Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2,

37, comma 1, lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1998

dalla Corte d'appello di Ancona, nel procedimento penale a carico di

Marco Lucchi, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1998 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, chiamata a decidere della ricusazione di un giudice

del Tribunale chiesta dall'imputato, la Corte d'appello di Ancona,

con ordinanza emessa il 27 aprile 1998, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1,

lettere a) e b) e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,

nella parte in cui non prevedono che non può partecipare al giudizio

il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare nei confronti

dello stesso imputato, nella medesima fase del giudizio, la misura

cautelare reale del sequestro preventivo, con un provvedimento nel

quale è stata valutata la responsabilità penale dell'imputato;

che la Corte d'appello ritiene che la omessa previsione di questa

situazione tra le cause di incompatibilità del giudice

contrasterebbe con il principio di ragionevolezza (art. 3, primo

comma, Cost.) e con quello di imparzialità del giudice e del giusto

processo (art. 24, primo comma, Cost.), in relazione al diritto di

difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), per la propensione dello

stesso giudice a confermare una propria precedente valutazione sulla

responsabilità penale dell'imputato;

che il giudice rimettente ha presente che, con la sentenza n. 66

del 1997, è stato dichiarato non fondato il dubbio di legittimità

costituzionale della mancata previsione dell'incompatibilità del

giudice che si sia pronunciato sul sequestro preventivo di cose

pertinenti al reato, giacché per l'adozione di misure cautelari

reali non è richiesta quella incisiva valutazione prognostica sulla

responsabilità dell'imputato, basata su gravi indizi di

colpevolezza, tale da rendere o far apparire condizionato il

successivo giudizio di merito; ma lo stesso rimettente ritiene che la

questione sia diversa nel caso in cui la misura cautelare reale sia

stata adottata compiendo una valutazione particolarmente penetrante

sulla responsabilità penale dell'imputato, basata su gravi indizi di

colpevolezza, prognostica della affermazione di responsabilità

penale.

Considerato che la giurisprudenza costituzionale ha già rilevato,

in conformità alla prevalente interpretazione della Corte di

cassazione, che le misure cautelari reali, per loro natura attinenti

a beni o cose pertinenti al reato, la cui libera disponibilità può

costituire situazione di pericolo, non richiedono la sussistenza di

"gravi indizi di colpevolezza" (sentenza n. 48 del 1994), sicché la

loro adozione non esige quella incisiva valutazione prognostica sulla

responsabilità dell'imputato, che potrebbe rendere o far apparire

condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso

giudice, così da violare le garanzie che si collegano al principio

del giusto processo (sentenza n. 66 del 1997 e, successivamente alla

ordinanza di rimessione, ordinanza n. 203 del 1998);

che, d'altra parte, se la valutazione di merito non è imposta

dal tipo di atto, il quale anzi, come per l'adozione delle misure

cautelari reali, di per sé non presuppone accertamenti sulla

responsabilità penale, l'eventuale effetto pregiudicante dovrà

essere accertato in concreto, ricorrendo appunto, ove ne sussistano i

presupposti, agli istituti dell'astensione o della ricusazione

(sentenza n. 308 del 1997; ordinanza n. 203 del 1998);

che il giudice rimettente non prospetta profili o argomenti nuovi

rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e pertanto la questione

di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lettere a) e b)

e 321, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma,

della Costituzione, dalla Corte d'appello di Ancona con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte