Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1991 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 418, primo

comma, e 419, quinto e sesto comma, del codice di procedura penale,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento

penale a carico di Carbonari Elio, iscritta al n. 172 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12, prima serie speciale dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento

penale a carico di Spoletini Rosa, iscritta al n. 193 del registro

ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona, al quale il pubblico ministero aveva inoltrato

richiesta di rinvio a giudizio di Carbonari Elio, ai sensi dell'art.

416 del codice di procedura penale, ritenendo che nella fattispecie

sarebbe stato più opportuno, stante l'evidenza della prova, e previo

interrogatorio dell'imputato entro 90 giorni dall'iscrizione nel

registro della notizia del reato, il ricorso, da parte del pubblico

ministero, al giudizio immediato ex art. 453 del codice di procedura

penale, ha sollevato, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1990 (R.O.

n. 172/91), questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, degli

artt. 418, primo comma, e 419, commi quinto e sesto, del codice di

procedura penale;

che, in particolare, il giudice a quo sottopone a censura: a)

l'art. 418, primo comma, in quanto rende obbligatoria l'udienza

preliminare, inibendo al Giudice per le indagini preliminari ogni

forma di controllo sulla scelta del rito da parte del pubblico

ministero, a differenza di quanto previsto dall'art. 455 per la

richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero, che

può essere rigettata dal Giudice per le indagini preliminari;

b) l'art. 419, commi quinto e sesto, in quanto subordinano il

rifiuto dell'udienza preliminare alla discrezionalità dell'imputato;

che, ad avviso del giudice remittente, le suindicate

disposizioni determinano "la dequalificazione dell'udienza

preliminare, che cessa in tal modo di essere filtro selettore

processuale", ed il suo "intasamento qualitativo e quantitativo", che

tra l'altro pregiudica il buon andamento dell'"amministrazione della

giustizia ed organizzazione dei pubblici uffici";

che analoghe questioni lo stesso Giudice per le indagini

preliminari ha sollevato con ordinanza emessa il 14 dicembre 1990 nel

procedimento penale a carico di Spoletini Rosa (R.O. n. 193/91);

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che la questione concernente l'art. 419, quinto e

sesto comma, sollevata con le ordinanze n. 172 e n. 193/91, va

dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza,

atteso che non risulta dalle ordinanze che nei relativi giudizi

l'imputato avesse rinunciato all'udienza preliminare e richiesto il

giudizio immediato;

che la questione concernente l'art. 418, primo comma, già

sollevata dallo stesso giudice con precedenti ordinanze, è stata

dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanze n.

234 e n. 256 del 1991;

che le nuove ordinanze non prospettano argomenti o motivi nuovi;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e

101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 419, quinto e sesto

comma, del codice di procedura penale, sollevata dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Ancona con le ordinanze

indicate in epigrafe;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale, in riferimento ai suindicati parametri, dell'art.

418, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal

medesimo giudice con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 5 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte