Corte costituzionale

Ordinanza n. 290/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1170, secondo

comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16

settembre 1995 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente

tra Boscaino Lucio e Carlino Gaetano, iscritta al n. 847 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 luglio 1996 il giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento possessorio promosso da

Lucio Boscaino contro Gaetano Carlino, il Pretore di Lecce, con

ordinanza del 16 settembre 1995, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1170, secondo comma, cod. civ., nella parte

in cui accorda l'azione di manutenzione soltanto a chi abbia il

possesso da oltre un anno;

che nella specie l'azione di manutenzione è stata proposta prima

del decorso di un anno dalla data del titolo di acquisto del possesso

dell'immobile, nel quale il ricorrente lamenta di essere molestato;

che, ad avviso del giudice a quo, il requisito del possesso

ultrannale sarebbe in contrasto con i princìpi di eguaglianza e di

ragionevolezza perché, senza apprezzabili ragioni, differenzia la

disciplina dell'azione di manutenzione dalla disciplina dell'azione

di spoglio; differenziazione ancor più irragionevole nel caso in

cui, come accade nella specie, essendo le molestie concomitanti con

l'acquisto del possesso, il decorso dell'anno renderebbe l'azione

improponibile per il verificarsi della decadenza prevista dal primo

comma dell'art. 1170;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la turbativa del possesso, alla quale il codice del

1942 ha affiancato la figura dello spoglio pubblico e pacifico, non

può essere paragonata allo spoglio violento o clandestino previsto

dall'art. 1169 cod. civ.: in quest'ultima ipotesi l'allarme sociale

destato dalle modalità dello spoglio esige che l'azione di

reintegrazione sia prontamente concessa allo spogliato quali che

siano l'origine e la durata del suo possesso, mentre nella prima

alla fruizione del rimedio rapido fornito dal procedimento

possessorio non può essere ammesso ragionevolmente se non il

possessore qualificato da requisiti, fra cui una certa durata

ininterrotta del possesso (tradizionalmente fissata nel minimo di un

anno e un giorno), che attestino una situazione di esercizio del

diritto corrispondente socialmente non contestata;

che, avendo il ricorrente un titolo a fondamento del suo

possesso, l'ulteriore argomento di pretesa irragionevolezza della

norma impugnata, sopra riferito, non tiene conto dell'istituto

dell'accessione del possesso (art. 1146, secondo comma, cod. civ.);

che non è violato nemmeno il diritto alla tutela giurisdizionale

garantito dall'art. 24, primo comma, Cost., essendo accessibili altre

vie giudiziarie di difesa contro il molestatore;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1170, secondo comma, del codice civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

Pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte