapporti tra Stato e regioni.
5.2. - In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili
o, in subordine, respinga i ricorsi.
A sostegno di tali conclusioni, l'Avvocatura enuncia i medesimi
argomenti già esposti al punto 1.2.
6. - In prossimità dell'udienza le regioni Puglia e Lombardia
hanno presentato, in ciascuno dei giudizi, separate memorie di
analogo contenuto.
Le ricorrenti affermano che le iniziative referendarie, inserite in
un contesto di profonde spinte all'innovazione, hanno comunque
portato all'abrogazione delle norme sottoposte a referendum o ad una
loro modifica ad opera del Parlamento. Le regioni avrebbero così
anticipato iniziative che lo stesso Parlamento ha poi materializzato
in disposizioni di legge e, attraverso la Commissione parlamentare
per le riforme costituzionali, in potenziali norme della
Costituzione.
Nel sollevare i conflitti, le regioni non avrebbero mirato ad
ottenere un ripensamento della Corte al fine di sottoporre al voto
popolare i quesiti referendari, come sarebbe dimostrato dal fatto che
non è stata presentata istanza di sospensiva. Le regioni
intenderebbero, piuttosto, evitare il rischio che le considerazioni
svolte dalla Corte in ordine ai principi costituzionali possano
frenare il processo di attuazione di forme più avanzate di assetto
dei rapporti Stato-regioni.
Le ricorrenti affermano di voler difendere il principio secondo cui
l'ambito del giudizio di ammissibilità dei referendum sarebbe
diverso da quello di costituzionalità e contestano che il controllo
di costituzionalità demandato alla Corte in via preventiva sulla
richiesta di referendum abrogativo sia analogo a quello che alla
stessa compete, in via successiva, sugli atti aventi forza di legge
ordinaria, giacché non spetterebbe alla Corte verificare se
l'eventuale effetto abrogativo, totale o parziale, di norme produca
discipline viziate da contrasto con i principi sanciti da altre norme
costituzionali.
7. - All'udienza pubblica del 25 novembre 1997 le regioni
ricorrenti, pur ribadendo le argomentazioni già svolte, hanno
chiesto di rinviare la decisione dei conflitti di attribuzione ad una
data successiva a quella di approvazione ed entrata in vigore della
parte II della Costituzione, all'esito della procedura di revisione
prevista dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, in
considerazione delle profonde modifiche già introdotte nel testo del
progetto di riforma licenziato dalla Commissione parlamentare per le
riforme costituzionali.
In via subordinata, le ricorrenti hanno chiesto che sia dichiarata
la cessazione della materia del contendere per i conflitti in tema di
indirizzo e coordinamento, direttive sulle funzioni delegate,
attività promozionali delle regioni all'estero, partecipazioni delle
regioni alle decisioni ed attività di attuazione comunitaria, a
seguito delle modifiche introdotte dall'art. 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59 e, in subordine alla richiesta di rinvio, hanno
dichiarato di rinunziare al conflitto sulla decisione di
inammissibilità in materia di sanità.
8. - L'Avvocatura dello Stato, ribadendo le argomentazioni già
svolte, ha insistito per l'inammissibilità di tutti i ricorsi ed in
subordine per il rigetto, opponendosi alla richiesta di rinvio della
decisione. Considerato in diritto
1. - I conflitti di attribuzione sollevati dalle regioni Puglia
(reg. confl. nn. 15, 17, 19, 21 e 23 del 1997) e Lombardia (reg.
confl. nn. 16, 18, 20, 22 e 24 del 1997) investono cinque sentenze
della Corte costituzionale con le quali sono state dichiarate
inammissibili altrettante richieste di referendum popolare, proposti
dalle ricorrenti unitamente alle regioni Calabria, Piemonte, Toscana,
Valle d'Aosta e Veneto. Le lesioni della sfera di competenze
regionali, costituzionalmente garantite, sarebbero state arrecate:
dalla sentenza n. 17 del 1997, con la quale è stata dichiarata
inammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione di atti
legislativi concernenti il riordinamento del Ministero della sanità
(legge 13 marzo 1958, n. 296 e d.lgs. 30 giugno 1993, n. 266); dalla
sentenza n. 18 del 1997, con la quale è stata dichiarata
inammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione di
disposizioni legislative in materia di funzioni statali di indirizzo
e coordinamento (alcune disposizioni della legge 22 luglio 1975, n.
382, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 e della legge 12 gennaio 1991, n. 13); dalla sentenza n. 19
del 1997, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta
di referendum in tema di limiti alle attività promozionali
all'estero delle regioni nelle materie di loro spettanza (abrogazione
di una parte dell'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616); dalla
sentenza n. 20 del 1997, con la quale è stata dichiarata
inammissibile la richiesta di referendum in materia di partecipazione
delle regioni alle attività dell'Unione europea (abrogazione di
alcune disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e della legge
9 marzo 1989, n. 86); dalla sentenza n. 24 del 1997, con la quale è
stata dichiarata inammissibile la richiesta di referendum in materia
di poteri di direttiva dello Stato sulle funzioni amministrative
statali delegate alle regioni (abrogazione parziale dell'art. 4,
terzo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
Le ricorrenti chiedono l'annullamento, in tutto o nella sola parte
motiva, delle sentenze denunciate, giacché esse, quali atti di un
organo appartenente all'ordinamento statale, avrebbero prodotto una
lesione della sfera di competenza che la Costituzione garantisce alle
regioni nei confronti dello Stato. Ad avviso delle ricorrenti,
difatti, le decisioni della Corte costituzionale, sviando dall'ambito
del controllo di ammissibilità dei referendum, avrebbero individuato
in una sede impropria principi costituzionali fondamentali, tali da
porre un limite alla partecipazione regionale alle attività statali
mediante l'iniziativa referendaria o legislativa. Inoltre
l'individuazione di principi costituzionali immodificabili
determinerebbe un irrigidimento del sistema, che rischierebbe di
vincolare la stessa revisione costituzionale.
2. - Tutti i ricorsi propongono analoghe conclusioni e si basano su
argomentazioni pressoché identiche. I relativi giudizi sono
evidentemente connessi e possono essere riuniti per essere decisi con
unica pronuncia.
3. - Preliminare rispetto ad ogni valutazione di merito, come pure
rispetto al rinvio della decisione richiesto in udienza dalle
ricorrenti, è l'esame dell'eccezione, proposta dall'Avvocatura dello
Stato, di inammissibilità dei ricorsi, perché essi si
risolverebbero in un mezzo di gravame esplicitamente escluso
dall'art. 137, terzo comma, della Costituzione delle sentenze, della
Corte costituzionale in ordine alle quali sono stati proposti i
conflitti di attribuzione.
L'eccezione è fondata.
La Costituzione, nello stabilire che contro le decisioni della
Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione (art. 137,
terzo comma), preclude in modo assoluto ogni tipo di gravame diretto
a contrastare, annullare o riformare, in tutto o in parte, le
decisioni della Corte.
L'espressa esclusione di qualsiasi impugnazione, in coerenza con la
natura della Corte costituzionale e con il carattere delle sue
pronunce, pone una regola generale, priva di eccezioni, che non si
limita ad interdire gravami devoluti ad altri giudici, giacché non
è configurabile un giudizio superiore rispetto a quello dell'unico
organo di giurisdizione costituzionale, ma impedisce anche il ricorso
alla stessa Corte contro le decisioni che essa ha emesso.
L'esclusione riguarda qualsiasi tipo di impugnazione, qualunque sia
lo strumento con il quale è richiesto il sindacato sulle decisioni
della Corte costituzionale. Rimane così inibita ogni domanda diretta
ad incidere su di una sentenza pronunciata dalla Corte e proposta per
ottenerne l'annullamento o la riforma, anche solo nella motivazione,
ovvero ad eliderne gli effetti.
I ricorsi delle regioni Puglia e Lombardia, che chiedono
l'annullamento, in tutto o in parte, delle sentenze che hanno
dichiarato inammissibili le loro richieste di referendum popolare, si
dimostrano diretti a censurare il modo in cui si è concretamente
esplicata la giurisdizione della Corte (cfr. ordinanza n. 77 del
1981), e sostanzialmente propongono, nelle forme del conflitto di
attribuzione, una impugnazione delle sentenze della Corte, esclusa
dalla Costituzione. I ricorsi sono, pertanto, inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto
di attribuzione proposti dalle regioni Puglia e Lombardia nei
confronti dello Stato e indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte