Sentenza n. 293/2001
Altra decisione · depositata il 25/07/2001 · relatore Piero Alberto Capotosti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 9 novembre 1999 della Camera dei
deputati, relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti di Sandro Lopez, promosso con
ricorso del tribunale di Cosenza, II sezione penale, notificato il
18 agosto 2000, depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2001 ed
iscritto al n. 8 del registro conflitti 2001.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2001 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il tribunale di Cosenza, II sezione penale, con ordinanza
del 21 febbraio 2000, depositata nella cancelleria della Corte il
5 maggio 2000, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla
deliberazione adottata dall'Assemblea nella seduta del 9 novembre
1999 (documento IV-ter, n. 36), con la quale è stata approvata la
proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio
di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento
penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi concernono opinioni
espresse dal parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
2. - Il tribunale espone che si procede nei confronti del
deputato Vittorio Sgarbi per il reato di cui agli artt. 595 del
codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30, quarto
comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in relazione a
dichiarazioni da lui rese, ritenute offensive della reputazione di un
consulente tecnico, definito persona incapace, professionalmente
inidonea e non in grado di effettuare una perizia balistica per
assoluta ignoranza della materia.
Ad avviso del Collegio, la Camera dei deputati non avrebbe
legittimamente esercitato il proprio potere valutativo, e ciò a
causa della mancanza assoluta di nesso tra le dichiarazioni oggetto
dell'imputazione penale e la funzione parlamentare.
Secondo invece quanto risulta dalla relazione della Giunta, le
frasi proferite dal deputato sarebbero "in stretta ed immediata
connessione con lo svolgimento di un procedimento penale che,
all'epoca del suo inizio, aveva gravemente leso la reputazione degli
indagati, alcuni ex membri del Parlamento, sottoposti ad una lunga
custodia cautelare ed esposti con grande enfasi alla pubblica
berlina". Dunque, si sarebbe trattato "di una critica tutta politica
sulla conduzione, da parte dell'accusa, di un procedimento penale nel
quale le tesi della medesima si sono poi rivelate del tutto
infondate, non senza avere arrecato, tuttavia, un grave vulnus non
solo alla reputazione degli interessati, ma anche al rapporto tra
opinione pubblica e classe politica".
In contrario, il tribunale deduce che nel caso in esame non solo
non sarebbe configurabile un collegamento tra le espressioni ritenute
offensive e l'attività parlamentare, ma neppure sarebbe
identificabile un intento divulgativo di una scelta o di un'attività
politico-parlamentare. A suo avviso, la prerogativa della
insindacabilità riguarderebbe infatti soltanto i comportamenti dei
membri delle Camere funzionali all'esercizio delle attribuzioni
proprie del potere legislativo, non già l'intera attività politica
svolta da questi ultimi.
La deliberazione impugnata, conclude il tribunale, sarebbe quindi
basata su di una erronea interpretazione dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione e pertanto realizzerebbe un'ingiustificata
menomazione della sfera di attribuzioni costituzionali dell'autorità
giudiziaria.
3. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza
di questa Corte n. 389 del 12 luglio 2000.
Il tribunale di Cosenza ha notificato in data 18 agosto 2000 il
ricorso e l'ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati,
depositandoli poi, insieme con la prova della avvenuta notifica,
nella cancelleria della Corte costituzionale in data 7 febbraio 2001.
4. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la Camera
dei deputati, chiedendo che il ricorso venga rigettato.
La resistente deduce che la prerogativa dell'insindacabilità non
concerne soltanto le opinioni espresse nella sede istituzionale,
bensì tutte quelle collegate con l'esercizio delle funzioni
parlamentari. A suo avviso, questo nesso può sussistere anche per le
opinioni espresse avvalendosi del mezzo televisivo e non
riguarderebbe esclusivamente quelle meramente riproduttive di
dichiarazioni oggetto di atti parlamentari. Una siffatta limitazione
condurrebbe invero ad individuare nell'art. 68 della Costituzione una
regola di garanzia di pubblicità e conoscibilità degli atti delle
Camere, anziché di tutela della libertà e dell'autonomia
dell'attività politico-parlamentare, e sopprimerebbe ogni margine di
apprezzamento delle Camere in ordine al collegamento fra le
prerogative costituzionali del mandato parlamentare e la libertà del
processo politico.
La resistente sostiene, quindi, che le opinioni oggetto del
procedimento penale in questione sarebbero strettamente collegate
all'attività parlamentare del deputato Vittorio Sgarbi e
costituirebbero divulgazione della sua costante attenzione critica
nei confronti dell'azione degli uffici giudiziari, come risulta dal
numero degli atti ispettivi dei quali egli risulta presentatore, già
depositati presso la Corte in occasione di precedenti conflitti. In
particolare, relativamente agli uffici giudiziari siti nella regione
Calabria, assumerebbero rilievo le interrogazioni n. 4/01430 del
16 giugno 1994; n. 4/06668 del 17 gennaio 1995, n. 4/12250 del
19 luglio 1995, nonché quelle n. 4/02699 del 31 luglio 1996 e
n. 4/16564 del 31 marzo 1998, nonostante queste ultime due siano
state proposte da altri membri della Camera.
La Camera dei deputati, nella memoria depositata in prossimità
della camera di consiglio, ha precisato d'avere appreso che il
ricorso e l'ordinanza di ammissibilità del medesimo sono stati
depositati oltre il termine stabilito dall'art. 26, terzo comma,
delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale ed ha quindi chiesto che la Corte, in linea
preliminare, dichiari il conflitto improcedibile, irricevibile o
inammissibile. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Cosenza, II sezione penale, ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in
relazione alla deliberazione da questa assunta nella seduta del
9 novembre 1999 (documento IV-ter, n. 36), con la quale si è
ritenuto che i fatti contestati al deputato Vittorio Sgarbi nel
giudizio penale in corso innanzi al predetto tribunale costituiscono
opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e,
quindi, sono insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Il ricorrente sostiene che la Camera dei deputati avrebbe
illegittimamente esercitato il proprio potere, in quanto non
esisterebbe nessun collegamento tra le dichiarazioni del deputato
Vittorio Sgarbi e l'esercizio delle funzioni parlamentari e, quindi,
avrebbe in tal modo leso le attribuzioni costituzionali
dell'autorità giudiziaria.
2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 389 del 2000, con la
quale questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, sono stati
notificati, a cura del ricorrente, in data 18 agosto 2000; entrambi
gli atti, con la prova dell'avvenuta notificazione, sono stati
depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il 7 febbraio
2001.
3. - La Camera dei deputati, ritualmente costituitasi in
giudizio, ha eccepito l'infondatezza del conflitto e, nella memoria
depositata in prossimità della camera di consiglio, ha chiesto che
la Corte, in via preliminare, dichiari il ricorso improcedibile,
irricevibile o inammissibile, in quanto l'atto introduttivo e
l'ordinanza di ammissibilità sono stati tardivamente depositati
presso la cancelleria della Corte.
4. - L'eccezione di improcedibilità è fondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudizio per
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato si articola in due
autonome e distinte fasi - entrambe rimesse all'iniziativa della
parte interessata - destinate a concludersi la prima con la sommaria
delibazione sulla ammissibilità del conflitto, la seconda con la
decisione definitiva sul merito oltre che sull'ammissibilità.
In particolare, all'esito della prima fase, grava sul ricorrente
l'onere di provvedere, nei termini previsti, sia alla notificazione
del ricorso e dell'ordinanza che ammette il conflitto, sia,
successivamente, al deposito di detti atti presso la cancelleria
della Corte, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione
(art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale).
Questa Corte ha più volte affermato che il deposito del ricorso
nel termine sopra indicato costituisce un adempimento necessario
affinché si possa aprire la seconda fase del conflitto relativa alla
decisione sul merito, precisando che siffatto termine ha carattere
perentorio, poiché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori
termini fissati per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto
comma, delle precitate norme integrative (da ultimo, sentenza n. 191
del 2001).
Nella specie, il ricorso e l'ordinanza, benché notificati
tempestivamente in data 18 agosto 2000, risultano tuttavia depositati
tardivamente presso la cancelleria di questa Corte il 7 febbraio
2001, in quanto in data successiva alla scadenza del termine di venti
giorni sopra indicato.
Pertanto, poiché l'anzidetto termine perentorio per il deposito
non è stato rispettato, non può procedersi allo svolgimento
dell'ulteriore fase del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Cosenza, II sezione
penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte