Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 100, terzo

comma, ultima parte, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico

delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza

emessa il 17 giugno 1994 dalla Corte dei conti, sezione I

giurisdizionale, sul ricorso proposto da Todaro Alberto contro il

Ministero del tesoro, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione I giurisdizionale, con

ordinanza emessa il 17 giugno 1994, ma pervenuta alla Corte

costituzionale il 25 gennaio 1995, nel corso di un giudizio promosso

da tale Todaro Alberto avverso il provvedimento con il quale il

Ministero del tesoro aveva dichiarato intempestiva, perché tardiva,

la domanda proposta dall'interessato intesa ad ottenere la

devoluzione in suo favore della pensione di guerra già fruita dalla

madre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 100, terzo comma, ultima parte del d.P.R. 23 dicembre 1978,

n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra),

nella parte in cui non prevede che anche per gli inabili "presunti"

il termine di presentazione della domanda di pensione decorra dal

primo giorno dall'anno successivo a quello del possesso di tutte le

condizioni di legge, così come stabilito per gli inabili da

infermità;

che a parere del giudice a quo ciò determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento fra gli inabili effettivi

(da infermità) e gli inabili presunti, per i quali il termine di

presentazione della domanda decorre immediatamente dal conseguimento

del 65 anno di età;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che l'impugnato art. 100, terzo comma, ultima parte,

del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 stabilisce che il termine

quinquennale per la presentazione della domanda di trattamento

pensionistico decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello

in cui si è verificato l'evento che ha dato luogo alla causa

d'inabilità, ovvero, dal giorno stesso del compimento del 65 anno di

età, nel caso della cosiddetta inabilità presunta;

che tale diversa disciplina trova ragionevole giustificazione

nelle differenti cause che danno origine al trattamento

pensionistico, in quanto, nel caso dell'inabilità effettiva, non è

agevole determinare con esattezza il momento del suo realizzarsi,

così come è necessario garantire all'interessato un ragionevole

lasso di tempo per la raccolta della documentazione medica atta a

comprovare l'inizio dello stato di inabilità a proficuo lavoro;

che tali esigenze non ricorrono per la cosiddetta inabilità

presunta, dal momento che essa viene data per accertata al compimento

del 65 anno di età;

che, pertanto, non essendo omogenee le situazioni poste a

raffronto, la sollevata questione di costituzionalità deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 100, terzo comma, ultima parte, del d.P.R.

23 dicembre 1978, n. 915, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione I giurisdizionale, con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 29 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte