Corte costituzionale

Ordinanza n. 294/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 617- ter del

codice penale, in relazione agli artt. 485 stesso codice e 89 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

dell'art. 98 stessa legge n. 689 del 1981, riversato nell'art. 640,

ultimo comma, del codice penale, dell'art. 10 della legge 5 luglio

1928, n. 1760 (Provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario);

e art. 338 del codice penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 settembre 1983 dal Tribunale di Milano

nel procedimento penale a carico di Levi Franco iscritta al n. 967

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 74 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa il 7 giugno 1983 dal Pretore di Mondovì nel

procedimento penale a carico di Bellocchio Margherita iscritta al n.

5 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 155 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 6 gennaio 1984 dal Pretore di

Napoli-Barra nel procedimento penale a carico del Legale

Rappresentante della Soc. Assicuratrice "Mutuo Soccorso Ariete"

iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 27 settembre 1984 dal Tribunale di Casale

Monferrato nel procedimento penale a carico di Saletta Enrico

iscritta al n. 1208 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione dell'Unione Svizzera per il commercio

del formaggio S.A. di Berna nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto:

che con le ordinanze indicate in epigrafe i Tribunali di Milano

e di Casale Monferrato dubitano, in riferimento all'art. 3 Cost.,

rispettivamente, della legittimità costituzionale degli artt. 617-ter

c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di

comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) e 10 della

legge 5 luglio 1928, n. 1760 (deterioramento o distrazione di oggetti

sottoposti a privilegio per credito agrario);

che il dubbio, in entrambi i casi, trae origine

dall'introduzione, nel capo quarto della legge 24 novembre 1981, n.

689 ("Modifiche al sistema penale") di una serie di casi di

perseguibilità a querela di parte, ed è in particolare fondato

sulla ritenuta analogia dei suddetti reati, rispettivamente, con

quelli di cui agli artt. 485 c.p. (falso in scrittura privata) e 338,

terzo comma, c.p. (sottrazione, distruzione o deterioramento di cose

sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo),

introdotto - quest'ultimo - con l'art. 87 della citata legge n. 689

del 1981: analogia che renderebbe priva di giustificazione la mancata

estensione ai primi del regime di perseguibilità a querela previsto

per i secondi dalla citata legge n. 689 del 1981;

che il Tribunale di Casale Monferrato impugna anche il citato

art. 388, terzo comma, c.p., in quanto non estende tale previsione

alla fattispecie di cui al predetto art. 10 della legge n. 1760 del

1928;

che il Pretore di Mondovì, con l'ordinanza indicata in epigrafe

dubita, a sua volta, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., della

legittimità costituzionale dell'art. 98 della citata legge n. 689

del 1981, in quanto prevede la perseguibilità a querela di parte per

il reato di truffa semplice (art. 640 c.p.) e non anche per quello di

frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), nonostante che -

secondo il predetto giudice - il primo sia più grave sotto il

profilo oggettivo e soggettivo e che entrambi mirino a tutelare

interessi patrimoniali;

che il Pretore di Napoli-Barra, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, dubita, per converso, in riferimento agli artt. 3 e 112

Cost., della legittimità costituzionale del medesimo art. 98,

assumendo che la perseguibilità a querela di parte per il delitto di

truffa ivi prevista introduca una non giustificata eccezione al

principio d'obbligatorietà dell'azione penale ed accomuni forme di

truffa lievi ad altre più gravi, avvantaggiando, tra gli autori di

tale reato, quelli maggiormente pericolosi;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in

tutti i predetti giudizi, ha chiesto che sia dichiarata

l'infondatezza delle questioni sollevate, attesa l'ampia

discrezionalità da riconoscersi al legislatore nelle scelte in

ordine al regime processuale (perseguibilità d'ufficio o a querela)

e la diversità dei beni tutelati dai reati posti a raffronto;

che analoghe tesi ha sostenuto, nel giudizio instaurato dal

Pretore di Mondovì, l'Unione Svizzera per il Commercio del formaggio

S.A. di Berna, parte civile nel procedimento a quo;

Considerato:

che i predetti giudizi involgono questioni fondamentalmente

comuni, sicché essi possono essere trattati e decisi congiuntamente;

che questa Corte ha già precisato, nella sentenza n. 7 del

1987, che la scelta di subordinare, mediante la perseguibilità a

querela, la persecuzione di certi reati alle determinazioni delle

parti private offese risponde ad esigenze di vario ordine, non

necessariamente connesse alla minore gravità degli illeciti, e

sottende bilanciamenti di interessi e valutazioni di politica

criminale spesso assai complesse, rispetto alle quali deve perciò

riconoscersi al legislatore un'ampia discrezionalità, non

sindacabile da questa Corte se non sia affetta da manifesta

irrazionalità;

che nelle scelte operate con la legge n. 689 del 1981, accanto

alla ritenuta non rilevante gravità degli illeciti per i quali si è

introdotto il regime per la perseguibilità a querela, ha avuto

rilievo decisivo la finalità di conseguire, anche per questa via,

una significativa deflazione dei carichi giudiziari, strumento

necessario - pur se non certo unico - per avviare a soluzione il

prioritario problema costituito dall'intollerabile lentezza della

giustizia penale;

che in quest'ottica il legislatore, pur senza escludere

successivi interventi nello stesso senso, ha ragionevolmente

orientato le proprie scelte su reati che, oltre ad essere non gravi,

hanno notoriamente una rilevante incidenza sul lavoro giudiziario;

che alla stregua di tale criterio si giustifica che siano stati

inclusi nell'area della perseguibilità a querela i reati

di cui agli artt. 485 e 640 c.p., e che ne siano stati esclusi,

invece, quelli di cui agli artt. 617- ter c.p.p. e 10 della legge

n. 1760 del 1928, la cui incidenza statistica è pressoché nulla e

che sono d'altra parte posti a garanzia di beni giuridici

non omogenei a quelli tutelati dagli illeciti assunti come tertia

comparationis;

che, inoltre, non può certo ritenersi irragionevole la scelta

del legislatore di mantenere la perseguibilità d'ufficio per un

reato posto a salvaguardia dell'ordine economico - e non del solo

patrimonio della vittima - quale la frode nell'esercizio del

commercio (art. 515 c.p.), che è espressione di un costume

commerciale contrario alle regole di probità e buona fede,

pericoloso sia nei confronti della massa dei consumatori che degli

stessi produttori e commercianti, nei cui confronti esso concretizza

una forma di concorrenza sleale;

che infine, una volta che si ritenga giustificata, per le

ragioni anzidette, l'introduzione del regime di perseguibilità a

querela per il delitto di truffa semplice, un sindacato della Corte

su tale scelta legislativa non potrebbe comunque avere ingresso in

relazione a talune forme di manifestazione di tale delitto - che il

Pretore di Napoli-Barra differenzia dalle altre e ritiene

abbisognevole di un regime di perseguibilità d'ufficio - posto che

esse non hanno configurazione giuridica autonoma;

che, pertanto, tutte le predette questioni si appalesano

manifestamente infondate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 617- ter c.p., sollevata in riferimento all'art. 3

Cost. dal Tribunale di Milano con ordinanza del 26 settembre 1983

(r.o. 967/83);

b) degli artt. 10 della legge 5 luglio 1928, n. 1760

(provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario) e 388, terzo

comma, c.p. - nel testo sostituito con l'art. 87 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - sollevata in

riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Casale Monferrato con

ordinanza del 27 settembre 1984 (r.o. 1208/84);

c) dell'art. 98 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,

sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Mondovì con

ordinanza del 7 giugno 1983 (r.o. 5/84);

d) del medesimo art. 98 della legge n. 689 del 1981, sollevata

in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost. dal Pretore di Napoli-Barra

con ordinanza del 6 gennaio 1984 (r.o. 548/84).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte