Ordinanza n. 293/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 416Codice di procedura penale
- art. 453Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo
comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento
penale a carico di Carbonari Elio, iscritta al n. 172 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 12, prima serie speciale dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento
penale a carico di Spoletini Rosa, iscritta al n. 193 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ancona, al quale il pubblico ministero aveva inoltrato
richiesta di rinvio a giudizio di Carbonari Elio, ai sensi dell'art.
416 del codice di procedura penale, ritenendo che nella fattispecie
sarebbe stato più opportuno, stante l'evidenza della prova, e previo
interrogatorio dell'imputato entro 90 giorni dall'iscrizione nel
registro della notizia del reato, il ricorso, da parte del pubblico
ministero, al giudizio immediato ex art. 453 del codice di procedura
penale, ha sollevato, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 (R.O.
n. 172/91), questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, degli
artt. 418, primo comma, e 419, commi quinto e sesto, del codice di
procedura penale;
che, in particolare, il giudice a quo sottopone a censura: a)
l'art. 418, primo comma, in quanto rende obbligatoria l'udienza
preliminare, inibendo al Giudice per le indagini preliminari ogni
forma di controllo sulla scelta del rito da parte del pubblico
ministero, a differenza di quanto previsto dall'art. 455 per la
richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero, che
può essere rigettata dal Giudice per le indagini preliminari;
b) l'art. 419, commi quinto e sesto, in quanto subordinano il
rifiuto dell'udienza preliminare alla discrezionalità dell'imputato;
che, ad avviso del giudice remittente, le suindicate
disposizioni determinano "la dequalificazione dell'udienza
preliminare, che cessa in tal modo di essere filtro selettore
processuale", ed il suo "intasamento qualitativo e quantitativo", che
tra l'altro pregiudica il buon andamento dell'"amministrazione della
giustizia ed organizzazione dei pubblici uffici";
che analoghe questioni lo stesso Giudice per le indagini
preliminari ha sollevato con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 nel
procedimento penale a carico di Spoletini Rosa (R.O. n. 193/91);
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;
Considerato che la questione concernente l'art. 419, quinto e
sesto comma, sollevata con le ordinanze n. 172 e n. 193/91, va
dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza,
atteso che non risulta dalle ordinanze che nei relativi giudizi
l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il
giudizio immediato;
che la questione concernente l'art. 418, primo comma, già
sollevata dallo stesso giudice con precedenti ordinanze, è stata
dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanze n.
234 e n. 256 del 1991;
che le nuove ordinanze non prospettano argomenti o motivi nuovi;
che la questione va pertanto dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e
101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 419, quinto e sesto
comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Ancona con le ordinanze
indicate in epigrafe;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art.
418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal
medesimo giudice con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte