Sentenza n. 292/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1987 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 47d.P.R. 597/1973
- art. 24Accertamento imposte sui redditi
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 47, comma
primo, lett. d), e 48, comma quarto del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
597 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche") e dell'art. 24, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi") promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1984
dalla Commissione Tributaria di 1° grado di Cosenza sul ricorso
proposto da Scervino Giovanni contro l'Ufficio Imposte Dirette di
Cosenza, iscritta al n. 1255 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80/ bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio d'opposizione all'iscrizione a ruolo
di una determinata imposta, promosso da Giovanni Scervino, la
Commissione Tributaria di primo grado di Cosenza ha sollevato, con
un'ordinanza del 28 giugno 1984, questione di legittimità
costituzionale avverso gli artt. 47, primo comma, lett. d) e 48,
quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nonché avverso
l'art. 24, capoverso, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, nella
parte in cui, con riguardo alle indennità percepite per lo
svolgimento di funzioni elettive diverse da quelle di parlamentare o
di giudice costituzionale o di membro di organi elettivi regionali o
provinciali o comunali, non prevedono:
a) l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente;
b) la limitazione del reddito imponibile al 40%;
c) l'obbligo dell'ente pubblico erogante le indennità di
operare la ritenuta alla fonte, a titolo di imposta d'acconto,
commisurata al 40% dell'ammontare corrisposto.
Secondo il giudice a quo, ad essere violati sono gli artt. 3 e 53
Cost. Il principio di eguaglianza risulterebbe leso poiché, pur
ricorrendo, tanto nell'ipotesi di amministratori eletti negli enti
pubblici (e negli enti ospedalieri in particolare) quanto in quella
delle altre cariche elettive prima ricordate, gli stessi presupposti
per l'assimilazione a redditi di lavoro dipendente (esercizio di una
funzione pubblica inerente a una carica elettiva, percezione di
un'indennità per l'esercizio della funzione stessa), i redditi del
primo tipo non sono equiparati a quelli derivanti da lavoro
dipendente, come avviene invece, in forza delle disposizioni sopra
menzionate, per le indennità percepite dai membri del Parlamento e
dalle altre categorie prima ricordate. L'art. 53 sarebbe violato,
sempre a giudizio del giudice
a quo, poiché, a parità di capacità contributiva, una categoria di
soggetti finisce per pagare un'imposta più che doppia rispetto a
quella pagata da soggetti che percepiscono un reddito equiparabile a
quello da lavoro dipendente.
2. - Nel suo atto di intervento il Presidente del Consiglio,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiede
che la questione sia dichiarata infondata, se non addirittura
inammissibile per difetto di rilevanza.
Sotto quest'ultimo profilo l'Avvocatura mette in luce il fatto che
il giudice a quo, anziché impugnare l'art. 49, terzo comma, lett. a)
del d.P.R. n. 597 del 1973, che classifica le indennità percepite
dagli amministratori elettivi degli enti ospedalieri come reddito da
lavoro autonomo, fa oggetto dei suoi dubbi di costituzionalità
l'inclusione del 90% di tali indennità nella base imponibile ( ex
art. 50, comma quarto, dello stesso d.P.R.) in luogo della
percentuale inferiore prevista per le categorie di cui all'art. 47,
alinea, lett. d).
Nel merito, poi, l'Avvocatura dello Stato osserva che la supposta
equiparazione tra i redditi presi in considerazione dal giudice a quo
non esiste, poiché, se, per un verso, l'attività svolta da un
amministratore di un ente ospedaliero non si differenzia per nulla da
quella inerente a rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa (di cui all'art. 49, comma terzo, del d.P.R. n. 597 del
1973), per altro verso la medesima funzione non incontra nel suo
svolgimento gli stessi oneri materiali od organizzativi (continuo
contatto con elettori, impegno assorbente di tempo, spese attinenti
al prestigio della carica, etc.), propri dell'esercizio delle
funzioni inerenti alla rappresentanza popolare o alle cariche di
organi sovrani, come quelle indicate dall'art. 47, alinea, lett. d),
che giustificano la detrazione forfettaria di cui all'art. 48, quarto
comma, dello stesso decreto presidenziale.
La stessa diversità di situazione che impedisce di invocare
l'art. 3 vale poi ad escludere, secondo l'Avvocatura, anche il
contrasto con l'art. 53 Cost., in quanto la differente detrazione
forfettaria non costituisce un privilegio connesso alla funzione, ma
inerisce alla definizione del reddito effettivo. Anzi, precisa
l'Avvocatura, il contrasto con l'art. 53 Cost., ravvisato dal giudice
a quo si basa su una evidente petizione di principio, poiché si
presuppone risolta nel senso della riconosciuta parità il problema
della capacità contributiva delle diverse categorie di soggetti
considerati, quale si desume dalle indennità rispettivamente
percepite.
Quanto al capoverso dell'art. 24 del d.P.R. n. 600 del 1973,
l'Avvocatura osserva, infine, che si tratta di una disposizione priva
di autonoma rilevanza, la quale concerne, non già i criteri di
imposizione, ma le conseguenti modalità di riscossione. Considerato in diritto
1. - Pur se, a rigore, il giudice a quo avrebbe dovuto impugnare,
oltre alle disposizioni che disciplinano le indennità di cui agli
artt. 47, alinea, lett. d) e 48, quarto comma, del d.P.R. n. 597 del
1973, anche le disposizioni di cui agli artt. 49, terzo comma, lett.
a) e 50, quarto comma, dello stesso d.P.R., che disciplinano le
indennità percepite dagli amministratori elettivi degli enti
ospedalieri come redditi inerenti a un'attività di collaborazione
coordinata e continuativa, non può tuttavia escludersi la rilevanza
della questione sottoposta al giudizio di questa Corte. Dal momento
che il giudice a quo dubitava che fosse incostituzionale l'esclusione
delle indennità degli amministratori ospedalieri elettivi da quelle
assoggettabili al regime tributario dei redditi di lavoro dipendente,
piuttosto che la speculare inclusione delle stesse indennità fra
quelle equiparate ai redditi di lavoro autonomo derivanti da
collaborazione coordinata e continuativa, egli si è orientato a
sottoporre al giudizio di questa Corte soltanto la prima questione,
non anche la seconda. Ma, poiché, ai fini dell'ammissibilità della
rilevanza ha importanza, non già la "completezza" dell'impugnazione,
rientrando pur sempre nei poteri di questa Corte l'estensione a norme
sistematicamente connesse con quelle impugnate dell'eventuale
dichiarazione d'incostituzionalità delle ultime, bensì l'astratta
possibilità di applicazione delle disposizioni contestate al caso
oggetto del giudizio a quo; e poiché tale possibilità non può
esser negata in ipotesi, per il fatto che per il giudice rimettente
le indennità degli amministratori ospedalieri avrebbero gli stessi
caratteri di quelle assimilate ai redditi di cui agli artt. 47,
alinea, lett. d), e 48, quarto comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, si
può concludere che non manchi alle questioni prospettate la dovuta
rilevanza.
2. - Nel merito, tuttavia, le questioni non sono fondate, tanto in
relazione all'art. 3, quanto in riferimento all'art. 53 della
Costituzione.
2.1. - In effetti, la tassabilità nella misura del 40% (elevata
al 70% dall'art. 2 della legge 24 aprile 1980, n. 146)
delle indennità percepite dai soggetti indicati nell'art. 47,
alinea, lett. d) del d.P.R. n. 597 del 1973 (parlamentari, giudici
costituzionali, eletti nei consigli regionali, provinciali e
comunali) è esclusa per le indennità erogate a favore dei soggetti
previsti dall'art.49, terzo comma, alla lett. a) (amministratori,
sindaci e revisori di società o di enti pubblici, fra cui quelli
ospedalieri), sulla base di una diversità di posizione che il
legislatore ha, con piena giustificazione, individuato
fra le anzidette categorie. Le funzioni pubbliche cui si riferisce
l'art. 47, alinea, lett. d), attengono invero all'esercizio di poteri
sovrani o, nel caso dei consiglieri di Regioni, Province e Comuni,
all'esercizio di poteri che, ancorché non sovrani, ineriscono
direttamente alla rappresentanza popolare. Si tratta, più
precisamente, di funzioni connesse a organi fondamentali del nostro
sistema di governo, che hanno una diretta base costituzionale. Esse,
dunque, presentano caratteristiche peculiari che le distinguono da
ogni altra funzione pubblica, anche se esercitata su base elettiva.
È pertanto ragionevole che il legislatore, nella sua
insindacabile discrezionalità, abbia voluto stabilire un differente
trattamento tributario alle indennità percepite per l'esercizio di
funzioni pubbliche tanto diverse da quelle appena indicate e, in
particolare, non abbia voluto estendere alle indennità erogate ai
titolari di cariche elettive di enti pubblici, come quelli
ospedalieri, la limitazione della quota imponibile prevista per le
indennità di parlamentari, di giudici costituzionali, nonché di
consiglieri regionali, provinciali e comunali: limitazione che si
giustifica per il buon funzionamento di organi particolarmente
importanti per la vita democratica del nostro Paese e per le garanzie
di indipendenza, di natura anche economica, che devono esser
assicurate ai componenti di quegli organi. Sotto tale profilo, va
dunque rigettato ogni dubbio di costituzionalità della disciplina
contestata in riferimento all'art. 3 Cost. e, in particolare, va
escluso ogni fondamento costituzionale alla pretesa irragionevolezza
del distinto trattamento tributario assicurato alle indennità
percepite dai parlamentari, e dagli altri soggetti a questi
equiparati, rispetto a quelle erogate a favore degli amministratori
elettivi di enti pubblici come quelli ospedalieri.
2.2. - Parimenti infondata è la censura rivolta alle disposizioni
contestate in riferimento all'art. 53, alinea, della Costituzione.
Premesso che "il principio della correlazione tra prestazioni
tributarie e capacità contributiva impone al legislatore di
commisurare il carico tributario in modo uniforme nei confronti dei
vari soggetti, allorché sia dato riscontrare
per essi una identità delle situazioni di fatto prese in
considerazione dalla legge ai fini della imposizione del tributo"
(sent. n. 104 del 1985) deve osservarsi che, come questa Corte ha
già avuto modo di affermare ( sent. n. 187 del 1981), la norma
dell'art. 48, quarto comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, che fissa nel
40% (ora 70%) il limite massimo entro il quale le indennità
percepite dai membri degli organi elettivi costituiscono reddito,
rappresenta una deroga al principio costituzionale dell'art. 53,
primo comma, Cost., secondo il quale "tutti sono tenuti a concorrere
alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". E
si tratta di una deroga "consistente in una esenzione parziale
dell'imposta, e perciò insuscettibile, in quanto tale, di
interpretazione estensiva" (e che inoltre solo il legislatore statale
può motivatamente disporre).
Trattandosi, dunque, di una norma derogatoria, non può invocarsi
la sua applicazione a categorie di redditi che, come è stato
osservato nel punto precedente, presentano caratteri
indiscutibilmente diversi.
3. - Deve, infine, dichiararsi assorbita la questione relativa
all'art. 24 del d.P.R. n. 600 del 1973, poiché, essendo una
disposizione che disciplina le modalità di riscossione dell'imposta
considerata, la valutazione della sua costituzionalità è totalmente
consequenziale, per il profilo che viene qui in questione, al
giudizio di infondatezza relativo al regime tributario contestato in
via principale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 47, primo comma, lett. d) e 48, quarto comma, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 597, nonché dell'art. 24 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte