Sentenza n. 291/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/1992 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 436/1927
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di
compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro
automobilistico presso le sedi dell'automobile club d'Italia),
convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, promosso con
ordinanza emessa il 13 settembre 1991 dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura Circondariale di Matera, nel
procedimento penale a carico di Bronzino Domenico Antonio, iscritta
al n. 721 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale dell'anno
1991;
Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento penale contro Bronzino Domenico
Antonio, iniziato a seguito di querela della Fiat Sava s.p.a., il
Giudice per le indagini preliminari della Pretura circondariale di
Matera, richiesto dal Procuratore della Repubblica presso detta
pretura di disporre il sequestro preventivo dell'autoveicolo oggetto
di "ipoteca legale" e non rinvenuto dall'ufficiale giudiziario, ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10
del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, in relazione agli artt. 2, 3,
secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma,
della Costituzione.
2. - Ha premesso il remittente che la "più evoluta dottrina"
considera come cardine del moderno diritto penale il "principio della
necessaria lesività (od offensività) del reato".
Secondo questo principio, un comportamento diventa oggetto di
sanzione penale solo quando metta in pericolo o leda "beni giuridici
di rilievo" (quelli posti a presidio delle condizioni essenziali
della convivenza civile o che sono più meritevoli di protezione
giuridica).
Espressione di tale fondamentale cardine del diritto penale
sarebbe il principio di riserva di legge in materia penale (art. 25,
secondo comma, della Costituzione), quello della personalità della
pena (art. 27, primo comma, della Costituzione), quello della sua
funzione rieducativa (art. 27, terzo comma, della Costituzione),
quello della inviolabilità e normale incoercibilità della libertà
personale (art. 13 della Costituzione), quello della dignità umana e
della persona (art. 2 della Costituzione) e, infine, quello
dell'abbattimento degli ostacoli economici e sociali che ne limitano
lo sviluppo (art. 3 della Costituzione).
Dalla lettura della normativa costituzionale bisognerebbe desumere
i beni per i quali trova "eccezionale legittimazione la tutela
penale" e, quindi, in essa occorrerebbe trovare il criterio per il
controllo della legislazione esistente.
3. - La norma impugnata prevede la sanzione penale della
reclusione sino a sei mesi e della multa sino a lire 100.000 per chi,
possedendo o detenendo un autoveicolo oggetto di privilegio
debitamente iscritto, lo distrugga, lo guasti, lo deteriori, lo
occulti ovvero lo sottragga alla garanzia del creditore privilegiato.
Si tratterebbe, ad avviso del remittente, di una "stravagante ed
anomala ipotesi di responsabilità penale per il pericolo di
inadempimento di obbligazioni civilistiche" che, insieme con
l'omologo e coevo art. 10 del r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509 (in tema
di ordinamento del credito agrario), costituirebbe un relitto di
tempi ormai lontani. Con esse si accordava protezione a beni che oggi
non appaiono più meritevoli di tutela penale. Infatti, il
legislatore non sanzionerebbe più penalmente le mere violazioni
contrattuali, anche se capaci di provocare gravi danni patrimoniali,
ma soltanto certe modalità di aggressione del patrimonio
(sottrazione materiale della cosa, nel furto; induzione in errore,
nella truffa; approfittamento dello stato di bisogno, nell'usura;
proposito di non adempiere e dissimulazione del proprio stato di
incapacità patrimoniale, nell'insolvenza fraudolenta).
Mantenere in vita un siffatto reato significherebbe far ancora
riecheggiare il triste ricordo dell'arresto per debiti.
4. - La struttura del reato, che secondo il remittente si
configura come reato di pericolo presunto, si porrebbe in contrasto
con il principio costituzionalizzato di necessaria lesività. Come
tale esso verrebbe a: violare i parametri costituzionali sopra
indicati; comprimere ingiustificatamente i valori della dignità
umana e della libertà personale; creare una ingiustificata
disparità di trattamento tra le varie categorie di creditori. Sotto
tale ultimo profilo la norma accorderebbe tutela penale solo ai
venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai
creditori con privilegio sui detti beni. Penalizzerebbe inoltre, fra
tutti i debitori, i soli possessori o proprietari o detentori di
autoveicoli oggetto di privilegio. Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari della Pretura
circondariale di Matera dubita, in relazione agli artt. 2, 3, secondo
comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della
Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 10 del
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti
di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico
registro automobilistico presso le sedi dell'automobile club
d'Italia), convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, norma che
punisce con la reclusione sino a sei mesi e la multa sino a lire
100.000 chi, possedendo o detenendo un autoveicolo oggetto di
privilegio debitamente iscritto, lo distrugga, lo guasti, lo
deteriori, lo occulti ovvero lo sottragga alla garanzia del creditore
privilegiato.
2. - Gli argomenti posti a base dell'ordinanza, sebbene
formalmente tutti incentrati sulla pretesa costituzionalizzazione del
principio della cosiddetta necessaria offensività o lesività del
bene protetto, in considerazione dell'argomento sostanziale, pure
svolto nella parte finale del provvedimento, sulla pretesa disparità
di trattamento fra le varie categorie di creditori e debitori,
possono ben ascriversi a due gruppi distinti. E come tali vanno
separatamente esaminati.
3. - Con l'enunciazione del principio di necessaria offensività
(o lesività) del bene protetto dalla norma, il giudice remittente
intende sottoporre all'attenzione della Corte la necessità che il
comportamento previsto quale oggetto di sanzione penale leda o,
quanto meno, ponga necessariamente in pericolo un bene giuridico. La
sanzione penale, inoltre, dovrebbe essere - in un ordinamento
liberaldemocratico - una extrema ratio, e l'intervento punitivo dello
Stato limitarsi a un ambito ristretto, essendo la sanzione posta a
presidio delle condizioni essenziali del vivere civile e dei beni
(quando non diversamente tutelabili) socialmente ritenuti meritevoli
della sanzione penale.
Nella specie, vi sarebbe invece tale dissonanza con l'ordinamento
e con la gerarchia dei valori dei beni socialmente rilevanti al punto
che, per il Giudice remittente, questa fattispecie riecheggerebbe
addirittura l'arcaico istituto dell'arresto per debiti.
Al di là dell'enfasi argomentativa, l'ordinanza rileva un eccesso
di tutela accordata al creditore sino al punto di classificare il
reato in esame come delitto: sproporzione che si paleserebbe di tutta
evidenza rispetto alla "scarsa considerazione sociale del bene
compromesso" e "dell'entità dell'offesa arrecata".
I comportamenti sanzionati dalla norma non sembrerebbero infatti
raggiungere, oggi, un livello di gravità tale da risultare
intollerabili per il contesto sociale o, comunque, non ovviabili
mediante il ricorso alle sole forme di tutela civile.
4. - Il giudice a quo sottolinea come il legislatore non sanzioni
mai penalmente le mere violazioni contrattuali, anche quelle capaci
di provocare gravi danni patrimoniali.
Il ragionamento è solo parzialmente esatto. A ben osservare
l'ampio ventaglio di fattispecie disegnate dal legislatore, questi ha
mostrato di accordare una qualche tutela al rapporto di obbligazione,
quand'anche sia ancora in corso il procedimento civile di
accertamento. Così come ha fatto, ad esempio, con la previsione di
cui al primo comma dell'articolo 388 del codice penale.
Tale fattispecie, che sanziona tutti quegli atti volti a provocare
un danneggiamento di carattere economico e giuridico della cosa
propria, i quali si riflettono però sulle legittime aspettative
altrui che si concretano in un diritto di prelazione della cosa
stessa, è assai prossima a quella censurata con l'ordinanza di
rimessione. Con essa si colpisce pur sempre un comportamento
fraudolento, atteso che il bene su cui vi è garanzia resta nelle
mani dell'acquirente, e costui lo occulti o distrugga.
A un più attento esame, dunque, il remittente ha omesso di
considerare proprio questo profilo, finendo per schiacciare la figura
incriminatrice di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge n. 426
del 1927 sul piano del mero torto contrattuale, così depurandolo in
modo forzoso d'una qualunque maliziosità da parte del suo
responsabile.
5. - In realtà, la fattispecie esaminata germina - non è un caso
- sul nuovo terreno costituito dallo speciale regime di circolazione
di quei beni mobili particolari che sono gli autoveicoli. La nuova
normativa nacque, secondo l'unanime interpretazione, per la
diffusione dell'autoveicolo a mezzo di vendite rateali o a credito.
Ma l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico non fu che una
conseguenza imposta da finalità privatistiche di garanzia: prima fra
tutte la necessità di annotare il diritto di garanzia (il cosiddetto
privilegio automobilistico) sul bene trasferito all'acquirente ancora
debitore del prezzo, o parte di esso, verso il venditore o il
finanziatore dell'acquisto. Lo scopo di incentivare le vendite
attraverso l'immediatezza del trasferimento e del godimento del bene
postulava una garanzia assimilabile a quella ipotecaria e non a
quella pignoratizia, certo più idonea a tutelare il creditore, ma
non anche (a causa del connaturato spossessamento del debitore) a
incrementare le vendite rateali del bene. Di qui, la scelta del
legislatore verso una tutela del creditore (venditore o finanziatore
dell'acquisto dell'autoveicolo) innanzitutto civilistica,
caratterizzata dalla possibilità di ricorrere a un particolare
procedimento esecutivo (dichiarato pienamente legittimo da questa
stessa Corte con le pronuncie nn. 114 del 1972, 36 del 1968 e 59 del
1967) che, in deroga ai principi del codice di procedura civile posti
in tema di esecuzione, sottrae la materia al principio nulla executio
sine titulo.
Tutela civilistica cui fa seguito, con ciò rafforzandola, una
forma di tutela penale disegnata dal censurato articolo 10 del regio
decreto-legge n. 426 del 1927, che consente una certa effettività
del recupero del bene attraverso la minaccia della sanzione penale
(irrogabile solo dopo la querela del venditore o finanziatore, che
può del pari rimetterla). Essendo l'autoveicolo un bene mobile, è
assai facile sottrarlo a un prevedibile sequestro o pignoramento -
specie quando ci sia mala fede - anche in considerazione del fatto
che esso non è oggetto di pegno, e dunque di spossessamento, ma
appunto di "ipoteca mobiliare" (che non comporta spossessamento).
6. - L'originaria genesi privatistica della disciplina in ordine
alla pubblicità automobilistica, peraltro già posta in collegamento
con una più specifica sul versante amministrativo riguardante la
legittimazione oggettiva - ovverosia quella concernente i controlli
pubblici sull'idoneità del veicolo alla circolazione -, è divenuta,
con il tempo, un imprescindibile riferimento per l'attuale
regolamentazione dell'intero settore, poiché coinvolge una
pluralità di aspetti, tutti facenti capo alla comoda possibilità di
individuazione dell'intestatario dell'autoveicolo (dalla sicurezza
stradale, al regime della responsabilità civile da circolazione, ai
controlli sulla limitazione della circolazione dei veicoli con
finalità di tutela della salute, ai profili fiscali concernenti la
circolazione degli autoveicoli). Sì che ne è conseguita una
disciplina assai complessa, contrassegnata da un intreccio
inestricabile fra aspetti privatistici e funzione pubblicistica del
registro per la pubblicità automobilistica.
Non può perciò parlarsi, in conclusione, di mera repressione
penale dell'inadempimento del credito sia in considerazione dei
profili pubblicistici che la norma penale richiama, sia in
considerazione degli aspetti fraudolenti della condotta delittuosa
caratterizzante la fattispecie incriminatrice. E tanto, beninteso, a
prescindere dalla questione della legittimità costituzionale d'una
tutela penale del credito, che può restare estranea alla presente
decisione.
7. - Il secondo gruppo di argomenti riguarda il profilo
dell'uguaglianza.
Sebbene non enunciato formalmente, l'argomento è accennato
dall'ordinanza allorché questa lamenta una ingiustificata disparità
di trattamento tra le varie categorie di creditori ad opera della
fattispecie incriminatrice. La norma accorderebbe infatti tutela
penale solo ai venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli
o, comunque, ai creditori con privilegio su tali beni. Penalizzerebbe
per converso, fra tutti i debitori, i soli possessori o proprietari o
detentori di autoveicoli oggetto di privilegio.
Vi sono, certo, seri motivi di dubbio, considerato che la
categoria dei beni mobili registrati, della quale fanno parte gli
autoveicoli ai quali si riferisce la garanzia (che va più
correttamente definita come ipoteca), integra una vera e propria
fattispecie legale, che si caratterizza, fra l'altro, per la presenza
di un sistema di pubblicità che unifica i beni e ne determina
l'inquadramento nell'ambito di un concetto unitario. Tale concetto
non richiede peraltro la uniformità delle garanzie sotto l'aspetto
civilistico e penalistico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436
(Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed
istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi
dell'automobile club d'Italia), convertito nella legge 19 febbraio
1928, n. 510, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25,
secondo comma, 27, secondo e terzo comma, della Costituzione,
sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Matera con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte