Sentenza n. 292/2001
Altra decisione · depositata il 25/07/2001 · relatore Valerio Onida
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Trentino-Alto Adige e
della Provincia autonoma di Trento notificati il 13 ottobre 2000,
depositati in cancelleria il 26 successivo, per conflitti di
attribuzione sorti a seguito dei decreti della Corte dei conti -
sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento
- n. 127/2000 e n. 130/2000 emessi il 9 agosto 2000, con i quali è
stato prescritto all'agente contabile del Consiglio della Regione
Trentino-Alto Adige e all'agente contabile del Consiglio della
Provincia autonoma di Trento il deposito dei conti giudiziali
relativi alle gestioni degli anni 1996, 1997 e 1998, ed iscritti ai
nn. 49 e 50 del registro conflitti 2000.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2001 il giudice
relatore Valerio Onida;
Uditi l'avvocato Fabio Roversi Monaco per la Regione
Trentino-Alto Adige e per la Provincia autonoma di Trento e
l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ricorsi, di analogo contenuto, entrambi notificati
il 13 ottobre 2000 e depositati nella cancelleria della Corte il
successivo 26 ottobre, la Regione Trentino-Alto Adige e la Provincia
autonoma di Trento hanno sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione a
paralleli decreti della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per
il Trentino-Alto Adige con sede in Trento (decreto n. 127/2000 e
decreto n. 130/2000 emessi il 9 agosto 2000), che - su richiesta del
procuratore regionale - hanno fissato all'agente contabile,
rispettivamente, del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale
(la Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto) un termine entro il
quale depositare i conti giudiziali relativi alle gestioni per gli
anni 1996-1998, così instaurando il giudizio di conto ai sensi
dell'art. 45 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. La regione e
la provincia autonoma chiedono dichiararsi che non spetta alla Corte
dei conti richiedere, fissando il relativo termine, il deposito dei
conti giudiziali del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e
del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, con particolare
riferimento a quelli relativi alla gestione per gli anni 1996-1998,
instando per il conseguente annullamento, previa sospensione
dell'efficacia, dei decreti impugnati.
Nel descrivere la vicenda che ha dato luogo al sorgere del
conflitto, le ricorrenti premettono che da anni non venivano
richiesti ai consigli regionale e provinciale i conti concernenti le
relative gestioni e che quindi gli atti impugnati sarebbero
innovativi rispetto al diritto e alla prassi fino ad allora seguiti
dalla Corte dei conti.
A sostegno dell'ammissibilità del conflitto, nei ricorsi si
richiama l'orientamento della Corte costituzionale secondo cui è
idoneo a produrre un conflitto di attribuzione tra Stato e regioni
qualsiasi atto o comportamento significante, imputabile allo Stato o
alla regione, purché sia dotato di efficacia o rilevanza esterna e
sia diretto in modo chiaro ed inequivoco ad esprimere la pretesa di
esercitare una determinata competenza, il cui svolgimento possa
determinare un'invasione attuale della sfera di attribuzioni o,
comunque, una menomazione altrettanto attuale della possibilità di
esercizio della medesima. E la lesione dei poteri spettanti ai
rappresentanti di un ente fornito di autonomia costituzionalmente
protetta offenderebbe anche l'autonomia dell'ente medesimo, facendo
così insorgere per esso l'interesse a tutelare con il conflitto le
proprie attribuzioni.
Nella specie si sostiene che i decreti impugnati avrebbero
travalicato i confini assegnati dall'ordinamento alla giurisdizione
della Corte dei conti. In particolare l'iniziativa assunta dal
procuratore regionale della Corte dei conti, confermata dalla sezione
giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, darebbe luogo
ad un errore sui confini stessi della giurisdizione spettante alla
Corte dei conti nei confronti dei consigli regionale e provinciale, e
non sul concreto esercizio di essa, e realizzerebbe un tipo di
comportamento lesivo degli artt. 5, 116, 122, quarto comma, della
Costituzione e degli artt. 4, 28, 31, primo comma, (nonché, per
quanto riguarda la provincia, 8, 9 e 49), 83 e 84 dello statuto
speciale, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione
anche a quanto previsto dal d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente norme di
attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige per
l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di
Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto. Sarebbero
altresì violati l'art. 44 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
e l'art. 39 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.
La tesi dalla quale muovono le ricorrenti è che il giudizio di
conto non sarebbe circoscritto al controllo della regolarità dei
conti del tesoriere e al profilo esecutivo della gestione, ma
investirebbe la gestione, comprensiva degli atti di indirizzo, di
programmazione, di impegno politico-amministrativo e finanziario; e
sarebbe rivolto a verificare il positivo perseguimento degli
obiettivi posti dalle norme dell'agire amministrativo, l'efficacia
dell'azione amministrativa, l'economicità dei risultati conseguiti
nel rapporto costi-ricavi-benefici, la stessa efficienza delle
strutture e delle procedure dell'amministrazione. Come tale, il
giudizio di conto non potrebbe aver luogo nei riguardi dell'attività
di gestione dei fondi assegnati al Consiglio regionale e al Consiglio
provinciale per le esigenze funzionali degli stessi, ma si potrebbe
riferire soltanto alla gestione di competenza della Giunta regionale
e provinciale.
Si argomenta nei ricorsi che l'estensione della giurisdizione
della Corte dei conti non può essere illimitata, in quanto l'ambito
di essa risulta delimitato da altri valori protetti a livello
costituzionale. Limitazioni e deroghe possono essere cioè desunte in
via interpretativa da altre norme di rango costituzionale diverse
dall'art. 103 della Costituzione: e al riguardo le ricorrenti,
sebbene ammettano che la posizione dei consigli regionali e
provinciali non sia identica a quella delle Camere (nei cui confronti
si ritiene escluso il giudizio di conto), affermano che sarebbe ben
possibile, ed anzi doveroso, un parallelismo tra le guarentigie
assicurate ai membri del Parlamento ex art. 68, primo comma, della
Costituzione e il regime di immunità dei consiglieri regionali
individuato dall'art. 122, quarto comma, della Costituzione e, per il
Trentino-Alto Adige, dall'art. 28 dello statuto speciale. La
guarentigia della insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi
dai consiglieri regionali e provinciali nell'esercizio delle loro
funzioni, si sostiene, sarebbe da porsi in relazione con la
particolare natura delle attribuzioni dei consigli, che costituiscono
esplicazione di autonomia costituzionalmente riconosciuta; e si
estenderebbe non solo all'esercizio di funzioni legislative, di
indirizzo politico e di controllo, ma anche a quelle di
autoorganizzazione dei consigli. A tale proposito si ricordano la
legge 6 dicembre 1973, n. 853, che sancisce l'autonomia contabile e
funzionale dei consigli delle regioni a statuto ordinario, e la
sentenza di questa Corte n. 392 del 1999, la quale avrebbe escluso la
possibilità per la Corte dei conti di ingerirsi
nell'autoorganizzazione del Consiglio regionale.
Pertanto, gli atti di gestione dei fondi messi a disposizione per
soddisfare le esigenze funzionali del Consiglio della Regione
Trentino-Alto Adige e del Consiglio della Provincia autonoma di
Trento apparterrebbero alla categoria delle attività coperte dalla
insindacabilità.
I documenti contabili del Consiglio regionale e di quello
provinciale sarebbero sottratti al giudizio di conto anche in
funzione di garanzia dell'autonomia contabile ad essi
costituzionalmente garantita. L'art. 83 dello statuto speciale
stabilisce che la regione e la provincia hanno un proprio bilancio e
un proprio esercizio finanziario annuale. Ai sensi dell'art. 16 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, alla Regione Trentino-Alto
Adige e alla provincia è attribuita autonomia normativa in materia
contabile, nel senso che ad esse spetta disciplinare con norme di
rango primario l'ordinamento della propria contabilità nell'ambito
della più generale competenza relativa all'ordinamento degli uffici
che, ai sensi dell'art. 4, numero 1, e dell'art. 8, numero 1, dello
statuto, è riservata esclusivamente alla regione e alla provincia.
Inoltre (art. 31, primo comma, dello statuto) le norme che
disciplinano l'attività del Consiglio regionale e di quello
provinciale sono stabilite da un regolamento interno approvato a
maggioranza assoluta. Le ricorrenti sottolineano che tale regolamento
presenta un carattere del tutto peculiare rispetto ai regolamenti
della Giunta e alle leggi regionali, in quanto costituisce l'unica
fonte cui è rimessa la disciplina concreta delle funzioni attribuite
ai consigli regionale e provinciale dallo statuto, rappresentandone
lo strumento primario di svolgimento. Tale carattere ne consentirebbe
l'assimilazione ai regolamenti parlamentari, fonti cui l'art. 64
della Costituzione riserva la disciplina dell'organizzazione delle
Camere al fine di garantirne l'autonomia politico-costituzionale.
Significativa, in questo contesto, sarebbe la previsione
dell'approvazione a maggioranza assoluta rispettivamente del
regolamento interno del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e
della provincia autonoma e del regolamento di ciascuna Camera.
Premesso che il bilancio e la contabilità dei consigli regionale
e provinciale rappresentano i mezzi e gli strumenti giuridici
indispensabili perché essi possano effettivamente esercitare in
piena autonomia e senza indebite interferenze di altri organi statali
o regionali le proprie funzioni (legislative, di nomina e revoca
della Giunta regionale e provinciale, di approvazione del bilancio),
le ricorrenti sostengono che all'autonomia contabile, funzionale
all'esercizio delle funzioni assegnate ai consigli regionale e
provinciale, sarebbe da correlare la non sottoponibilità della
relativa gestione alla giurisdizione della Corte dei conti.
A sostegno di questa conclusione la regione indica ulteriori
ragioni.
Ai sensi dell'art. l del decreto legislativo 2 ottobre 1997,
n. 385, che sostituisce l'art. 7 del d.P.R. n. 305 del 1988, il
controllo di legittimità sugli atti della regione e della provincia
si esercita esclusivamente sui regolamenti per la esecuzione delle
leggi approvate dal Consiglio regionale e dal Consiglio provinciale
nonché sui regolamenti inerenti alle materie che sono devolute alla
potestà regolamentare delle province. Tra essi non potrebbe
ricomprendersi il regolamento interno dei Consigli regionale e
provinciale, che costituisce la fonte di carattere primario di
disciplina del bilancio e del conto consuntivo dei consigli stessi.
In secondo luogo, il controllo sulla gestione esercitato dalle
sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212, concerne
solamente il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di
principio e di programma regionali, provinciali ovvero statali, in
quanto applicabili, ed è dunque riferibile soltanto alla gestione
del bilancio e del patrimonio della regione e della provincia. Come
tale, esso riguarda solamente gli atti della Giunta regionale e
provinciale, allo scopo di verificare la loro conformità alle
disposizioni legislative vigenti. Il progetto di bilancio, le
eventuali variazioni e il conto consuntivo del Consiglio regionale e
del Consiglio provinciale sono, invece, approvati dall'Ufficio di
Presidenza con una deliberazione che sarebbe esplicazione di un
potere di autoorganizzazione (art. 84 dello statuto regionale).
L'approvazione dei bilanci e dei rendiconti, nel cui ambito vanno
inseriti anche i fondi messi a disposizione del Consiglio, avviene
dunque con atto legislativo del Consiglio stesso, che costituirebbe
l'unica forma di controllo, di natura politica, sulla gestione
contabile consiliare.
2. - In entrambi i giudizi si è costituito, con memorie di
identico contenuto, il Presidente del Consiglio dei ministri,
concludendo perché i ricorsi siano dichiarati in parte inammissibili
e comunque siano respinti nel merito, con rigetto dell'istanza di
sospensione.
Quanto all'ammissibilità, l'Avvocatura osserva che taluni dei
parametri invocati nei ricorsi sono solo menzionati, senza poi farne
seguire doglianze ad essi specificamente riferite.
Nel merito, il resistente esclude la rilevanza delle norme
sull'insindacabilità; e ricorda la sentenza n. 110 del 1970 di
questa Corte, con cui è stata affermata la sottoposizione degli
agenti contabili del Consiglio della Regione Sardegna al giudizio di
conto.
Quanto, infine, all'istanza di sospensione, l'Avvocatura ritiene
che nessun pregiudizio può derivare alle ricorrenti
dall'ottemperanza al decreto della sezione giurisdizionale nelle more
del processo costituzionale.
3. - In prossimità dell'udienza, sia la Regione Trentino-Alto
Adige che la Provincia autonoma di Trento hanno depositato memorie,
di identico contenuto, per ribadire le conclusioni di accoglimento
dei conflitti sollevati.
In replica alle osservazioni della difesa erariale, si osserva
che le assemblee della Regione e della Provincia autonoma sono organi
politico-amministrativi cui va riconosciuta una posizione di
indipendenza connaturata alle loro attribuzioni.
L'autonomia contabile, funzionale ed organizzativa del Consiglio
regionale e del Consiglio provinciale costituisce, si osserva nelle
memorie, un principio irrinunciabile dell'ordinamento, la cui ratio
risiede nella necessità di preservare l'organo da indebite pressioni
esterne e di creare le condizioni per un suo agile funzionamento.
Tali consigli possono infatti essere dotati di servizi propri, di
personale proprio, nonché di un proprio bilancio consiliare. Come la
Corte ha già affermato nella sentenza n. 143 del 1968, "le somme
impegnate in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio
regionale, appena pervenutegli, possono essere spese dal suo
Presidente senza altro controllo che quello, successivo, del medesimo
Consiglio". In questa direzione si inserisce la legge n. 853 del
1973, la quale, proprio a salvaguardia dell'autonomia contabile e
funzionale degli organi in questione, ha istituito una rubrica negli
stati di previsione di spesa delle regioni recante il titolo "servizi
degli organi statutari", intestata alla Presidenza del Consiglio
regionale, nella quale vengono iscritti i fondi per le spese del
Consiglio regionale medesimo, escludendo che gli atti amministrativi
e di gestione dei fondi siano soggetti ai controlli ex art. 125 della
Costituzione (cfr. sentenza n. 289 del 1997).
L'autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali e
l'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'espletamento delle funzioni (anche di amministrazione attiva,
quando assegnate in via immediata e diretta dalle leggi dello Stato:
(cfr. sentenza n. 392 del 1999) dei consiglieri regionali e
provinciali sarebbero violate, si ribadisce nelle memorie, dalla
pretesa di ottenere il deposito dei conti consuntivi del Consiglio
regionale e del Consiglio provinciale.
4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
documentazione nel giudizio promosso dalla Regione autonoma
Trentino-Alto Adige iscritto al n. 49 del registro conflitti del 1999
(in particolare, copia della sentenza n. 461 del 1999 delle sezioni
unite della Corte di cassazione).
Nel giudizio promosso dalla Provincia autonoma di Trento iscritto
al n. 50 del registro conflitti del 1999 il Presidente del Consiglio
ha depositato una memoria integrativa. Si osserva che il Consiglio
provinciale di Trento è anche e prevalentemente un organo di
amministrazione, posto che, oltre alle funzioni legislative, svolge
in linea di principio anche le funzioni amministrative attribuite ai
consigli provinciali, sicché non sarebbe esatto raffigurarlo come
una sorta di "mini-Parlamento". Richiamando la sentenza di questa
Corte n. 66 del 1964, secondo cui le controversie relative ai
rapporti di lavoro con i dipendenti dei consigli regionali non sono
sottratte alle normali giurisdizioni statali, la difesa erariale
sostiene che l'esercizio da parte di un organo di funzioni
legislative di per sé non comporterebbe l'estensione delle norme e
dei principi posti dall'ordinamento per i massimi organi
costituzionali dello Stato e non legittimerebbe una "zona franca"
sottratta al giudizio di conto. Inoltre, nel condividere e nel far
proprie le argomentazioni alla base della citata sentenza n. 461 del
1999 delle sezioni unite della Corte di cassazione, l'Avvocatura
dubita dell'esistenza di un reale interesse della provincia
ricorrente ad impedire lo svolgimento di un'attività, quale quella
della Corte dei conti nel giudizio di conto, che si svolge
nell'interesse dell'ente, dell'organo e della collettività
rappresentata e dalla quale possono venire indicazioni utili per il
corretto esercizio delle pubbliche funzioni.
Alla memoria la difesa erariale allega una nota della procura
regionale presso la sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto
Adige della Corte dei conti, sede di Trento (n. 5571 del 16 maggio
2001), dalla quale si desumerebbe che il tesoriere non ha ancora
ottemperato ai decreti qui impugnati. Considerato in diritto
1. - Con due ricorsi di contenuto analogo, la Regione
Trentino-Alto Adige e la Provincia autonoma di Trento hanno sollevato
conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione ai
decreti con i quali la sezione giurisdizionale della Corte dei conti
per il Trentino-Alto Adige, su richiesta del procuratore regionale
della stessa Corte, ha prescritto all'istituto di credito che svolge
le funzioni di agente contabile sia del Consiglio regionale, sia del
Consiglio provinciale di Trento, un termine per la presentazione dei
conti relativi alle proprie gestioni per gli anni 1996, 1997 e 1998.
Secondo le ricorrenti - le quali muovono dalla premessa per cui
il giudizio di conto non sarebbe circoscritto ai conti del tesoriere
e al profilo esecutivo della gestione, ma si estenderebbe alla
gestione dei fondi in vista della verifica sui risultati e
sull'efficacia dell'azione amministrativa - non spetterebbe alla
Corte dei conti il potere di avviare d'ufficio e di espletare il
giudizio di conto con riferimento ai conti relativi alla gestione dei
fondi posti a disposizione degli organi consiliari per la
organizzazione e per lo svolgimento delle attività dei consigli.
Questi ultimi godrebbero della garanzia di una specifica autonomia
costituzionale, che risulterebbe lesa se fosse ammesso il controllo
successivo sulla gestione dei bilanci consiliari mediante il
riscontro del conto dei rispettivi agenti contabili. L'esenzione di
dette gestioni dal giudizio di conto discenderebbe sia dall'autonomia
funzionale e contabile dei consigli, riconosciuta per garantire
l'assenza di indebite interferenze di altri organi statali o
regionali nelle funzioni legislative e politiche dei consigli, sia
specificamente dal riconoscimento costituzionale, ad opera
dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 28,
secondo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
dell'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai
consiglieri regionali e provinciali nell'esercizio delle loro
funzioni.
2. - I due giudizi, data l'identità dell'oggetto, devono essere
riuniti per essere decisi con unica pronunzia.
3. - I ricorsi sono infondati.
Nemmeno le ricorrenti contestano l'estensione del giudizio di
conto e della relativa disciplina alle gestioni della regione e delle
province autonome. Se, del resto, in assenza di una specifica
legislazione si poteva dubitare di una siffatta estensione fondata
esclusivamente sull'art. 103 della Costituzione (ancorché tali dubbi
siano stati risolti da una risalente giurisprudenza di questa Corte:
sentenze n. 110 del 1970, n. 211 del 1972, n. 102 del 1977 e n. 129
del 1981), oggi il problema è superato dall'esistenza di specifiche
norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, che esplicitamente fanno menzione dell'esercizio, da parte
delle sezioni della Corte dei conti istituite nella regione, non solo
del controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della
regione e della provincia (art. 2, comma 1, del d.P.R. 15 luglio
1988, n. 305, come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. 14 giugno 1999,
n. 212), ma anche dell'attività giurisdizionale, in applicazione
delle leggi sull'ordinamento e sulle procedure della Corte dei conti
medesima (art. 10-bis del d.P.R. n. 305 del 1988, aggiunto
dall'art. 5 del d.lgs. n. 212 del 1999).
4. - Una volta affermata la piena estensione della giurisdizione
contabile nei confronti degli apparati regionali e provinciali, una
esenzione da questa in favore di specifici organi della regione e
delle province, vale a dire dei consigli, costituirebbe una
eccezione, la quale dovrebbe trovare fondamento in norme
costituzionali o di attuazione statutaria, che invece non sussistono.
Non è possibile, come questa Corte ha già più volte affermato,
considerare estesa ai consigli regionali la deroga, rispetto alla
generale sottoposizione alla giurisdizione contabile, che si è
ritenuto operare, per ragioni storiche e di salvaguardia della piena
autonomia costituzionale degli organi supremi, nei confronti delle
Camere parlamentari, della Presidenza della Repubblica e della Corte
costituzionale (sentenze n. 110 del 1970, n. 129 del 1981). Le
assemblee elettive delle regioni non sono infatti parificabili alle
assemblee parlamentari; i consigli regionali godono bensì, in base
alla Costituzione (art. 122, quarto comma), di talune prerogative
analoghe a quelle tradizionalmente riconosciute al Parlamento, ma, al
di fuori di queste espresse previsioni, non possono essere assimilati
ad esso, quanto meno ai fini della estensione di una disciplina che
si presenta essa stessa come eccezionale e derogatoria (cfr. anche
sentenza n. 81 del 1975).
Non è qui in discussione l'autonomia organizzativa e contabile
di cui i consigli godono all'interno dell'ordinamento regionale, e
che si manifesta nella loro potestà regolamentare interna, nella
separazione dell'amministrazione dei consigli, affidata agli organi
interni di questi, dall'amministrazione dipendente dall'esecutivo
regionale, e nella potestà di utilizzare autonomamente, attraverso
il bilancio del Consiglio, i mezzi finanziari messi a disposizione
dal bilancio regionale. Ma tutto ciò riguarda la posizione
particolare del Consiglio all'interno dell'organizzazione della
regione, e non può implicare di per sé che l'amministrazione
consiliare sfugga alla disciplina generale, prevista dalle leggi
dello Stato, in ordine ai controlli giurisdizionali.
5. - La regione ricorrente argomenta tale incompatibilità
invocando la prerogativa della insindacabilità dei voti e delle
opinioni espresse dai componenti del consiglio regionale e di quelli
delle province autonome nell'esercizio delle loro funzioni, e la
estensione di tale insindacabilità, come ritenuto da questa Corte,
anche alle opinioni e ai voti espressi nell'esercizio della funzione
di autoorganizzazione del Consiglio (sentenze n. 70 del 1985, n. 289
del 1997 e n. 392 del 1999).
Ma, a togliere pregio a questo argomento, basta il decisivo
rilievo che il giudizio di conto si configura essenzialmente come una
procedura giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se
chi ha avuto maneggio di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico
risorse finanziarie provenienti da bilanci pubblici, è in grado di
rendere conto del modo legale in cui lo ha speso, e dunque non
risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò consiste la
pronuncia di discarico). In quanto tale, il giudizio di conto ha come
destinatari non già gli ordinatori della spesa, bensì gli agenti
contabili che riscuotono le entrate ed eseguono le spese. Ora,
nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dei consigli
regionali, l'agente contabile, che è di norma - come nel caso delle
ricorrenti - un istituto di credito, è soggetto distinto dai
componenti del Consiglio e dei suoi organi interni, e affatto
estraneo alle prerogative che assistono costoro. E altrettanto è a
dirsi di altri soggetti, come ad esempio taluni funzionari del
Consiglio, che possono a loro volta avere maneggio di denaro ed
essere perciò soggetti al giudizio di conto. Dal punto di vista
oggettivo, poi, l'obbligo di resa del conto e le eventuali
responsabilità per mancata o irregolare resa del conto non
concernono necessariamente attività deliberative, come talune di
quelle compiute dagli organi cui sono attribuite funzioni di
ordinatori della spesa, ma semplici operazioni finanziarie e
contabili che non si sostanziano nell'espressione di voti e di
opinioni, e quindi, anche se facessero capo a componenti del
Consiglio, non ricadrebbero nell'ambito della prerogativa di
insindacabilità.
Che, poi, il giudizio di conto possa essere a sua volta
occasione, per l'organo di giustizia contabile, per venire a
conoscenza di atti o di procedimenti relativi alle entrate e alle
spese dell'ente, in ordine ai quali possano essersi esplicate
competenze deliberative dello stesso Consiglio o di organi interni di
esso, e che nei giudizi di conto possano innestarsi, ovvero dalle
risultanze di essi prendere spunto, eventuali giudizi di
responsabilità amministrativa, è evenienza ulteriore ed eventuale.
Solo nel momento in cui dovessero attivarsi tali responsabilità in
sede giudiziale, si porrebbe il problema di distinguere fra atti che,
per essere frutto di voti ed opinioni espresse dai componenti del
Consiglio nell'esercizio delle loro funzioni, possano risultare
coperti dalla insindacabilità, nei limiti oggettivi in cui questa
assiste le attività dei consigli regionali (cfr. ad es. sentenze
n. 69 del 1985, n. 289 del 1997 e n. 392 del 1999), ed atti (od
omissioni) invece estranei a tale prerogativa e quindi suscettibili
di dare luogo a chiamata in responsabilità.
Tutto ciò resta, comunque, estraneo al tema, cui unicamente ha
riguardo il presente giudizio, della spettanza alla Corte dei conti
del potere di sottoporre gli agenti contabili dei consigli al
giudizio di conto: spettanza che, in base alle considerazioni finora
svolte, deve in definitiva affermarsi.
6. - La presente pronuncia di merito assorbe la decisione
sull'istanza di sospensione degli atti impugnati.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara che spetta alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale
regionale per il Trentino-Alto Adige, prescrivere all'agente
contabile del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige e
all'agente contabile del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
il termine per la presentazione dei conti relativi alla propria
gestione, al fine della instaurazione dei relativi giudizi di conto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte