Corte costituzionale

Ordinanza n. 29/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/02/2001 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 11legge 59/1997
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 412-bis ultimo

comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto

dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove

disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro

nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie

di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),

promosso con ordinanza emessa il 7 febbraio 2000 dal tribunale di

Brescia, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento civile

vertente tra la ditta Baccanelli Giuseppe e Ivan Toloni, iscritta al

n. 152 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 16 - 1ª serie speciale - dell'anno

2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza del 7 febbraio 2000, pervenuta alla

Corte il 20 marzo 2000, il tribunale di Brescia, in funzione di

giudice del lavoro, nel corso di un giudizio di opposizione, proposto

dalla ditta Giuseppe Baccanelli, in persona dell'omonimo titolare,

avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da Ivan

Toloni, per la somma dovuta, in relazione ad un intercorso rapporto

di lavoro, a titolo di trattamento di fine rapporto, ha sollevato, in

riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 76 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 412-bis ultimo comma, del codice di procedura civile, nel

testo introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti

di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,

n. 59);

che la questione è stata proposta dal rimettente con

riferimento alla parte del suddetto ultimo comma, costituita dalle

parole "d'urgenza e di quelli previsti nel capo III" in quanto

attraverso tali parole quel comma escluderebbe la necessità

dell'esperimento del previo tentativo di conciliazione obbligatoria

ex art. 410 del codice di procedura civile, per i "provvedimenti

speciali d'urgenza" e "per quelli cautelari previsti nel capo II del

titolo I del libro IV" del codice di procedura civile, senza che in

tali formule possa reputarsi compreso il procedimento per decreto

ingiuntivo, con la conseguenza che anche tale procedimento dovrebbe

necessariamente essere preceduto dall'esperimento della procedura

conciliativa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza

della questione.

Considerato che la questione sollevata dall'ordinanza in epigrafe

è già stata sollevata dal rimettente (ancorché nella veste di

pretore di Brescia, anteriormente alla soppressione dell'ufficio

pretorile) e da altro giudice - sia pure con riferimento ai soli

parametri di cui agli articoli 3 e 24 della Costituzione - ed è

stata decisa dalla Corte con la sentenza n. 276 del 2000;

che con quella sentenza la questione venne ritenuta infondata

per erroneità del presupposto interpretativo sulla base del quale

era stata proposta, cioè che il tentativo preventivo di

conciliazione ex art. 410 del codice di procedura civile sia

necessario anche quando l'azione è esercitata con il ricorso per

decreto ingiuntivo;

che la questione è stata sollevata dal rimettente sulla base

del medesimo presupposto interpretativo erroneo e tanto rende

ininfluente l'invocazione - in aggiunta a quelli indicati

nell'occasione precedente - del nuovo parametro di cui all'art. 76

della Costituzione;

che, pertanto, la questione va ora dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 412-bis ultimo comma, del

codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art. 39 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in

materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle

amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di

lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione

dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),

sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, e 76

della Costituzione, dal tribunale di Brescia, in funzione di giudice

del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte