Sentenza n. 292/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1985 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 53legge 689/1981
citata
- art. 77legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 in
relazione all'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al
sistema penale) promossi con ordinanze emesse l'8 giugno 1982 dal
Pretore di Pizzo, il 23 novembre 1982 dal Pretore di Portogruaro, l'11
gennaio 1983 dal Pretore di Thiene, il 12 gennaio 1983 dal Pretore di
Recanati, il 16 gennaio 1983 dal Pretore di La Spezia, il 21 gennaio
1983 dal Pretore di Genova, il 17 marzo 1983 dal Pretore di Lugo, il 18
aprile 1983 dal Pretore di Oristano (n. 2 ord.), il 18 aprile 1983 dal
Pretore di Gavirate, l'11 marzo 1983 dal Pretore di Ginosa, il 5 maggio
1983 dal Pretore di Livorno, il 16 maggio 1983 dal Pretore di Legnano,
il 21 aprile 1983 dal Pretore di Trebisacce, il 14 ottobre 1983 dal
Pretore di Bergamo, il 13 ottobre 1983 dal Tribunale di Vigevano, il 12
dicembre 1983 dal Pretore di Montecchio Emilia, il 15 dicembre 1983 dal
Pretore di Livorno, l'11 luglio 1983 dal Tribunale di Forlì, il 12
gennaio 1984 dal Pretore di Sondrio, il 21 dicembre 1983 dal Tribunale
di Modena, il 16 gennaio 1984 dal Pretore di Poggibonsi, il 16 dicembre
1983 dal Pretore di Torino, il 23 novembre 1983 dal Pretore di
Catanzaro, il 10 gennaio 1984 dal Pretore di Camposampiero (n. 3 ord.),
il 2 febbraio 1984 dal Pretore di Acqui Terme, il, 6 febbraio 1984 dal
Pretore di Gavirate, il 21 gennaio 1984 dal Pretore di Mantova, il 18
ottobre 1983 dal Pretore di Fidenza, il 10 febbraio 1984 dal Pretore di
Gubbio, il 23 febbraio 1984 dal Tribunale di Padova, il 27 febbraio
1984 dal Pretore di Mantova, il 7 giugno 1983 dal Pretore di Grumello
del Monte (n. 3 ord.), il 23 marzo 1984 dal Tribunale di Bari, il 18
aprile 1984 dal Pretore di Livorno, il 21 febbraio 1984 dal Pretore di
Palmi, il 12 novembre 1983 dal Pretore di Portoferraio, il 10 aprile
1984 dal Pretore di Camposampiero (n. 2 ord.), il 13 aprile 1984 dal
Pretore di Padova, il 28 aprile 1984 dal Pretore di Rimini, il 31
maggio 1984 dal Pretore di Acqui Terme, il 31 gennaio 1984 dal Pretore
di Ortona, il 12 giugno 1984 dal Pretore di Camposampiero, il 5 giugno
1984 dal Pretore di Camposampiero, il 6 giugno 1984 dal Pretore di
Mortara, il 22 maggio 1984 dal Pretore di Camposampiero (n. 2 ord.), il
9 novembre 1984 dal Pretore di Città di Castello, il 2 luglio 1984 dal
Pretore di Ragusa, iscritte rispettivamente al n. 592 del registro
ordinanze 1982, ai nn. 69, 181, 235, 292, 308, 390, 489, 490, 491, 493,
500 e 559 del registro ordinanze 1983; ai nn. 33, 73, 92, 102, 137,
223, 224, 283, 320, 355, 360, 371, 372, 373, 443, 445, 469, 471, 493,
517, 555, 577, 578, 579, 580, 808, 824, 839, 855, 856, 877, 930, 948,
962, 972, 973, 993, 1021, 1228, 1340 del registro ordinanze 1984 e n.
37 del registro ordinanze 1985, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 46, 184, 225, 212, 232, 253, 301, 308, 336
dell'anno 1983 e nn. 155, 162, 190, 197, 218, 245, 252, 259, 266, 287,
294, 307, 321, 335 dell'anno 1984 e nn. 7 bis, 13 bis, 19 bis, 34 bis,
25 bis, 32 bis, 74 bis, 125 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985, il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Portogruaro con ord. 23 novembre 1982 (n.
69/83), il Pretore di Recanati con ord. 12 gennaio 1983 (n. 235/83), il
Pretore di La Spezia con ord. 16 febbraio 1983 (n. 292/83), il Pretore
di Lugo con ord. 17 marzo 1983 (n. 390/83), il Pretore di Oristano con
due ordinanze 18 aprile 1983 (nn. 489, 490/83), il Pretore di Gavirate
con ord. 18 aprile 1983 (n. 491/83) ed altra 6 febbraio 1984 (n.
445/84), il Pretore di Ginosa con ord. 11 marzo 1983 (n. 493/83), il
Pretore di Livorno con ord. 5 maggio 1983 (n. 500/83), con altra 15
dicembre 1984 (n. 137/84) e ulteriore altra 18 aprile 1984 (n. 808/84),
il Pretore di Trebisacce con ord. 21 aprile 1984 (n. 33/84), il Pretore
di Bergamo con ord. 14 ottobre 1983 (n. 73/84), il Tribunale di
Vigevano con ord. 13 ottobre 1983 (n. 92/84), il Pretore di Montecchio
Emilia con ord. 12 dicembre 1983 (n. 102/84), il Tribunale di Forlì
con ord. 11 luglio 1983 (n. 223/84), il Pretore di Sondrio con ord. 12
gennaio 1984 (n. 224/84), il Pretore di Poggibonsi con ord. 16 gennaio
1984 (n. 320/84), il Pretore di Torino con ord. 16 dicembre 1983 (n.
355/84), il Pretore di Catanzaro con ord. 23 novembre 1983 (n. 360/84),
il Pretore di Camposampiero con tre ordinanze datate 10 gennaio 1984
(nn. 371-372-373/84), con altre due datate 10 aprile 1984 (nn.
855-856/84), ulteriori due datate 22 maggio 1984 (nn. 1021, 1228/84), e
infine ancora due datate rispettivamente 12 e 6 giugno 1984 (nn. 972-973/84), il Pretore di Mantova con due ordinanze datate rispettivamente
21 gennaio e 27 febbraio 1984 (nn. 469, 555/84), il Pretore di Fidenza
con ord. 18 ottobre 1984 (n. 471/84), il Pretore di Gubbio con ord. 10
febbraio 1984 (n. 493/84), il Tribunale di Padova con ord. 23 febbraio
1984 (n. 517/84), il Pretore di Grumello con tre ordinanze datate 7
giugno 1983, ma pervenute alla Corte il 24 maggio 1984 (nn.
577-578-579/84), il Tribunale di Bari con ord. 23 marzo 1984 (n.
580/84), il Pretore di Portoferraio con ord. 12 novembre 1983, ma
pervenuta alla Corte il 19 giugno 1984 (n. 839/84), il Pretore di
Padova con ord. 13 aprile 1984 (n. 877/84), il Pretore di Rimini con
ord. 28 novembre 1984 (n. 930/84), il Pretore di Ortona con ord. 31
gennaio 1984 (n. 962/84), il Pretore di Mortara con ord. 6 giugno 1984
(n. 993/84), il Pretore di Ragusa con ord. 2 luglio 1984, pervenuta il
23 gennaio 1985 (n. 37/85), sollevavano tutti la medesima questione di
legittimità costituzionale dell'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689
in relazione all'art. 53 stessa legge, con riferimento all'art. 3
Cost.. Rappresentavano i detti giudici che la mancata previsione della
possibilità di applicare sanzione sostitutiva alla pena pecuniaria,
tanto a richiesta dell'imputato quanto d'ufficio, e ciò sia nel caso
che la fattispecie comminasse soltanto una pena pecuniaria, sia
nell'ipotesi in cui, prevista in via alternativa a quella detentiva, il
giudice decidesse, però, d'irrogare in concreto quella pecuniaria,
integrava una situazione di ingiustificata disparità rispetto a coloro
che, meritevoli di pena detentiva (e perciò autori di fatto più
grave), potevano ottenere la sostituzione.
2. - Altri magistrati, peraltro, pur sollevando la stessa
questione, proponevano, oltre a quello di cui all'art. 3 Cost., anche
profili concernenti ulteriori parametri costituzionali. Così i
Pretori di Pizzo Calabro e Città di Castello, rispettivamente con ord.
8 giugno 1982 (n. 592/82) e 9 novembre 1984 (n. 1340/84), facevano
riferimento anche agli artt. 24 e 27 Cost.: in particolare il Pretore
di Pizzo Calabro riferiva l'art. 24 Cost. al fatto che l'art. 77 della
legge prevedeva come vincolante per il giudice il parere contrario del
P.M.; ma i Pretori di Legnano, di cui all'ord. 16 maggio 1983 (n.
559/83), e di Palmi, di cui all'ord. 21 febbraio 1984 (n. 824/84),
molto più correttamente riferivano quella stessa situazione all'art.
101 secondo comma Cost.
3. - L'art. 27 Cost., comunque, era poi invocato (sempre in una
all'art. 3 Cost.) anche dai Pretori di Genova, con ord. 21 gennaio
1983 (n. 308/83) e di Thiene, con ord. 11 gennaio 1983 (n. 181/83), dal
Tribunale di Modena con ord. 21 dicembre 1983 (n. 283/84), e dal
Pretore di Acqui Terme con due ordinanze, l'una del 2 febbraio 1984 (n.
443/84) e l'altra del 31 maggio stesso anno (n. 948/84). L'art. 27
terzo comma Cost. è stato utilizzato dai remittenti per prospettare, a
fianco della disuguaglianza, anche il valore diseducante della norma
impugnata che sostanzialmente privilegerebbe l'autore di reati più
gravi. Ciò ovviamente nel presupposto che la risocializzazione sia
affidata non soltanto all'esecuzione ma anche "al momento legislativo
della creazione di un sistema sanzionatorio differenziato" (così in
particolare il Pretore di Città di Castello).
L'Avvocatura Generale dello Stato che, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio, si è costituita nella maggior parte dei
giudizi, ha insistito sulla richiesta di sentenza interpretativa di
rigetto nei giudizi precedenti alla sent. 148/84 di questa Corte,
mentre si è rimessa, per i successivi, a tale sentenza. Considerato in diritto :
1. - Poiché tutte le ordinanze impugnano la medesima norma e tutte
con riferimento all'art. 3 Cost., anche se poi alcune vi aggiungano
ulteriori profili, le questioni sollevate possono essere decise con
unica pronunzia.
2. - Devono essere, però, preliminarmente esaminate alcune
questioni attinenti alla rilevanza. Il Pretore di Montecchio Emilia (n.
102/84) afferma sia la rilevanza della questione, sia la sua non
manifesta infondatezza, ma non spende una sola parola di motivazione
né sull'una né sull'altra, limitandosi ad indicare esclusivamente le
norme impugnate e il parametro costituzionale di riferimento. Anche il
Pretore di Padova (877/84), e il Pretore di Livorno nell'ord. 18 aprile
1984 (808/84), omettono su tutto qualsiasi motivazione, ritenendo
sufficiente il riferimento a precedenti ordinanze cui rimandano
integralmente. Pacifica e costante essendo la giurisprudenza di questa
Corte secondo cui le ragioni della rimessione devono risultare dal
contesto stesso dell'ordinanza, non essendo consentito motivare per
relationem, tutte le tre ordinanze qui in esame devono essere
dichiarate inammissibili per assoluta carenza di motivazione.
3. - La questione di fondo, sulla sostituibilità della pena
pecuniaria, sollevata con riferimento principalmente all'art. 3 Cost.,
ma da alcuni anche sotto i profili dell'art. 27 Cost. e, da una
isolata ordinanza, in riferimento altresì all'art. 24 Cost. è stata
già risolta da questa Corte con sent. 24 maggio 1984 n. 148. Pure
risolta è stata la questione concernente la violazione dell'autonomia
decisionale del giudice a causa di un atto discrezionale e vincolante
del Pubblico Ministero, per la quale è stato fatto riferimento tanto
all'art. 24 quanto all'art. 101, secondo comma Cost.. In proposito va
richiamata la sent. 18 aprile 1984 n. 120 che ha dichiarato la
questione non fondata nei sensi di cui in motivazione.
4. - La Corte non trova motivo per discostarsi dalle citate
pronunzie. In particolare va detto che la negativa risposta data alla
richiesta di sentenza interpretativa di rigetto in ordine alla
sostituibilità della pena pecuniaria avanzata dall'Avvocatura Generale
nei giudizi precedenti alla sent. 148/84 di questa Corte, ha trovato
riscontro anche nel diritto vivente, autorevolmente rappresentato dalle
Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione che, con due ordinanze
datate 24 marzo 1984 (l'una imp. Florio, l'altra Mattuzzi), ha
eliminato il contrasto tra i giudici di merito escludendo
categoricamente qualunque possibilità di risolvere il problema
attraverso l'interpretazione.
Per il resto, va confermata l'inammissibilità della questione in
questa sede a causa delle scelte discrezionali implicite nell'additivo
conseguente alla richiesta declaratoria d'illegittimità
costituzionale: scelte che competono esclusivamente al legislatore. E
ciò per tacere del serio dubbio circa una reale situazione di pretesa
ingiustificata disparità di trattamento ove si rifletta al
modestissimo vantaggio che il condannabile alla multa riceverebbe
dall'ammissione alla procedura (una anomala estinzione del reato,
considerata dalla giurisprudenza della Cassazione come sostanziale
condanna), per di più contenuto in limiti molto esigui (750 mila
lire), sottostando sia al pagamento della somma che alla iscrizione del
provvedimento nel certificato penale, a fronte della grave perdita di
ogni futura possibilità di fruire della procedura per evitare mesi di
reclusione e della pressoché inesistente ipotizzabilità di
applicazione di pene accessorie o, addirittura, di misure di sicurezza
di conseguenza a condanna per un reato che comporti così tenue pena
pecuniaria. Queste osservazioni portano a respingere anche il
riferimento all'art. 24 Cost. avanzato dal Pretore di Città di
Castello (ord. n. 1340/84), secondo cui il difensore potrebbe essere
costretto a chiedere la pena detentiva, pur di ottenere una
declaratoria di improcedibilità.
Né può trovare ingresso il profilo riferito all'art. 27 Cost.
poiché per constante orientamento di questa Corte esso riserva alla
sola fase di esecuzione la finalità rieducativa della pena, accanto a
quella ineliminabile di carattere afflittivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara:
1. - manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 77 in relazione all'art. 53 della legge 24
novembre 1981 n. 689 sollevata dal Pretore di Montecchio Emilia con
ord. 12 dicembre 1983 (n. 102/84), dal Pretore di Livorno con ord. 18
aprile 1984 (n. 808/84), dal Pretore di Padova con ord. 13 aprile 1984
(n. 877/84), dal Pretore di Bergamo con ord. 14 ottobre 1983 (n.
73/84) e dal Pretore di Catanzaro con ord. 23 novembre 1983 (n.
360/84);
2. - manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli stessi articoli, nella parte in cui prevederebbero
come vincolata al parere del P.M. la pronuncia del giudice, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost., dalle ordinanze dei
Pretori di Pizzo 8 giugno 1982 (n. 592/82), di Legnano 16 maggio 1983
(n. 559/83) e di Palmi 21 febbraio 1984 (n. 824/84) e già dichiarata
non fondata con sent. 120/84;
3. - inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli stessi articoli nella parte in cui non prevedono la
sostituibilità della pena pecuniaria, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 27 Cost., dalle altre ordinanze riportate in epigrafe e
da quelle citate al n. 2.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte