Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1,

e 130, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 30

ottobre 1996 dal Magistrato di sorveglianza di Palermo nel

procedimento di sorveglianza nei confronti di Vincenzo Cucina,

iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Palermo, nel corso di

un procedimento per l'accertamento della pericolosità sociale di un

condannato ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza della

libertà vigilata, instaurato a norma dell'art. 679 cod. proc. pen.,

ha sollevato, con ordinanza del 30 ottobre 1996 (pervenuta a questa

Corte il 27 maggio 1997), questione di legittimità costituzionale

degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b) del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in

riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 27 della Costituzione;

che ad avviso del rimettente le norme impugnate, che prevedono

rispettivamente il diniego (art. 120) e la revoca (art. 130) della

patente di guida nei confronti di chi - fra altre ipotesi - sia o sia

stato sottoposto a una misura di sicurezza personale, salvi gli

effetti della riabilitazione, contrasterebbero, per un primo profilo,

con il principio di ragionevolezza e con la finalità rieducativa

della misura (artt. 3 e 27 della Costituzione), poiché la disciplina

censurata, con il suo automatismo, contraddirebbe irragionevolmente

il sistema delle misure di sicurezza, mirate bensì al controllo del

soggetto ma attraverso il suo reinserimento sociale e dunque in primo

luogo attraverso il lavoro (artt. 228, quarto comma, cod. pen. e

190, comma 6, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante

le norme di attuazione del codice di procedura penale), finendo per

incentivare ciò che si deve prevenire, vale a dire la commissione di

ulteriori reati, a causa della difficoltà nello svolgimento

dell'attività lavorativa in conseguenza della perdita della patente

di guida, come è nella specie (svolgendo l'interessato il lavoro di

autista);

che, quindi, risulterebbe violato il diritto al lavoro (art. 4

della Costituzione);

che, per un ulteriore profilo, la disciplina in argomento

comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento (art. 3

della Costituzione), a danno di chi subisce la revoca della patente

per effetto dell'applicazione di una misura di sicurezza, potendo

riottenere il titolo di guida soltanto a seguito della

riabilitazione, rispetto a chi evita le conseguenze sfavorevoli di

tale normativa solo perché risulti non più socialmente pericoloso

prima dell'effettiva applicazione della misura di sicurezza;

che, infine, le norme contrasterebbero con l'art. 16 della

Costituzione, che, riconoscendo la libertà di circolazione, ne

ammetterebbe limitazioni solo in presenza di finalità generali di

sicurezza, che nel caso di specie non sarebbero ravvisabili;

che a tali plurimi profili di incostituzionalità dovrebbe porsi

rimedio, secondo una prospettazione in via gradata da parte del

giudice rimettente a) o attraverso la radicale eliminazione, per via

di dichiarazione di incostituzionalità, di ogni effetto limitativo

dell'abilitazione alla guida derivante dall'applicazione, pregressa o

attuale, di una misura di sicurezza, ovvero b) attraverso

l'attribuzione al magistrato di sorveglianza, in sede di procedimento

per l'applicazione di misure di sicurezza, del potere di

disciplinare, in base alle peculiarità di ciascun caso concreto,

l'uso della patente di guida nei confronti del sottoposto alla

misura, secondo un modulo già previsto nell'ordinamento, come è

quello contenuto nell'art. 62, secondo comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689, in tema di disciplina della sospensione della patente

nell'ambito della semidetenzione e della libertà controllata; una

prospettazione di due possibili esiti in rapporto di subordinazione,

questa, che non sarebbe stata adeguatamente affrontata e risolta

dall'ordinanza n. 253 del 1995 di questa Corte.

Considerato che il Magistrato di sorveglianza rimettente prospetta,

attraverso le richieste che si sono esposte in narrativa, formulate

in via gradata, una declaratoria di incostituzionalità degli artt.

120, comma 1 e 130, comma 1, lettera b) del nuovo codice della

strada, tale da eliminare in radice (secondo la richiesta principale)

o da conformare diversamente, includendovi poteri di regolazione in

concreto da parte del magistrato di sorveglianza (secondo la

richiesta subordinata), le norme che, nell'ambito della disciplina

della circolazione stradale, stabiliscono i casi nei quali, per

difetto dei c.d. requisiti morali connessi ai precedenti penali e

giudiziari, sono imposti il diniego e, specularmente, la revoca della

patente di guida;

che le norme impugnate attengono ad attribuzioni affidate

all'autorità amministrativa di cui regolano le modalità di

esercizio, in presenza di taluni presupposti stabiliti in via

generale, tra i quali la precedente o attuale sottoposizione

dell'interessato a una misura di sicurezza;

che, chiamata a pronunciarsi su questione analoga, riferita ai

medesimi parametri costituzionali, questa Corte ha già rilevato, con

l'ordinanza n. 253 del 1995, che in tale disciplina, nella quale la

sottoposizione a una misura di sicurezza - al pari della

sottoposizione a una misura di prevenzione o della dichiarazione di

pericolosità qualificata - costituisce un presupposto delle

determinazioni amministrative in tema di rilascio o di revoca della

patente, il magistrato di sorveglianza non è né può essere in

alcun modo chiamato a fare applicazione delle norme impugnate, le

quali per definizione seguono e non precedono i provvedimenti

giurisdizionali assunti, come si è detto, quali presupposti;

che l'anzidetto rilievo vale, allo stesso modo, per entrambe le

prospettazioni svolte dal rimettente, essendo comunque le norme sulla

disciplina della patente di guida, come tali, estranee all'ambito e

alle determinazioni cui il magistrato di sorveglianza è chiamato,

non potendosi in alcun modo configurare gli istituti oggetto della

presente questione quali aspetti del complessivo contenuto

prescrittivo delle misure di sicurezza;

che, alla stregua dei rilievi che precedono, la questione,

sollevata su norme delle quali il giudice a quo non ha da fare

applicazione (v., oltre alla citata ordinanza n. 253 del 1995, la

sentenza n. 109 del 1983, punto 10 del diritto), deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile, non spiegando la soluzione

di essa alcuna incidenza nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1,

lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e

27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Palermo, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica

ECLI:IT:COST:1998:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte