Sentenza n. 290/1993
Altra decisione · depositata il 24/06/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri, notificato il 1° febbraio 1993 e depositato in cancelleria
il successivo 10 febbraio, per conflitto di attribuzione sorto a
seguito della "Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione
commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica
Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dal dott. Giovanni
Merella, Assessore all'agricoltura della Regione, e dal dott. Bohumil
Kubat, Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca, ed iscritto
al n. 6 del registro conflitti 1993;
Udito nell'udienza pubblica del 25 maggio 1993 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 1° febbraio 1993 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione contro
la Regione autonoma della Sardegna, per far dichiarare che non spetta
alla Regione stipulare un accordo con la Repubblica Ceca, esorbitante
per natura e contenuti dalle competenze regionali, senza avere
informato in precedenza lo Stato ed averne ottenuto l'intesa, il
consenso o l'autorizzazione; di conseguenza per fare annullare la
"Prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra
la Regione autonoma della Sardegna e la Repubblica Ceca",
sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dal dott. Giovanni Merella,
Assessore all'agricoltura della Regione, e dal dott. Bohumil Kubat,
Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca.
L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, assume che la "dichiarazione"
è stata negoziata e sottoscritta all'insaputa dello Stato; in
violazione, quindi, delle disposizioni dello Statuto speciale per la
Sardegna che disciplinano le funzioni della Regione (artt. 3, 4 e 6
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e delle relative
norme di attuazione (art. 2 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348),
nonché dei principi in tema di così detto "potere estero" delle
regioni. In particolare la "dichiarazione" sarebbe stata concordata
con un ente (la Repubblica Ceca) non "omologo" rispetto alla Regione.
Si tratterebbe inoltre di un atto non compreso tra le attività di
mero rilievo internazionale o promozionali all'estero, che rientrano
nelle competenze regionali.
L'Avvocatura ricorda che il Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie e per gli affari regionali, ritenendo che
l'atto sottoscritto dalla Regione apportasse vincoli anche per lo
Stato, aveva chiesto alla Regione, con nota spedita l'8 gennaio 1993,
di concordare sull'invalidità dell'atto stesso. Ma a tale richiesta
non risulta sia stata data risposta; difatti l'Avvocatura ha
depositato solo la copia di un atto interno della Regione: la nota
indirizzata il 18 gennaio 1993 dall'Assessore all'agricoltura alla
Presidenza della Giunta regionale, con la quale si manifesta l'avviso
"di dover propendere per l'ipotesi ( ..) di concordare
sull'invalidazione" dell'atto "in considerazione della perdita della
Repubblica Ceca, oggi Stato sovrano, della qualifica di Ente
omologo".
La Regione autonoma della Sardegna non si è costituita in
giudizio. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto
conflitto di attribuzione nei confronti della Regione autonoma della
Sardegna per l'annullamento della "Prima dichiarazione di intenti per
una cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e
la Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992
dall'Assessore regionale all'agricoltura e dal Ministro
dell'agricoltura della Repubblica Ceca. Questo atto invaderebbe
competenze riservate allo Stato in ordine alla politica estera ed
alla stipulazione di accordi con altri Stati. In particolare la
"dichiarazione di intenti" denunciata sarebbe stata negoziata e
sottoscritta senza alcuna previa informazione, quindi senza
autorizzazione, intesa o consenso dello Stato. Inoltre l'ente con il
quale era stata concordata non sarebbe "omologo" alla Regione, ed i
contenuti dell'atto non sarebbero compresi tra le attività rimesse a
competenze regionali.
2. - Il ricorso è fondato.
Indipendentemente dalla puntuale determinazione del contenuto
dell'atto denunciato come invasivo di competenze statali e
dall'analisi delle materie in esso trattate, la "dichiarazione di
intenti" risulta illegittima per essere stata sottoscritta dal
rappresentante della Regione, senza che fosse stato preventivamente
informato il Governo per acquisirne la necessaria intesa o l'assenso.
La mancanza di qualsiasi preventiva informazione al Governo, da
parte della Regione, è già stata ritenuta dalla Corte motivo
sufficiente a determinare la lesione della sfera di attribuzioni
statali e l'accoglimento del ricorso (sentenza n. 124 del 1993).
Ricorrendo in questo caso la stessa situazione, la "dichiarazione
di intenti" deve essere, per quanto concerne gli atti posti in essere
dalla Regione Sardegna, annullata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta alla Regione autonoma della Sardegna il
potere di stipulare la "Prima dichiarazione di intenti per una
cooperazione commerciale tra la Regione autonoma della Sardegna e la
Repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992, e di
conseguenza annulla tale atto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte