Sentenza n. 291/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/07/1994 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 66legge 331/1993
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66, nono comma,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole,
sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA
con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a
detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa
fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,
l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su
taluni beni ed altre disposizioni tributarie), promosso con ricorso
della Regione Liguria, notificato il 29 settembre 1993, depositato in
cancelleria il 7 ottobre successivo ed iscritto al n. 57 del registro
ricorsi 1993;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1994 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
Udito l'avv. dello Stato Antonino Freni per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Regione Liguria ha promosso in via principale, in
riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 66, comma 9, del decreto
legge 30 agosto 1993 n. 331 il quale, in materia di edilizia
residenziale pubblica, dispone che entro il 31 dicembre 1993 le
regioni adeguino i canoni di locazione degli alloggi, con decorrenza
dal 1 gennaio 1994, secondo le indicazioni fornite dal comitato per
l'edilizia residenziale (C.E.R.) al fine di consentire la copertura
delle spese di amministrazione e degli oneri fiscali, e che, in
mancanza di detto adeguamento, la differenza tra le somme destinate
all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e risanamento
del patrimonio degli Istituti autonomi case popolari (IACP) e la
quota del canone di locazione destinata a coprire le spese di
amministrazione e gli oneri fiscali, sia a carico delle regioni
medesime.
La ricorrente assume che, anche aumentando al massimo i parametri
fissati nella delibera CIPE del 19 novembre 1981 per la
determinazione del canone, essa non riuscirebbe comunque a coprire
tutti gli indicati oneri, a causa soprattutto dell'incidenza
dell'imposta comunale degli immobili (ICI), da cui gli IACP non sono
stati esentati; la norma pertanto violerebbe l'autonomia finanziaria
regionale (art. 119 Cost.) nonché le competenze della regione in
ordine al governo dell'edilizia residenziale pubblica (artt. 117 e
118 Cost.).
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, per sostenere l'infondatezza della questione. La difesa dello
Stato, in particolare, ricorda la giurisprudenza della Corte secondo
cui l'autonomia finanziaria della regione non è definita dalla
Costituzione in termini quantitativi e rientra pertanto nella
discrezionalità del legislatore statale operare una valutazione
comparativa delle esigenze generali.
3. - In prossimità dell'udienza, l'Avvocatura generale dello
Stato ha depositato una memoria nella quale osserva che, essendo
stata la norma impugnata sostituita dalla legge di conversione 29
ottobre 1993, n. 427, non sussiste più l'interesse della ricorrente
a coltivare l'impugnativa.
È pervenuta altresì una memoria con la quale la regione chiede
dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le
medesime ragioni. Considerato in diritto
1. - È stato impugnato dalla Regione Liguria l'art. 66, comma 9,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 che, in tema di edilizia
residenziale pubblica, dispone che le regioni adeguino, entro il 31
dicembre 1993, i canoni di locazione degli alloggi, con decorrenza
dal 1 gennaio 1994, al fine di far fronte alle spese di
amministrazione e agli oneri fiscali relativi, prevedendo che, in
mancanza, determinate somme restino a carico delle regioni medesime.
La ricorrente ritiene violati gli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione in relazione alle proprie specifiche attribuzioni nella
materia dell'edilizia residenziale pubblica e all'autonomia
finanziaria regionale.
In proposito va preliminarmente rilevato che la legge 29 ottobre
1993, n. 427, di conversione del decreto-legge n. 331 del 1993, ha
sostituito il terzo periodo della norma impugnata - e cioè la parte
della disposizione che poneva a carico delle regioni taluni oneri
finanziari in caso di mancato adeguamento, da parte loro, dei canoni
di locazione degli alloggi - con altra norma nella quale non si fa
più alcun riferimento ad oneri che residuino a carico dei bilanci
regionali.
È così venuta meno, con effetto ex tunc, la parte della
disposizione che la ricorrente riteneva lesiva di proprie
attribuzioni e sulla quale si appuntavano le censure. D'altronde, la
norma impugnata imponeva alle regioni di adeguare i canoni "con
decorrenza 1 gennaio 1994", e quindi a partire da un momento
successivo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto
stesso. La norma denunciata non ha dunque prodotto effetti: ne deriva
la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
sollevata con il ricorso della Regione Liguria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 66, comma 9, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli
minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché
disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,
l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie) sollevata, in riferimento agli artt. 117,
118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Liguria con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 4 luglio 1994.
Il Presidente e redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte